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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34486/2025

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E [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 120, comma 1, 404 e 405 cod. pen., per erronea declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente alla intervenuta remissione di querela con relativa accettazione.

Osserva il Procuratore ricorrente che le fattispecie criminose contestate di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. sono procedibili d’ufficio e non a querela della persona offesa e che le condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela, operando in deroga al principio generale di obbligatorietà dell’azione penale, sono tutte tassativamente ed espressamente previste dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica.

Pertanto, essendo i reati contestati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. entrambi procedibili d’ufficio, è irrilevante, ai fini della estinzione di essi, la intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione espressa della remissione da parte dell’imputato.

3. Il ricorso è ammissibile e fondato.

Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen.

Tanto premesso, l’imputazione addebita a [OSCURATO:PERSONA] l’aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della [OSCURATO:PERSONA] “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore [OSCURATO:PERSONA], danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto, che sono reati contemplati dagli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., per i quali non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio.

Al riguardo, va precisato che il ricorso del Procuratore generale di Catanzaro è stato presentato in data 8 aprile 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – tra i quali figurano anche i reati di cui agli artt. 404 e 405 cod. pen. –; ciò comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in divers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con riferimento ai soli reati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., erronea applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 120, comma 1, 404 e 405 cod. pen., per erronea declaratoria di non doversi procedere per estinzione dei reati conseguente alla intervenuta remissione di querela con relativa accettazione. Osserva il Procuratore ricorrente che le fattispecie criminose contestate di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. sono procedibili d’ufficio e non a querela della persona offesa e che le condizioni di procedibilità, tra le quali rientra la querela, operando in deroga al principio generale di obbligatorietà dell’azione penale, sono tutte tassativamente ed espressamente previste dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o applicazione analogica. Pertanto, essendo i reati contestati di cui agli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen. entrambi procedibili d’ufficio, è irrilevante, ai fini della estinzione di essi, la intervenuta remissione tacita di querela ed accettazione espressa della remissione da parte dell’imputato. 3. Il ricorso è ammissibile e fondato. Avverso la declaratoria di non doversi procedere l’ufficio della pubblica accusa ha proposto ricorso per cassazione che è sempre ammesso, sotto il profilo della violazione di legge (dedotto nella specie), avverso le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali, come stabilito dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen. Tanto premesso, l’imputazione addebita a [OSCURATO:PERSONA] l’aver turbato o impedito lo svolgimento delle funzioni religiose della [OSCURATO:PERSONA] “Assemblee di Dio in Italia” di Soverato, molestando i fedeli, insultando e minacciando il pastore [OSCURATO:PERSONA], danneggiando cose necessariamente destinate all’esercizio del culto, che sono reati contemplati dagli artt. 404, comma 2, e 405, comma 2, cod. pen., per i quali non è prevista la procedibilità a querela di parte, sicchè, ai sensi dell’art. 50, comma 2, cod. proc. pen., si procede d’ufficio. Al riguardo, va precisato che il ricorso del Procuratore generale di Catanzaro è stato presentato in data 8 aprile 2025, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per uno dei reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – tra i quali figurano anche i reati di cui agli artt. 404 e 405 cod. pen. –; ciò comporta che il mezzo attivato dal P.G. ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato per cassazione (ovvero "per saltum"), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 404, comma 2, 405, comma 2, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, in divers
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