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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28591/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso il 10 ciiugno 2020, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva e alla liquidazione della provvisionale; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice dato motivata e puntuale risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 22 settembre 2021, con cui il Tribunale di Treviso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 423 cod. pen., commesso il 10 ciiugno 2020, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione; rilevato che il ricorrente, con due motivi, ha denunciato difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'applicazione della recidiva e alla liquidazione della provvisionale; ritenuto che i motivi sono manifestamente infondati avendo il secondo giudice dato motivata e puntuale risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 202
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