CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA].ma. Uno [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Cuneo n. 7657/2025 depositato il06/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto opposizione allo statopassivo della Liquidazione giudiziale [OSCURATO:SOCIETA]., nella parte in cuiNumero registro generale 22509/2025Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 22581/2026Data pubblicazione 01/07/2026aveva escluso il credito dell’opponente di € 3.728.479,00. Ha premessol’opponente che la società debitrice - in forza di un contratto del 5 febbraio2013 cui era allegato un capitolato in pari data - aveva fornito tra ilfebbraio e il luglio 2017 al terzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società assicuratapresso l’opponente, 60.164 «masse controrotanti», componenti per motoridi trattori che il terzo garantito aveva fornito a [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:PERSONA]). L’opponente ha dedotto che questi componenti – parte deiquali forniti nella prima parte del 2017 - si erano rivelati difettosi neglianni 2017-2020. Ha, inoltre, allegato che la società debitrice produttriceaveva comunicato in data 7 novembre 2017 la modifica del cicloproduttivo senza informare i clienti, così violando il contratto di fornitura.L’opponente ha allegato che [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto al clientefinale FPT l’importo di € 3.794,086,00 a titolo di costi di sostituzione deiprodotti difettosi e, per l’effetto, aveva escusso la polizza Unipol n.2044/60/54949275. L’assicuratore si era, pertanto, surrogato ex art. 1916cod. civ. nei diritti dell’assicurato promuovendo giudizio ordinario, poiinterrotto per intervenuta dichiarazione di insolvenza di Bo.Ma. Uno;surroga, poi, posta a fondamento della domanda di ammissione allo statopassivo.2. Il Tribunale di Cuneo, con il decreto impugnato, ha rigettatol’opposizione, ritenendo che la controversia era stata definita con scritturatransattiva del 14 maggio 2019 tra il terzo assicurato e la societàdebitrice, con cui era stato accettato un risarcimento di € 15.000,00 afronte di una richiesta di € 22.000,00 a definizione del contenzioso inoggetto. A tale riguardo, il giudice dell’opposizione ha valorizzato siaalcuni documenti precedenti la sottoscrizione del contratto, sia ilcomportamento negoziale successivo, stanti l’assenza di contestazionisuccessive e la prosecuzione dei rapporti commerciali con analoghi volumidi affari e medesime modalità di pagamento.n. 22509/2025 R.G.Numero registro generale 22509/2025Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 22581/2026Data pubblicazione 01/07/20263. Il giudice dell’opposizione ha, inoltre, ritenuto – con autonomopercorso argomentativo - che non vi era prova dell’inadempimento dellasocietà debitrice, sia per la aspecificità della documentazione prodotta, siaper l’impossibilità di identificare i motori che avrebbero montato icomponenti difettosi per cui è causa.4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste con controricorso la curatela. Il ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa interpretazione degliartt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367 e 1369 cod. civ., con conseguenteviolazione e falsa applicazione dell’art. 1372 cod. civ. in relazione alcontenuto dell’accordo del 14 maggio 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Osserva parte ricorrente che l’accordo aveva a oggetto il solo rimontaggiodi n. 9.653 «masse» non ancora montate sui motori, senza alcunriferimento ai danni causati ai motori circolanti, in numero pari a 63.855masse montate su 31.927 motori e, pertanto, a vicende diverse da quellaoggetto di causa. Osserva come le comunicazioni precedenti latransazione facessero espressamente riferimento alle masse non montatesui motori, deducendosi erroneità del decreto per avere riferito l’accordodel 14 maggio 2019 anche alla controversia oggetto del presente giudizio.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 116 cod. proc. civ. e del principio di non contestazione, nella partein cui il decreto impugnato ha escluso che la società debitrice avesseammesso di aver fornito masse non conformi alle specifiche contrattuali eavesse ammesso l’inadempimento, al momento in cui ha ammesso in data7 novembre 2017 di avere modificato il proprio processo produttivo senzacomunicarlo all’assicurato [OSCURATO:PERSONA].n. 22509/2025 R.G.Numero registro generale 22509/2025Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 22581/2026Data pubblicazione 01/07/20263. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 e 1218 cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato «haerroneamente invertito l'onere della prova in ambito di responsabilitàcontrattuale». Si osserva che, a termini dell’art. 1916 cod. civ., essendol’assicuratore subentrato nei diritti dell’assicurato, egli deve allegare il soloinadempimento (allegando la fornitura di masse non conformi), spettandoal creditore provare il corretto adempimento.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1176, 1218, 1223, 2043, 2697 cod.civ. e delle regole legali sul riparto degli oneri probatori e dei principi inmateria di accertamento del nesso di causalità. Si deduce che lacorrelazione tra non conformità delle lavorazioni di Bo.Ma. Uno e i guastilamentati da [OSCURATO:PERSONA] sarebbe comprovata dalla corrispondenza tra imotori che montano masse controrotanti e i veicoli ritirati dal mercato,come confermato dai tabulati di dettaglio del cliente finale (FPT) erisultante dalle perizie di parte, oltre che dalla documentazione prodotta.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. edart. 2697 c.c. ovvero ex art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: il Tribunale ha omessodi ammettere le prove orali, già ritenute ammissibili dal Tribunaleordinario nel giudizio con [OSCURATO:PERSONA] in bonis, prova idonea a dimostrarecircostanze tali da invalidare l’efficacia dei ragionamenti apodittici chehanno determinato il convincimento del Tribunale; il Tribunale ha negatola CTU richiesta nonostante le prove documentali dei vari interventi diriparazione dei motori comprovanti la riconducibilità causale dei guasti alladifformità delle masse fornite da [OSCURATO:PERSONA] ed i precisi fatti storicisegnalati nella consulenza di parte e nel parere pro veritate del Prof. ing.[OSCURATO:PERSONA] che comprovano la riconducibilità causale dei danni allan. 22509/2025 R.G.Numero registro generale 22509/2025Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 22581/2026Data pubblicazione 01/07/2026difformità delle masse fornite da [OSCURATO:PERSONA]». Si censura il decretoimpugnato per non avere ammesso né le prove orali (39 capitoli, ammessinel precedente giudizio ordinario), relative ai costi di rilavorazione dellesuddette masse ancora in magazzino, a quelle oggetto di fornitura, aiguasti subiti e alla loro riferibilità all’operato della debitrice, né essendosiammessa CTU.6. Il primo motivo è inammissibile, così assorbendosi le ulteriorieccezioni formulate dal controricorrente. L’attività di interpretazione delcontratto è operazione rimessa al giudice del merito, al quale spettaaccertare la volontà delle parti in relazione al contenuto di un negoziogiuridico, con indagine di fatto incensurabile in sede di legittimità, salvoche il ricorrente, oltre a indicare le norme asseritamente violate, indichi inquali termini il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunticome violati (Cass., n. 33929/2024; Cass., n. 9461/2021). La censura sirisolve di contro nella mera contrapposizione dell'interpretazione delricorrente a quella accolta nel decreto impugnato sui temi suscitati e,quindi, sul merito dell’interpretazione opzionata (Cass., n. 31778/2025),secondo cui la scrittura transattiva del 14 maggio 2019 definiva anche ilcontenzioso in oggetto, tenuto conto della documentazione precedente edel comportamento negoziale successivo (prosecuzione dei rapporticontrattuali e assenza di contestazioni).7. Gli ulteriori motivi sono inammissibili (così assorbendosi l’eccezionedi inammissibilità del controricorrente in relazione al secondo motivo), inquanto attinenti alla seconda ratio decidendi del decreto impugnato che,dopo avere attribuito efficacia tombale alla transazione del maggio 2019,ha – con motivazione concorrente – ritenuto che ab origine non vi eraprova dell’inadempimento dedotto dall’opponente. Il consolidamento dellaprima ratio decidendi priva il ricorrente dell’interesse all’esame dei motivisarebbe idoneo a comportare l'annullamento del decreto impugnato,n. 22509/2025 R.G.Numero registro generale 22509/2025Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 22581/2026Data pubblicazione 01/07/2026risultando consolidata l'autonoma motivazione (Cass., n. 30760/2025;Cass., Sez. U., n. 20107/2024; Cass., n. 15399/2018; n. 9752/2017).8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con spese regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% rimborso forfetario e accessori di legge; dà atto chesussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensidell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1,comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 22509/2025 R.G.