CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 26065/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Firenzevisti gli atti, letto il provvedimento impugnato, il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Leone e la memoria difensiva;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiaratoinammissibile;sentite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso lasentenza in epigrafe indicata che, in parziale riforma di quella del Tribunale didell’imputata in relazione al capo A) (Truffa aggravata) per le contestazionirelative al solo arco temporale intercorrente tra il 9/07/2014 ed il 19/03/2015 ein relazione al capo B) (Artt. 477-482 cod. pen.) essere i reati estinti perprescrizione e, per i residui fatti, riconosciuta la prevalenza delle circostanzedue e giorni venti di reclusione ed euro 44,00 di multa.2. La difesa affida il ricorso a tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.640 cod. pen., 121, 157, 530, 597 e 603 cod. proc. pen., in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. – travisamento della prova, pureper omissione – motivazione assente/apparente e/o manifestamenteillogica/apodittica, omessa rispetto al devoluto – errata declaratoria diprescrizione.2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degliartt. 477 e 482 cod. pen. e 157, 530 e 597 cod. proc. pen., in relazione all’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. – motivazione assente/apparentee/o manifestamente illogica/apodittica, omessa rispetto al devoluto – erratadeclaratoria di prescrizione.2.3. Con il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione in ordine allaconcessione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiestacon il quarto motivo di appello.3. Con requisitoria-memoria dell’8 giugno 2026, il Pubblico ministero, nellapersona del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità delricorso.4. Con memoria del 30 giugno 2026, la difesa ha replicato alleargomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo.2. I primi due motivi in punto di affermazione di responsabilità sonomanifestamente infondati. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta chel’attribuzione della condotta truffaldina all’imputata si fonda su una pluralità dielementi indiziari dotati della necessaria gravità e convergenza. Si è fattoanzitutto riferimento alla qualità dell’imputata di titolare dell’omonima ditta dinoleggio autobus che si è avvalsa, sul piano del vantaggio patrimoniale,dell’artifizio conseguente alla trasmissione alla società affidataria del servizio diriscossione delle tariffe per gli accessi alla ZTL della città di Firenze, di copia dellacarta di circolazione alterata relativa ad uno dei mezzi di proprietà, chepresentava il dato falso relativo alla classe del veicolo, indicata in Euro 5 anzichéin Euro 4, così beneficiando di una tariffa inferiore. Il fatto che si tratti diun’attività truffaldina legata alla società consegue al dato che gli accessi risultanoeffettuati con il Telepass, previa, dunque, necessaria registrazione del veicolo,mediante invio di copia della carta di circolazione cui consegue l’autorizzazionedella società ([OSCURATO:SOCIETA] alla Strada) e che si siano ripetuti in un ampio arcotemporale in cui il dato falso non ha trovato mai correzione da parte dellaricorrente quale titolare della ditta cui apparteneva il mezzo. A ciò, va aggiunto,che motivatamente è stata disattesa la tesi difensiva che riconduce ad unhackeraggio l’invio della mail con cui si è trasmessa copia del libretto contenenteil dato falsificato, essendosi al riguardo considerato che l’imputata è la titolaredell’impresa avente forma individuale, che il mezzo era quello relativoall’esercizio dell’impresa, che si è al cospetto di vari transiti accertati e della lorocollocazione in un ampio arco di tempo cui non è mai seguita una richiesta diregistrazione del mezzo agli sportelli della società ovvero online o con altra mail.A fronte di tale ricostruzione le censure difensive finiscono per prospettareuna diversa lettura delle emergenze processuali che si fonda, peraltro, su ipotesialternative di merito che non risultano continenti al caso in esame.La circostanza, poi, che il delitto di falso materiale sia stato asseverato sullascorta di una copia non vale affatto ai fini dell’esclusione del reato per cui siprocede, conservando appieno la sua natura di artifizio volto a camuffare larealtà e ad indurre in errore la società concessionaria ai fini dell’applicazionedella corretta tariffa da addebitare alla società.Quanto, poi, al rilievo, di cui al secondo motivo, che la trasmissione ha adoggetto una copia di un libretto che non è stato mai sequestrato, dondel’imputata avrebbe dovuto essere assolto dal reato di falso materiale cui al capoB) della rubrica, la censura è manifestamente infondata, in quanto essendo statadichiarata la prescrizione del reato e revocate le statuizioni civili, il motivo puòessere soltanto scrutinato ai fini della verifica di una situazione di evidenza delproscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., evenienza,questa, che non ricorre a fronte di una doppia conforme.3. Dall’esame dell’atto di appello risulta che la difesa con il quarto motivolamentò la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità ex art.131-bis cod. pen., contestando la pregnanza contenutistica degli elementi inforza dei quali il Tribunale aveva rigettato la richiesta effettuata in viasubordinata nel corso di quel giudizio. Di tale censura dà espressamente atto lasentenza impugnata a pag. 4, ove viene anche sintetizzato il motivo di appello,ma, in punto di motivazione, alcun argomento viene speso dalla Corte territorialeal riguardo. Né a fronte della motivazione resa dalla sentenza impugnata inordine al trattamento sanzionatorio può ritenersi la richiesta difensivaimplicitamente disattesa, non essendo evidenziati profili di disvalore aventicarattere ostativo ed anzi essendo stata inflitta all’imputata, a seguito dellariforma dovuta alla declaratoria di prescrizione, una pena assai contenuta,valorizzando lo stato di incensuratezza e la condotta successiva al fatto (in cuisono contestati solo 3 passaggi a fronte di 21), procedendosi anche alla revocadelle statuizioni civili avendo la parte civile rinunciato alla costituzione. Si èdunque al cospetto di un’omessa motivazione, vizio al quale non può porrerimedio la Corte di legittimità trattandosi di valutazione demandata al giudice delmerito.4. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata limitatamente allacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovogiudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Firenze. Va, invece,dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.5. Alla declaratoria di estinzione per prescrizione in questa sede dellarestante condotta truffaldina (dal 14 marzo al 29 marzo 2018) osta lasospensione legale - stabilita dalla legge n. 103 del 2017 dalla data dellasentenza di primo grado fino alla pronuncia di quella di secondo grado - pari nelcaso in esame ad un anno e sei mesi (prescrizione al 29 marzo 2027). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa diesclusione della punibilita' di cui all'art. 131-bis cod.pen. con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]