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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09953/2026

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della Corte d'Appello di Palermo n.1152/2025depositata il 26/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 24828/2025Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 9953/2026Data pubblicazione 17/04/2026dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,con la distrazione richiesta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'Appello di Palermo n.1152/2025depositata il 26/07/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 24828/2025Numero sezionale 363/2026Numero di raccolta generale 9953/2026Data pubblicazione 17/04/2026dispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio,con la distrazione richiesta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiantistatario.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino
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