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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2024

Cassazione n. 34885/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17_2_ (-) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il beneficio della pena sospesa che era stato negato in cognizione, in riferimento a eventi posteriori al giudicato (la revoca di una sentenza di condanna che aveva influito sulla negazione del beneficio).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Ed invero, le conseguenze «ulteriori» della revoca di una sentenza di condanna - ai sensi dell'art. 673 cod.proc.pen. - possono essere valutate e apprezzate unicamente dal giudice che ha disposto la revoca, mentre la domanda dell'attuale ricorrente è stata rivolta ad un giudice diverso, da ritenersi non dotato di competenza funzionale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 17_2_ (-) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 5 marzo 2024 il Tribunale di Campobasso, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere il beneficio della pena sospesa che era stato negato in cognizione, in riferimento a eventi posteriori al giudicato (la revoca di una sentenza di condanna che aveva influito sulla negazione del beneficio). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Ed invero, le conseguenze «ulteriori» della revoca di una sentenza di condanna - ai sensi dell'art. 673 cod.proc.pen. - possono essere valutate e apprezzate unicamente dal giudice che ha disposto la revoca, mentre la domanda dell'attuale ricorrente è stata rivolta ad un giudice diverso, da ritenersi non dotato di competenza funzionale. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 34885/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris