CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26798/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. uditi i difensori E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di POTENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di POTENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Salerno, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione con decisione del 24 giugno 2019, ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza ha condannato, con sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione: per il delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di cd. agevolazione mafiosa, di [OSCURATO:PERSONA], commesso quali mandanti dell'incarico affidato ad [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], a cui consegnarono due pistole da utilizzare per l'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dopo aver condotto la vittima nei pressi di un casolare ubicato in contrada Leonessa di Melfi, esplose almeno quattro colpi di arma da fuoco uccidendola nell'immediatezza, fatto avvenuto il 14 luglio 2007; per i connessi delitti di illegale detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole consegnate a D'[OSCURATO:PERSONA] e della distruzione di cadavere di [OSCURATO:PERSONA], fatti avvenuti sempre in Melfi il 14 luglio e tra il 14 e il 17 luglio 2007. 2. Il principale dato di prova è costituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore di giustizia, il quale ha riferito che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inserì nel cruento scontro tra clan camorristici operanti nella zona di Melfi e del Vulture, e che vedeva all'epoca contrapposti il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA]. D'[OSCURATO:PERSONA] faceva inizialmente parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]; sorto un dissidio col capo di quel gruppo, decise di transitare nelle fila del clan opposto, accettando la proposta del cugino, [OSCURATO:PERSONA], che già militava in quella organizzazione. Proprio per suggellare quell'adesione, gli fu dato incarico di uccidere il suo ex capo. La mattina del 14 luglio 2007, rientrato a Melfi da Ponsacco, ove risiedeva al pari del cugino [OSCURATO:PERSONA] che si spostò per Melfi la stessa notte, incontrò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in località Leonessa al fine di eseguire un sopralluogo presso un casolare abbandonato e poi in località Serre ove i due gli consegnarono le armi da utilizzare nell'agguato e un telefono cellulare con il quale avrebbe dovuto avvertire dell'avvenuta esecuzione del delitto a mezzo di due squilli ad una utenza cellulare con numero preimpostato. In quella occasione D'[OSCURATO:PERSONA] consegnò al cugino il proprio telefono con la scheda disinserita. Quindi, incontrò [OSCURATO:PERSONA] e, col pretesto di mostrargli delle armi, lo condusse al casolare abbandonato ove lo uccise, Subito dopo, come d'intesa, effettuò gli squilli telefonici ai complici mandanti, in modo che costoro potessero far scomparire le tracce dell'omicidio attraverso la distruzione del cadavere. All'esito fece rientro a Ponsacco, luogo di sua residenza, e lì si disfece delle armi, gettandole nel fiume Arno. 3. Già con una prima sentenza di annullamento con rinvio furono disattesi i rilievi difensivi sulla attendibilità intrinseca del collaborante D'[OSCURATO:PERSONA] e furono individuate carenze di motivazione sul tema dei riscontri esterni individualizzanti, con particolare riferimento ai dati desumibili dai tabulati telefonici. Anche la seconda sentenza di annullamento con rinvio ha imposto un rinnovato esame del tema dei riscontri individualizzanti, che sono tali, come osservato dalla Corte di cassazione, non già se si pongono in rapporto di mera compatibilità con le dichiarazioni di accusa ma se sono capaci di darne conferma. 4. Premesso che a seguito di annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo, completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata, senza essere vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto del giudice di legittimità, la Corte di assise di appello ha posto attenzione su un elemento di decisiva importanza, seppure non incluso tra gli specifici punti oggetto dell'approfondimento imposto dalla sentenza di annullamento. Si tratta del contatto telefonico delle ore 11.37 del giorno dell'omicidio, della durata di appena 3 secondi, in uscita dal telefono di [OSCURATO:PERSONA] - sim card intestata a [OSCURATO:PERSONA], sua compagna - e in entrata sull'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. L'analisi dei tabulati telefonici offre significativi elementi di conferma alla tesi, già paventata dalla Corte di assise, che il telefono con sim card intestata a Grigoras fosse quello consegnato da [OSCURATO:PERSONA] a D'[OSCURATO:PERSONA] e che pertanto il contatto delle 11.37 fu azionato da D'[OSCURATO:PERSONA] per avvertire [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuta esecuzione dell'omicidio. Del resto, sin dalle fasi iniziali della collaborazione, D'[OSCURATO:PERSONA] disse che il telefono ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], e che avrebbe dovuto utilizzare per informare i complici dell'avvenuta esecuzione, era di una ballerina di nazionalità rumena, con cui il cugino aveva una relazione sentimentale. Il rilevante dato indiziario trova sostegno in altri aspetti significativi. 5. Dal momento della partenza da Ponsacco e fino alla mattina successiva [OSCURATO:PERSONA] si tenne in contatto esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il che attesta che la trasferta in Melfi fu dovuta a ragioni comuni ai due correi. Dalle ore 7,52 alle ore 9,07 del 14 luglio [OSCURATO:PERSONA] non fu impegnato in alcuna conversazione telefonica, tanto meno con i due correi, il che ben può significare A che li incontrò di persona, proprio per procedere al sopralluogo a Leonessa e allo scambio armi-cellulari in località Serre. Dato ancor più pregnante è che appena un minuto dopo il contatto tra l'utenza Grigoras e quella di [OSCURATO:PERSONA], l'utenza [OSCURATO:PERSONA] fu impegnata in una conversazione, della durata di settanta secondi, con tale [OSCURATO:PERSONA]. A ipotizzare che anche l'utenza Grigoras fosse in possesso di [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe non rilevarsi l'eccentricità del fatto che soltanto per un brevissimo contatto con [OSCURATO:PERSONA], di appena tre secondi, [OSCURATO:PERSONA] ne fece uso, per poi tornare a utilizzare, come appena prima aveva fatto, l'utenza cellulare a lui intestata. È allora di gran lunga più ragionevole ritenere che, come affermato da D'[OSCURATO:PERSONA], l'utenza Grigoras fosse stata a lui consegnata quella mattina proprio per dare notizia dell'avvenuta esecuzione del piano omicida a [OSCURATO:PERSONA], il numero della cui utenza telefonica era stato preimpostato sul cellulare consegnato a D'[OSCURATO:PERSONA]. 6. A ragionar così si ha che la telefonata delle ore 11.37 tra utenza Grigoras e utenza [OSCURATO:PERSONA] costituisce il fondamentale riscontro, specifico e individualizzante, al narrato di D'[OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva consegnato il cellulare con la sim card della compagna a fini esclusivamente criminali, sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di principale mandante dell'esecuzione mafiosa, aveva ricevuto sul proprio cellulare il segnale che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato eseguito. Si consideri ancora che, appena ricevuto l'avviso mediante l'utenza Grigoras, [OSCURATO:PERSONA] si spostò agganciando la stessa cella telefonica agganciata da [OSCURATO:PERSONA], potendosi così affermare che raggiunse [OSCURATO:PERSONA] nel luogo in cui questi si trovava, per dare corso alle ulteriori fasi del piano. Anche tale dato conferma le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA]. che aveva riferito di aver incrociato, subito dopo l'inoltro del segnale, i due complici a bordo di una stessa autovettura, diretti verso il casolare ove vi era il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] da sezionare e dare alle fiamme. Questi elementi sono dirimenti ai fini della individuazione dei riscontri esterni individualizzanti tanto più se letti congiuntamente ad altri dati certi, e cioè la contestuale presenza di tutti e tre gli imputati, sia nelle ore immediatamente antecedenti che in quelle successive all'omicidio, sul luogo teatro del delitto; il fatto che, come D'[OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA], residente in Toscana, fosse giunto a Melfi al seguito del cugino, proprio la mattina dell'omicidio, dopo aver viaggiato la notte; il fatto che questi non fornì alcuna spiegazione delle ragioni della trasferta. 7. In riguardo alle sollecitazioni di approfondimento contenute nella sentenza di annullamento, anche a voler dare per certo che la mancata ricezione della telefonata fatta a D'[OSCURATO:PERSONA] dall'utenza fissa del padre alle ore 9,05 del giorno dell'omicidio fu dovuta al fatto che il telefono del collaborante era già stato consegnato a [OSCURATO:PERSONA], e che quindi il sopralluogo finalizzato alla consegna delle armi e allo scambio dei telefoni fosse già concluso, la contestuale presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in località Serre e dintorni, alle ore 9,07 e alle ore 9,17, lungi dall'essere dissonante con il contesto in cui si svolsero i fatti, si spiega proprio in ragione della necessità dei due imputati di rimanere sul posto, onde intervenire senza indugio a delitto commesso. Se i due si trovarono sul posto a quell'ora non è perché il sopralluogo fosse ancora in corso, ma perché erano in attesa di ricevere la comunicazione dell'esecuzione dell'omicidio. Anche il comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che alle ore 11.17, e dunque venti minuti prima che arrivasse il segnale concordato, era già presente in luogo compatibile con la località Serre si spiega con la necessità di un rapido intervento. Quanto poi alla frequenza dei contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nell'imminenza dell'omicidio, e quindi nei giorni 13 e 14 luglio, dalle indagini demandate al perito è emerso che i contatti non furono distonici, per quantità e collocazione orarie, rispetto ai giorni precedenti, ma lo divennero senz'altro in rapporto a quelli dei giorni successivi, con l'eccezione del giorno 17, in cui fu rinvenuto il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fece rientro in Toscana. 8. Per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non è dubbio che avesse un ruolo di vertice all'interno del gruppo e il fatto che condividesse questa posizione con il fratello non priva di riscontro la chiamata in correità di D'[OSCURATO:PERSONA], alla luce del dato costituito dal contatto telefonico delle ore 11.37 del giorno dell'omicidio con cui l'esecutore materiale avvertì lui, e non altri, che l'omicidio era stato compiuto. 9. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati. 10. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, hanno proposto ricorso deducendo - dopo una premessa riassuntiva sui contenuti della sentenza di annullamento - vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il giudice del rinvio non ha svolto gli approfondimenti individuati come necessari dalla pronuncia di annullamento, in particolare non ha esaminato il valore dimostrativo, e quindi di riscontro esterno, dei dati dei tabulati telefonici relativi al giorno dell'omicidio, specificamente dalle ore 9,00 in poi e, in generale, la natura dei contatti del ricorrente con D'[OSCURATO:PERSONA], al fine di chiarire se vi fossero anomalie in quanto verificato (telefonicamente) il 13 e 14 luglio 2007. 4 I, Ha piuttosto privilegiato un diverso ragionamento, con considerazioni fondate su mere ipotesi e su dati documentali non corrispondenti. Per quanto attiene all'aggancio della cella telefonica delle ore 9,07, il giudice del rinvio, ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] rimase "in zona" per poi procedere con [OSCURATO:PERSONA] alle operazioni successive all'omicidio, non ha considerato che dalle conclusioni peritali è emerso che [OSCURATO:PERSONA] alle ore 9.07 agganciò una cella di un'area in alcun modo collegabile al delitto, distante non meno di 30 km, e comunque compatibile con la sua abitazione di Lavello. L'aggancio della predetta cella alle ore 9.07 del 14 luglio 2007 non poteva pertanto assurgere a riscontro esterno individualizzante, anche considerando l'inutilità di una permanenza sin dalle ore 9.07 nella zona destinata alla realizzazione del piano omicida, dal momento che l'esecutore materiale già sapeva, conoscendone gli abitudinari spostamenti, che non avrebbe incontrato la vittima prima delle ore 10.45-11.00. Lo stesso illogico argomento, della necessità di restare in zona per essere pronti, è stato utilizzato dalla Corte di assise di appello per spiegare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in contrada Serre già alle ore 11.17, e dunque ben prima del segnale convenuto di esecuzione dell'omicidio, pervenuto alle ore 11.37. Non è ipotizzabile che [OSCURATO:PERSONA] rimase sin dalle ore 9.00 in zona prossima al luogo del delitto ed è comunque smentito dagli atti che abbia raggiunto quella zona alle ore 11.17, perché sia appena prima che appena dopo agganciò celle diverse. La sentenza, inoltre, nulla ha detto in odine al valore di asserito riscontro attribuito dalla precedente sentenza di merito alla condanna di [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento, quale appartenente alla consorteria in cui sarebbe maturato il delitto. Ha in qualche modo aggirato il problema posto dalla sentenza di annullamento, accordando rilievo di riscontro al contatto telefonico delle ore 11.37. Nonostante i risultati dell'accertamento peritale, a tal fine disposto, secondo cui non si è registrato alcun andamento anomalo, per quantità e collocazione oraria, dei contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nei giorni 13 e 14 luglio 2007 rispetto a quelli intercorsi tra loro nei giorni precedenti e successivi, la Corte di assise di appello ha comunque cercato di trarne elementi di conferma al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti, affermando che il numero di contatti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cominciò a ridursi dopo l'omicidio, quando invece il perito ha attestato che i contatti telefonici tra i due avevano avuto una progressiva riduzione, costante, sin dal mese di maggio. E avrebbe dovuto tener conto, anche per apprezzare il dato dei contatti nei giorni 13 e 14 luglio 2007, che D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono cugini e avevano rapporti lavorativi, 5 A La Corte di assise di appello ha eluso le indicazioni della sentenza di annullamento per mezzo della valorizzazione del contatto telefonico delle 11.37 tra l'utenza Grigoras e l'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Ha però trascurato che dai tabulati risulta che vi fu una comunicazione telefonica vera e propria, seppure di pochi secondi, e che D'[OSCURATO:PERSONA], di contro, ha sempre dichiarato di aver fatto soltanto uno squillo e non una telefonata; ed è incorsa in contraddizione quando ha congetturato che [OSCURATO:PERSONA], pur senza rispondere, azionò il tasto di risposta del cellulare. Non ha poi chiarito se in quel frangente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero insieme, aspetto significativo perché, se così non fu, non si comprende l'assenza di qualunque successivo contatto telefonico tra i due; e ha omesso di considerare che D'[OSCURATO:PERSONA] nelle prime dichiarazioni disse di non sapere a chi fosse intestato il telefono ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e non, come invece affermato in sentenza, che era il telefono della di lui compagna. Non si comprende poi se in quel telefono fosse stato o meno memorizzato il numero di utenza di [OSCURATO:PERSONA], non è emerso che la cd. utenza Grigoras fosse stata per tempo destinata alla consegna a D'[OSCURATO:PERSONA] per la comunicazione dell'esito dell'agguato e non è stato compiutamente considerato che [OSCURATO:PERSONA] dismise quella utenza non subito dopo l'omicidio ma a mesi di distanza; non corrisponde poi al vero che [OSCURATO:PERSONA], dalla tarda serata del 13 luglio e fino alla mattina del 14 luglio ebbe a contattare solo [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con i quali invero non vi fu alcun contatto. L'esame dei tabulati telefonici, inoltre, non dà conferma dell'affermazione di sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ricevuta conferma dell'avvenuto omicidio, si spostò per ricongiungersi a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta invero dell'ennesima congettura suggestiva. La Corte di assise di appello non si è in tal modo avveduta che, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si trovavano insieme al momento della ricezione del segnale di avvenuto omicidio, si sarebbe dovuto necessariamente individuare un contatto telefonico tra i due, che invece non c'è. 11. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso con due distinti atti a firma congiunta. In uno hanno dedotto con unico motivo, dopo aver premesso una sintesi dei contenuti della sentenza di annullamento, vizio di violazione di legge. Il giudice del rinvio non ha svolto gli approfondimenti individuati come necessari dalla pronuncia di annullamento e ha privilegiato un diverso ragionamento con considerazione fondate su mere ipotesi e su dati documentali non corrispondenti.Per quanto attiene all'aggancio alla cella dell'utenza telefonica di [OSCURATO:PERSONA] delle ore 9.17, il giudice del rinvio ha affermato che è conferma del suo coinvolgimento, ma così ha eluso il principio di diritto della Corte di cassazione perché si è limitato a dimostrare la mera compatibilità dell'aggancio della cella con la ricostruzione d'accusa. Non ha considerato la compatibilità del dato con altre evenienze lecite, sia con la presenza di [OSCURATO:PERSONA] presso il club [OSCURATO:PERSONA], sia soprattutto con le ordinarie abitudini di vita del ricorrente. In particolare, dalla sera del 13 luglio alla mattina del 15 luglio 2007 l'aggancio alla cella avvenne per altre 25 volte e ciò rende evidente che l'aggancio delle ore 9.17 del 14 luglio non può assurgere a riscontro esterno individualizzante. È del resto implausibile che [OSCURATO:PERSONA] rimase nella zona del delitto sin dalle 9.17, anche perché si poteva facilmente prevedere, sulla base delle abitudini della vittima, che l'evento non si sarebbe potuto realizzare in ora così prossima al sopralluogo. La Corte di assise di appello ha poi evitato di approfondire il tema devoluto dalla sentenza di annullamento, ossia se [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica persona, all'interno del gruppo criminale, che potesse assumere decisione strategiche come quella di eliminare il rivale [OSCURATO:PERSONA]. Nonostante i risultati dell'accertamento peritale, a tal fine disposto, secondo cui non si è registrata alcun andamento anomalo, per quantità e collocazione oraria, dei contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nei giorni 13 e 14 luglio 2007 rispetto a quelli intercorsi tra loro nei giorni precedenti e successivi, la Corte di assise di appello ha comunque cercato di trarne elementi di conferma al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nei fatti, affermando che il numero di contatti tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cominciò a ridursi dopo l'omicidio, quando invece il perito ha attestato che i contatti telefonici tra i due avevano avuto una progressiva riduzione, costante, sin dal mese di maggio. E avrebbe dovuto tener conto, anche per apprezzare il dato dei contatti nei giorni 13 e 14 luglio 2007, che D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono cugini e avevano rapporti lavorativi. La Corte di assise di appello ha eluso le indicazioni della sentenza di annullamento per mezzo della valorizzazione del dato del contatto telefonico delle 11.37 tra l'utenza Grigoras e l'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Ha però trascurato che dai tabulati risulta che vi fu una comunicazione telefonica vera e propria, seppure di pochi secondi, e che D'[OSCURATO:PERSONA], di contro, ha sempre dichiarato di aver fatto soltanto uno squillo e non una telefonata; ed è incorsa in contraddizione quando ha congetturato che [OSCURATO:PERSONA], pur senza rispondere, azionò il tasto di risposta del cellulare.Non ha poi chiarito se in quel frangente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si trovassero insieme, aspetto significativo perché se così non fu non si comprende l'assenza di qualunque successivo contatto telefonico tra i due; e ha omesso di considerare che D'[OSCURATO:PERSONA] nelle prime dichiarazioni disse di non sapere a chi fosse intestato il telefono ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e non, come invece affermato in sentenza, che era il telefono della di lui compagna. Non si comprende poi se in quel telefono fosse stato o meno memorizzato il numero di utenza di [OSCURATO:PERSONA], non è emerso che la cd. utenza Grigoras fosse stata per tempo destinata alla consegna a D'[OSCURATO:PERSONA] per la comunicazione dell'esito dell'agguato e non è stato compiutamente considerato che [OSCURATO:PERSONA] dismise quella utenza non subito dopo l'omicidio ma a mesi di distanza; non corrisponde poi al vero che [OSCURATO:PERSONA], dalla tarda serata del 13 luglio e fino alla mattina del 14 luglio ebbe a contattare solo [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con i quali invero non vi fu alcun contatto. L'esame dei tabulati telefonici, inoltre, non dà conferma dell'affermazione di sentenza secondo cui [OSCURATO:PERSONA], ricevuta notizia dell'avvenuto omicidio, si spostò per ricongiungersi a [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta invero dell'ennesima congettura suggestiva. La Corte di assise di appello non si è in tal modo avveduta che, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si trovavano insieme al momento della ricezione del segnale di avvenuto omicidio, si sarebbe dovuto necessariamente individuare un contatto telefonico tra i due, che invece non c'è. 12. Con altro atto i difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Sviluppano molti argomenti parimenti contenuti nell'altro ricorso di cui si è appena detto e specificano alcuni aspetti della vicenda. D'[OSCURATO:PERSONA] non ebbe mai contatti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] neppure la mattina del 14 luglio 2007 alle ore 11.37, dal momento che così ha espressamente dichiarato e il contatto appena indicato fu, secondo quanto attestato dal perito, una vera e propria conversazione telefonica. Il numero memorizzato sul telefono cellulare consegnato a D'[OSCURATO:PERSONA] corrispondeva, come dichiarato dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA], ad una utenza di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA], e dai tabulati non risulta che vi fu un contatto tra l'utenza asseritamente nella disponibilità di D'[OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di appello ha trascurato del tutto l'esigenza di approfondimento, segnalata dalla sentenza di annullamento, in ordine al fatto se nel gruppo criminale di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] vi fossero altri soggetti con ruolo di vertice che potessero assumere decisioni strategiche per il gruppo, quale quella della fisica eliminazione dei rivali, quale [OSCURATO:PERSONA].Considerato in diritto 1. I ricorsi non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il giudice del rinvio, prima di procedere alla valutazione del materiale probatorio, ha fatto una opportuna e corretta premessa in riferimento alle statuizioni della sentenza di annullamento intervenuta per difetto di motivazione. Ha chiarito, facendo richiamo a precedenti di legittimità, che "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova" - Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Rv. 278629 -. E, ancora, ha precisato che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. (La Corte ha precisato che dalla sentenza di annullamento deriva solo un vincolo di contenuto negativo, ovvero un divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata)" - Sez. 2, n. 1726 del 5/12/2017, dep. 2018, Rv. 271696 -. Vale quindi quanto affermato da Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Rv. 264861, per la quale "nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (Fattispecie relativa ad una pronuncia rescindente che aveva prospettato una serie di causali alternative per un fatto omicidiario, assegnando al giudice di rinvio il compito di individuare, tra queste, quella più appropriata al caso di specie)". La ragione di una siffatta impostazione è di intuitiva evidenza. Quel che la Corte di cassazione argomenta, in punto di valenza probatoria e di percorsi ricostruttivi nel rilevare un difetto di motivazione, vale appunto all'interno del discorso giustificativo che censura, per farne risaltare le carenze e le illogicità manifeste di qualsivoglia natura ma non vincola il giudice del rinvio la cui libertà di apprezzamento dei dati di prova, ovviamente utilizzabili, resta piena. 9 A Il giudice del rinvio, pertanto, fermo restando che non può riproporre una motivazione parimenti viziata dagli stessi difetti rilevati dalla sentenza di annullamento, ha il potere di rivalutare il materiale probatorio senza alcun condizionamento derivante da apprezzamenti contenuti nella sentenza di annullamento, che sono funzionali esclusivamente a dare conto dei difetti di quella motivazione e che non valgono al di fuori di quello specifico discorso giustificativo oggetto di scrutinio. Si spiega allora perché, nel caso in esame, il giudice del rinvio, ponendo attenzione su un dato indiziario prima non sufficientemente apprezzato per il suo significato probatorio, ha giocoforza rimodellato l'impianto della ricostruzione della vicenda senza che in ciò possa ravvisarsi una violazione delle statuizioni di annullamento e un mancato o insufficiente esame delle questioni di fatto che nella sentenza di annullamento sono state evidenziate. 3. La sentenza impugnata ha logicamente argomentato in ordine alla centralità ricostruttiva del contatto telefonico delle ore 11.37, facendosi carico di dare risposta ai rilievi difensivi a tal proposito avanzati sin dai primi ricorsi per cassazione e che ora sono riproposti. Ha anzitutto ricordato che il collaboratore di giustizia ha sempre detto che il telefono, consegnatogli dai mandanti per dare riscontro dell'avvenuta esecuzione dell'omicidio, apparteneva ad una "ballerina di night club di nazionalità rumena, con cui il cugino aveva una relazione sentimentale: la Grigoras appunto" - fl. 16 della sentenza impugnata -. Ha quindi preso in esame le risultanze dei tabulati telefonici ed ha accertato che l'utenza cellulare cd. Grigoras nel giorno della trasferta di [OSCURATO:PERSONA] in territorio lucano e per l'intero giorno successivo, quello in cui fu consumato l'omicidio, fu utilizzata esclusivamente per mantenere i contatti telefonici con D'[OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, è ben plausibile quanto riferito da D'[OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità intrinseca, come evidenziato dalla sentenza di annullamento con rinvio, è stata già definitivamente accertata e non è più tema di discussione - fl. 16 della sentenza della Sez. V, n. 390 del 24 giugno 2019, dep. 2020 -. [OSCURATO:PERSONA], nell'arco temporale tre le ore 7.52 e le ore 19,20 del 14 luglio 2022, registrò soltanto due contatti, entrambi con [OSCURATO:PERSONA]: l'uno, in uscita, delle ore 11.37 e l'altro, in entrata, delle ore 18.56. Dall'esame, poi, dei tabulati dell'utenza cellulare di [OSCURATO:PERSONA] si trae che dal momento della partenza da Ponsacco la sera del 13 luglio e sino alle ore 7,52 del giorno successivo [OSCURATO:PERSONA] si tenne in contatto esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con D'[OSCURATO:PERSONA], e ciò, ha logicamente argomentato il giudice del rinvio, a dimostrazione che la trasferta a Melfi fosse dovuta a ragioni comuni anche agli altri due. Quindi, dalle ore 7.52 alle ore 9.07 del giorno 14 luglio [OSCURATO:PERSONA] non ebbe alcuna conversazione telefonica, meno che mai con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], con i quali pure era stato in contatto telefonico fino a quel momento, potendo allora logicamente desumersi, come ha osservato il giudice del rinvio, che i tre si incontrarono di persona e quindi procedettero al sopralluogo a Leonessa e allo scambio dei telefoni, con la consegna a D'[OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare Grigoras. Altro dato significativo, di conferma alle dichiarazioni di d'[OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio lo ha logicamente desunto dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], per l'intera giornata del 14 luglio, utilizzò per le telefonate esclusivamente la sim card a lui intestata e non anche quella intestata alla compagna Grigoras: a distanza di appena un minuto dal registrato contatto tra l'utenza Grigoras e l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] fu impegnata in una conversazione di settanta secondi con tale [OSCURATO:PERSONA]. A voler ritenere, questo il logico assunto del giudice del rinvio, che l'utenza Grigoras fosse quel giorno nella effettiva disponibilità d [OSCURATO:PERSONA], e che quindi questi non l'avesse consegnata al momento del sopralluogo a D'[OSCURATO:PERSONA], non potrebbe non prendersi atto della eccentricità, non spiegabile, del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], che fece uso della utenza Grigoras solo per un contatto di tre secondi con [OSCURATO:PERSONA], utilizzando prima e dopo, per ogni suo contatto telefonico, esclusivamente la sim card a lui intestata. Ben più plausibile allora la conclusione tratta dal giudice del rinvio, peraltro fondata sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia riscontrate dai tabulati, che l'utenza Grigoras era nella disponibilità di D'[OSCURATO:PERSONA] e che questi se ne servì per dare notizia che l'omicidio era stato eseguito. 4. Al rilievo difensivo che sui tabulati il contatto delle 11.37 tra l'utenza Grigoras e quella di [OSCURATO:PERSONA] è registrato come telefonata con risposta della durata di qualche secondo e non come un semplice squillo, una chiamata senza risposta, il giudice del rinvio ha risposto in modo non illogico, osservando che non può escludersi l'eventualità che [OSCURATO:PERSONA], pur senza colloquiare, avesse azionato il tasto di risposta, trasformando, ai fini della registrazione sui tabulati, un semplice squillo di segnale in una conversazione di qualche secondo. Né può opporsi che tal modo di ragionare ha introdotto una mera congettura con indebolimento dell'intera articolazione argomentativa, perché il dato presuntivo è reso fortemente plausibile dalla considerazione di premessa e cioè che sarebbe assai meno ragionevole ipotizzare che quel giorno, in quelle ore, l'utenza Grigoras fosse in uso a [OSCURATO:PERSONA] e che quindi da quella utenza, alle ore 11.37, [OSCURATO:PERSONA] si intrattenne per qualche secondo in conversazione con [OSCURATO:PERSONA], quando invece prima e dopo quell'ora fece sempre uso per le sue conversazioni della sim card a lui intestata. Del pari non ha forza l'altro rilievo difensivo, secondo cui, a voler ritenere che quello delle ore 11.37 fu un contatto tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dovrebbe rinvenirsi, e non ve ne è traccia, un immediato successivo contatto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che desse anche a quest'ultimo notizia dell'avvenuto omicidio, per poi potersi occupare, insieme a [OSCURATO:PERSONA], degli adempimenti successivi. La sentenza impugnata ha infatti ricostruito diversamente gli accadimenti, e in modo per nulla illogico, affermando che [OSCURATO:PERSONA], ricevuto il segnale dall'esecutore materiale, raggiunse [OSCURATO:PERSONA] "nel luogo in cui costui si trovava" - fl. 20 della sentenza impugnata -, specificamente nel luogo in cui "questi era in attesa" - fl. 21 della sentenza impugnata -. Non vi è dunque ragione di rintracciare nei tabulati quel che non può esserci, ossia un contatto telefonico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ridosso delle ore 11.37, perché i due avevano convenuto, questo l'assunto della sentenza impugnata, che [OSCURATO:PERSONA], ricevuto il segnale, si sarebbe recato nel luogo ove già sapeva trovarsi [OSCURATO:PERSONA] e, insieme, si sarebbero diretti nel luogo dell'esecuzione omicida per far sparire il cadavere e ogni altra traccia. Il ragionamento del giudice del rinvio è tutt'altro che ipotetico. Non è dubbio, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero insieme appena dopo l'esecuzione dell'omicidio. D'[OSCURATO:PERSONA] disse di aver incrociato, subito dopo l'invio del segnale di esecuzione dell'omicidio compiuta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo della stessa autovettura e diretti verso il casolare ove si trovava il cadavere della vittima. E alcune testimonianze in atti hanno riferito che [OSCURATO:PERSONA] fu presente nei locali del club [OSCURATO:PERSONA] di Melfi il 14 luglio dalle ore 9,00 e sino al pomeriggio, ma che intorno alle ore 11.30-11.40 si era allontanato, per circa 30-45 minuti, a bordo di uno scooter, quindi proprio in coincidenza con l'arrivo del segnale di D'[OSCURATO:PERSONA] di compiuto omicidio e per un arco temporale compatibile con il recarsi nel luogo ove ad attenderlo c'era [OSCURATO:PERSONA] per poi insieme raggiungere il casolare e far scomparire cadavere e tracce dell'omicidio (fl. 21 della sentenza impugnata). 5. Quanto agli esiti della perizia svolta per l'individuazione dei contatti della sim card Grigoras nei due mesi successivi all'attivazione, quindi nei mesi di giugno- luglio 2007, il giudice di rinvio ha posto in evidenza alcuni dati che, con logiche argomentazioni, ha utilizzato per rafforzare il quadro indiziario sì come composto dalle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] e dall'esame dei tabulati telefonici. Dalla perizia si è tratto che la sim card Grigoras era in uso a [OSCURATO:PERSONA] - prova ne sia che sin dalla sua attivazione vi furono contatti con [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] e altri personaggi lucani -, che la impiegava soprattutto per colloquiare con la compagna, intestataria di h altra utenza cellulare; e si è pure appurato, soprattutto, che dal 14 luglio in poi, giorno dell'omicidio, non vi furono altri contatti con i correi D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], se si fa eccezione di un unico contatto con [OSCURATO:PERSONA] il 17 luglio 2007 quando fu scoperto il cadavere. Dopo un anno di inattività l'utenza fu disattivata dal gestore, non fu mai trovato l'IMEI dell'apparecchio nel quale fu inserita, e da qui la logica conclusione del giudice di rinvio che si trattò di una vera e propria "utenza dedicata" attivata da [OSCURATO:PERSONA] a nome dell'amante sia per coltivare la relazione extraconiugale sia per finalità illecite, come quella dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 6. In ordine ai tempi del sopralluogo e delle presenze di [OSCURATO:PERSONA] e di Muro nei pressi della località Serre alle ore 9.07 e alle ore 9.17, le affermazioni della sentenza non sono illogiche e i rilievi dei ricorsi non indeboliscono la tenuta della motivazione. Nella ricostruzione operata dal giudice di rinvio, il dato esterno di riscontro individualizzante, necessario per dare consistenza probatoria alle dichiarazioni accusatorie di D'[OSCURATO:PERSONA], è costituito dal contatto telefonico delle ore 11.37 tra l'utenza Grigoras e l'utenza di [OSCURATO:PERSONA]. Non è necessario, allora, che ogni altro dato risultante dai tabulati telefonici delle utenze in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia pari efficacia confermativa della ricostruzione, potendo bastare che sia con essa compatibile. Non ogni ulteriore elemento indiziario deve avere la stessa efficacia, la stessa intensità di direzione, perché una volta acquisiti i riscontri esterni individualizzanti, peraltro arricchiti nel significato indiziario da altri elementi sì come prima richiamati, quel che importa è che la tesi ricostruttiva non trovi smentita, potendosi ricavare dalla compatibilità di ulteriori tasselli, quali appunto le localizzazioni per mezzo delle celle telefoniche di aggancio dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la conferma della validità dell'impianto probatorio. La sentenza impugnata ha affermato che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 9.07 e di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 9.17 nei pressi della località Serre, ricavabile dai dati del traffico telefonico, si spiega con la necessità che restassero in zona, pronti ad intervenire per attuare la fase finale del piano criminoso, quella della rimozione del cadavere e della eliminazione delle tracce del delitto. I ricorrenti hanno opposto che quei dati significano invece che [OSCURATO:PERSONA] era a circa 30 km di distanza e che [OSCURATO:PERSONA] si trovava presso il club "[OSCURATO:PERSONA]" e comunque nelle stesse zone ove era stato il giorno precedente e quello successivo, come si ricava dall'aggancio della stessa cella per ben venticinque volte: da qui il rilevo di illogicità della sentenza. Le deduzioni difensive sono per il vero scarsamente concludenti, perché l'affermazione della sentenza è tutt'altro che smentita sia dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era a circa 30 km, che non è distanza tale da essere incompatibile con l'affermazione che restò in zona, sia dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era al club "[OSCURATO:PERSONA]", da cui - si osserva ora - si mosse, ricevuto il segnale di D'[OSCURATO:PERSONA], per raggiungere [OSCURATO:PERSONA] e quindi il casolare, che fu scena del delitto, in poco tempo, appunto perché, come affermato dalla sentenza impugnata, rimase in zona. Ancor più forte è l'efficacia di riscontro del dato della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle ore 11.07 nei pressi del luogo dell'omicidio. Sono ancora una volta le dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA] ad essere rafforzate da questo elemento indiziario esterno, per la parte in cui riferì di aver incrociato, poco dopo il segnale di avvenuta esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a bordo della stessa autovettura e in direzione del casolare ove vi era il cadavere della vittima. Ciò, infatti, si verificò proprio perché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimasero in zona e [OSCURATO:PERSONA], ricevuto il segnale da D'[OSCURATO:PERSONA], potette raggiungere in breve tempo [OSCURATO:PERSONA] ed entrambi poterono recarsi tempestivamente sui luoghi dell'avvenuto omicidio. 7. La sentenza impugnata non ha mancato di prendere in esame l'altro risultato peritale, relativo sia all'andamento dei contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] nei giorni dell'omicidio, sia al raffronto con quelli dei giorni precedenti e successivi. Il giudice di rinvio ha evidenziato il dato del costante calo dei contatti a far data dall'inizio del periodo preso in esame dal perito, ossia dall'aprile 2007 in cui ci fu il maggior numero di contatti sino ad arrivare ai sessantotto contatti di luglio e ai quindici di agosto. Ha quindi preso atto dell'assenza di tratti distonici della frequenza e della collocazione oraria dei contatti dei giorni 13 e 14 rispetto ai contatti dei giorni precedenti, ma ha pure evidenziato che, proprio a partire dal 14 luglio, giorno dell'omicidio, e fatta eccezione del 17 luglio, giorno di rinvenimento del cadavere della vittima, i contatti si affievolirono. Da qui la duplice logica conclusione che l'omicidio segnò la fine dei contatti telefonici, stando a dimostrare che i precedenti trovavano causa non già nei rapporti di lavoro tra i cugini [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], quanto appunto nelle comuni attività criminali; e che i contatti telefonici dei giorni 13 e 14 luglio non siano spiegabili alla luce dei rapporti lavorativi, perché in quei giorni i due si trovavano entrambi a Melfi, lontano dal luogo di comune residenza e lavoro. 8. Il giudice di rinvio non ha infine trascurato un altro punto di necessario approfondimento, secondo le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Ha evidenziato che, alla stregua degli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili, Angelo di Muro era al vertice del clan di appartenenza nel periodo in cui fu deliberato ed eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], e che però condivideva la posizione direttiva con il fratello Vincenzo. Ha poi aggiunto, con argomento logico e pertanto immune da censure, che la condivisione del ruolo direttivo non vale a privare di consistenza la ricostruzione della vicenda in termini di responsabilità da mandato per l'omicidio del rivale [OSCURATO:PERSONA], per l'ovvia e semplice ragione che l'elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni accusatorie di D'[OSCURATO:PERSONA], ossia il contatto telefonico delle 11.37 del giorno dell'omicidio, afferisce esclusivamente alla persona dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] e non ad altri, non a suo fratello. Non è quindi illogica la conclusione a cui è pervenuto il giudice di rinvio, ossia che la compartecipazione dire