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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 46766/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare concesso all'interessato il 13 gennaio 2022, atteso che in data 22 gennaio 2022 egli proferiva minacce a mezzo telefono nei confronti dell'ex compagna e che in data 1 febbraio 2022 aggrediva altro utente della comunità terapeutica che lo ospitava, e che, di conseguenza, revocava la disponibilità all'accoglienza; Considerato che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il beneficio sia evidentemente inidoneo a conseguire gli scopi terapeutici e trattamentali per i quali era stato accordato, soprattutto in considerazione dell'indole incline alla violenza e quindi alla pericolosità espressa dall'interessato, e che quest'ultimo, con il ricorso per Cassazione, sotto l'apparente censura di (insussistenti) vizi di motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deduce esclusivamente non consentite doglianze Afpunto di fatto, prive dell'individuazione di specifici vizi del provvedimento impugnato, e che si risolvono in un invito alle autorità ad individuare altra struttura nella quale il soggetto possa ricevere le cure di cui necessita e che non sarebbero state ricevute nella precedente struttura; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 II1QnsigIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza ha revocato il differimento facoltativo della pena nelle forme della detenzione domiciliare concesso all'interessato il 13 gennaio 2022, atteso che in data 22 gennaio 2022 egli proferiva minacce a mezzo telefono nei confronti dell'ex compagna e che in data 1 febbraio 2022 aggrediva altro utente della comunità terapeutica che lo ospitava, e che, di conseguenza, revocava la disponibilità all'accoglienza; Considerato che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il beneficio sia evidentemente inidoneo a conseguire gli scopi terapeutici e trattamentali per i quali era stato accordato, soprattutto in considerazione dell'indole incline alla violenza e quindi alla pericolosità espressa dall'interessato, e che quest'ultimo, con il ricorso per Cassazione, sotto l'apparente censura di (insussistenti) vizi di motivazione di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deduce esclusivamente non consentite doglianze Afpunto di fatto, prive dell'individuazione di specifici vizi del provvedimento impugnato, e che si risolvono in un invito alle autorità ad individuare altra struttura nella quale il soggetto possa ricevere le cure di cui necessita e che non sarebbero state ricevute nella precedente struttura; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 II1QnsigIiere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46766/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris