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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 42267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MIANO Calogero, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato perché indagato dei reati di agli artt. 23, c. 3,

I. n. 110/75, 2 e 7,

I. 895/67, 648 e 697, cod. pen., dai quali era stato as 5 o in appello per non aver commesso il fatto.

2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento del ricorrente ostativo alla insorgenza del diritto azionato, contestando che, a tal fine, potesse valorizzarsi la detenzione di tre cartucce, ritenute identiche, per tipologia e calibro, a quelle trovate unitamente alle armi, per la cui detenzione egli era stato assolto.

Trattasi, per la difesa, di circostanza che non ha formato oggetto di contestazione nei capi di imputazione, valutata implicitamente come irrilevante dal giudice dell'assoluzione che ha recepito le giustificazioni difensive (trattanodsi di cartucce comuni, facilmente acquistabili in un'armeria, trovate all'interno di un immobile disabitato e abbandonato da tempo).

Il provvedimento cautelare era stato, invece, adottato in relazione al rinvenimento di un arsenale occultato in un cilindro di plastica che conteneva un fucile a canne mozze, 20 cartucce cal. 12 di marche diverse e un candelotto di manifattura artigianale, il tutto occultato in luogo di pertinenza del MIANO.

Sotto altro profilo, poi, la difesa ha contestato il richiamo ai precedenti giudiziari del richiedente, rispetto ai quali ha rilevato che quello specifico riguarda la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso:

4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.2.

La Corte d'appello ha dato atto del fatto che, nella specie, il giudice della cautela aveva valutato, nei confronti del MIANO, non soltanto la circostanza del rinvenimento di un fucile a canne mozze e di parti di armi, occultati in un cilindro, tra bidoni in plastica, nel retro di un immobile del predetto, specificamente in uno spazio prospiciente il muro, accessibile anche a terzi, ma anche la disponibilità, questa accertata definitivamente, di tre cartucce a pallini, calibro 12, identiche, per tipologia e calibro, a quelle rinvenute nel cilindro suindicato, custodite in una scatola all'interno - questa - dell'abitazione del MIANO, la cui disponibilità, peraltro, era stata ammessa dallo stesso arrestato in sede di interrogatorio, avendo egli affermato di averne pure dimenticato il possesso.

Tale condotta, non esclusa nella sentenza assolutoria, ma qualificata come fatto "autonomo" dai giudici d'appello, è stata valutata dai giudici della riparazione - ai diversi, doverosi fini di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in uno con la circostanza che al MIANO, condannato per fatti specifici, erano state revocate le relative autorizzazioni di polizia - come gravemente colposa e tale da avere contribuito alla iniziativa cautelare che aveva determinato la privazione della sua libertà.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; ma, anche successivamente, ' ez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).

In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (ez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039).

4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di comportamento ostativo, ritenendo una condotta improntata a grave imprudenza o negligenza dell'istante, tenuto conto che non ha valorizzato la sola accertata disponibilità di cartucce (del tipo e calibro di quelle incriminanti, perché rinvenute unitamente al fucile a canne mozze nelle pertinenze della sua abitazione) in capo al MIANO, ma anche la circostanza che al predetto, in considerazione del precedente specifico, erano state revocate le relative autorizzazioni di polizia, argomento dirimente, con il quale tuttavia, è mancato un confronto nell'atto di impugnazione.

5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille.

Deciso il 13 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di MIANO Calogero, con riferimento a un procedimento penale, nel quale egli era stato arrestato perché indagato dei reati di agli artt. 23, c. 3, I. n. 110/75, 2 e 7, I. 895/67, 648 e 697, cod. pen., dai quali era stato as 5 o in appello per non aver commesso il fatto. 2. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione della sussistenza di un comportamento del ricorrente ostativo alla insorgenza del diritto azionato, contestando che, a tal fine, potesse valorizzarsi la detenzione di tre cartucce, ritenute identiche, per tipologia e calibro, a quelle trovate unitamente alle armi, per la cui detenzione egli era stato assolto. Trattasi, per la difesa, di circostanza che non ha formato oggetto di contestazione nei capi di imputazione, valutata implicitamente come irrilevante dal giudice dell'assoluzione che ha recepito le giustificazioni difensive (trattanodsi di cartucce comuni, facilmente acquistabili in un'armeria, trovate all'interno di un immobile disabitato e abbandonato da tempo). Il provvedimento cautelare era stato, invece, adottato in relazione al rinvenimento di un arsenale occultato in un cilindro di plastica che conteneva un fucile a canne mozze, 20 cartucce cal. 12 di marche diverse e un candelotto di manifattura artigianale, il tutto occultato in luogo di pertinenza del MIANO. Sotto altro profilo, poi, la difesa ha contestato il richiamo ai precedenti giudiziari del richiedente, rispetto ai quali ha rilevato che quello specifico riguarda la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso: 4. L'Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha depositato proprie conclusioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.2. La Corte d'appello ha dato atto del fatto che, nella specie, il giudice della cautela aveva valutato, nei confronti del MIANO, non soltanto la circostanza del rinvenimento di un fucile a canne mozze e di parti di armi, occultati in un cilindro, tra bidoni in plastica, nel retro di un immobile del predetto, specificamente in uno spazio prospiciente il muro, accessibile anche a terzi, ma anche la disponibilità, questa accertata definitivamente, di tre cartucce a pallini, calibro 12, identiche, per tipologia e calibro, a quelle rinvenute nel cilindro suindicato, custodite in una scatola all'interno - questa - dell'abitazione del MIANO, la cui disponibilità, peraltro, era stata ammessa dallo stesso arrestato in sede di interrogatorio, avendo egli affermato di averne pure dimenticato il possesso. Tale condotta, non esclusa nella sentenza assolutoria, ma qualificata come fatto "autonomo" dai giudici d'appello, è stata valutata dai giudici della riparazione - ai diversi, doverosi fini di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., in uno con la circostanza che al MIANO, condannato per fatti specifici, erano state revocate le relative autorizzazioni di polizia - come gravemente colposa e tale da avere contribuito alla iniziativa cautelare che aveva determinato la privazione della sua libertà. 3. Il motivo è manifestamente infondato. In linea generale, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel fare ciò, il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza, che quest'ultimo abbia avuto, dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; ma, anche successivamente, ' ez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082; n. 22642 del 21/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458). In altri termini, vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e quello di cognizione, poiché essi impegnano piani d'indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (ez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039). 4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutabili in termini di comportamento ostativo, ritenendo una condotta improntata a grave imprudenza o negligenza dell'istante, tenuto conto che non ha valorizzato la sola accertata disponibilità di cartucce (del tipo e calibro di quelle incriminanti, perché rinvenute unitamente al fucile a canne mozze nelle pertinenze della sua abitazione) in capo al MIANO, ma anche la circostanza che al predetto, in considerazione del precedente specifico, erano state revocate le relative autorizzazioni di polizia, argomento dirimente, con il quale tuttavia, è mancato un confronto nell'atto di impugnazione. 5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità che liquida come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in complessivi euro mille. Deciso il 13 ottobre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente , [OSCURATO:PERSONA] DE