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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14690/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un autoveicolo già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 10 febbraio 2019.

2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, VICINANZA Gianluca, e con cui si lamentano violazione di legge'Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità /nonché violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen., è inammissibile.

2.1. Quanto ai profili attinenti alla penale responsabilità, sussiste motivazione logica/ adeguata e coerente al contenuto del fascicolo processuale che valorizza una sostanziale soluzione di continuità fra il furto e la disponibilità del bene da parte dell'imputato desunta dalla condotta del VICINANZA medesimo, anch'essa valutata coerentemente a consolidate massime di esperienza difettando, tra l'altro, alcuna spiegazione alternativa.

2.2. Il diniego dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen è palese conseguenza del valore intrinseco e d'uso del bene, in relazione al quale il ricorrente svolge valutazioni meramente ipotetiche e apodittiche.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un autoveicolo già pronunciata dal Tribunale di Salerno con sentenza 10 febbraio 2019. 2. Il ricorso per cassazione proposto avverso tale provvedimento dall'imputato, VICINANZA Gianluca, e con cui si lamentano violazione di legge'Vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità /nonché violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen., è inammissibile. 2.1. Quanto ai profili attinenti alla penale responsabilità, sussiste motivazione logica/ adeguata e coerente al contenuto del fascicolo processuale che valorizza una sostanziale soluzione di continuità fra il furto e la disponibilità del bene da parte dell'imputato desunta dalla condotta del VICINANZA medesimo, anch'essa valutata coerentemente a consolidate massime di esperienza difettando, tra l'altro, alcuna spiegazione alternativa. 2.2. Il diniego dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod pen è palese conseguenza del valore intrinseco e d'uso del bene, in relazione al quale il ricorrente svolge valutazioni meramente ipotetiche e apodittiche. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] l'e estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris