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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:200
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992O0131 - IT Avis juridique important | 61992O0131 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 24 MAGGIO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - PESCA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A 2,5 KM - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-131/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02573 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che prevede una deroga alle misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca [Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 345/92] [OSCURATO:PERSONA] possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o perfino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento, non implica affatto che questi soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dallo stesso provvedimento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, sempreché sia certo che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita nell' atto che dispone tale provvedimento.

Affinché i detti soggetti possano considerarsi individualmente interessati, occorre che sia stata lesa la loro sfera giuridica per via di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e li individua alla stessa stregua di un destinatario.

Orbene, un regolamento che preveda una misura transitoria in favore di pescatori i quali, prima del divieto di reti da posta derivanti superiori ad una certa lunghezza, si siano avvalsi di una determinata tecnica di pesca, si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto.

Esso interessa questi pescatori solo nella loro qualità obiettiva di pescatori che si avvalgono di una determinata tecnica di pesca, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in situazione identica. [OSCURATO:PERSONA] causa C-131/92,

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

3. [OSCURATO:PERSONA], residente in Lege (Francia),

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

6. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plogoff (Francia),

7. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

9. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plouhinec (Francia),

10. [OSCURATO:PERSONA], residente in Santec (Francia),

11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

14. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

15. [OSCURATO:PERSONA], residente in Penmarch (Francia),

16. [OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia),

17. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

18. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

19. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

20. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia),

21. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plomeur (Francia),

22. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 23.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

24. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

25. [OSCURATO:PERSONA], residente in Noirmoutier (Francia),

26. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

27. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

28. [OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia),

29. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

30. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

31. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

32. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia),

33. [OSCURATO:PERSONA], residente in Penmarch (Francia), tutti con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], patrocinante in cassazione e dinanzi al Consiglio di Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrenti, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard K. Adenauer, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto l' annullamento dell' art. 9 bis, n. 2, inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), dall' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, R. Joliet, F.A.

Schockweiler, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G.

Kapteyn e D.A.O.

Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G.

Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1992, il signor [OSCURATO:PERSONA] e altri trentadue proprietari francesi di pescherecci da tonno (in prosieguo: i "ricorrenti"), a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, hanno chiesto l' annullamento dell' art. 9 bis, n. 2, inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), dall' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15). 2 Onde garantire la protezione dei fondali marittimi, la conservazione delle risorse biologiche del mare e il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e in condizioni economiche e sociali idonee, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). 3 In virtù dell' art. 11 del summenzionato regolamento n. 170/83, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 171, che prevede misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 14), abrogato e sostituito dal summenzionato regolamento n. 3094/86. 4 Il summenzionato regolamento n. 345/92 reca l' undicesima modifica del regolamento n. 3094/86.

L' art. 1, punto 8, del regolamento n. 345/92, inserisce nel regolamento n. 3094/68 un nuovo art. 9 bis così redatto: "1.

E' vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

2. E' consentita una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con rete da posta derivante nell' [OSCURATO:PERSONA]Orientale durante almeno i due anni precedenti l' entrata in vigore del presente regolamento.

Queste navi sono iscritte su un registro comunitario e possono utilizzare reti da posta derivante di una lunghezza che può andare fino a 2,5 chilometri purché la lunghezza addizionata della rete risultante non superi una lunghezza totale di 5 chilometri.

La ralinga superiore sarà immersa ad una profondità minima di due metri.

Questa deroga scade alla data precitata, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], ne decida la proroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso.

3. Durante tutta la durata dell' attività di pesca di cui al paragrafo 1, la rete deve restare attaccata alla nave se ha una lunghezza superiore a un chilometro.

Tuttavia nella fascia costiera di 12 miglia, una nave può non restare attaccata alla rete se procede ad una sorveglianza costante della stessa.

4. Nonostante l' articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell' OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro". 5 Ritenendo che la deroga contemplata dall' art. 9 bis, n. 2, fosse troppo restrittiva, per quel che riguarda tanto la durata del regime transitorio quanto la lunghezza delle reti da posta derivanti autorizzate, i ricorrenti hanno promosso il presente ricorso. 6 In via principale il Consiglio contesta la ricevibilità del ricorso osservando che i ricorrenti non sono toccati individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dalla disposizione impugnata. 7 Con ordinanza del presidente della Corte 18 settembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa all' intervento a sostegno del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre, in via principale, che i ricorrenti non sono toccati individualmente dalla disposizione impugnata. 8 I ricorrenti sostengono invece che rientrano nella categoria dei gestori di pescherecci che hanno pescato il tonno con reti da posta derivanti nell' [OSCURATO:PERSONA] nordorientale per almeno due anni prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 345/92.

Orbene, il numero di questi pescherecci sarebbe limitato e non può più venir aumentato, perché la condizione contemplata dalla disposizione litigiosa si riferisce al passato.

Di conseguenza i ricorrenti costituiscono una determinata cerchia di operatori la cui identità ha potuto venir determinata dalle autorità comunitarie.

Così stando le cose, i ricorrenti sono individualmente toccati dalla disposizione impugnata. 9 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento esaminare le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico e pronunciarsi conformemente all' art. 91, nn. 3 e 4, senza aprire la fase orale. 10 Nel fascicolo sono contenuti tutti gli elementi che le consentono di pronunciarsi, perciò la Corte ha deciso di pronunciarsi senza ascoltare le difese orali delle parti. 11 L' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni di cui sono destinatarie o quelle che, pur apparendo come regolamento o decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente e individualmente. 12 Il presente ricorso mira all' annullamento di una disposizione di un regolamento, quindi si deve vagliare se i ricorrenti sono toccati direttamente e individualmente dalla misura impugnata. 13 Quanto al punto se i ricorrenti sono toccati individualmente, si deve ricordare che una costante giurisprudenza conferma che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in esame (v., ad esempio, sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845). 14 Affinché detti soggetti possano considerarsi individualmente toccati, deve essere lesa la loro posizione giuridica a motivo di una situazione di fatto che li distingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e li individua alla stessa stregua del destinatario (v., ad esempio, sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941). 15 Orbene si deve constatare che la disposizione impugnata mira ad instaurare una misura transitoria a vantaggio dei pescatori di tonno bianco nell' [OSCURATO:PERSONA] nordorientale che hanno impiegato, prima dell' entrata in vigore del divieto delle reti da posta derivanti superiori a 2,5 km di lunghezza, una determinata tecnica di pesca. 16 Di conseguenza, detta disposizione si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti delle categorie di persone contemplate in modo generale ed astratto. 17 Ne consegue che l' atto impugnato tocca i ricorrenti solo nella loro qualità obiettiva di pescatori di tonno bianco che si avvalgono di una certa tecnica di pesca in una zona determinata nella stessa maniera in cui tocca qualsiasi altro operatore economico che si trova in situazione identica. 18 Così stando le cose il ricorso va dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

I ricorrenti sono rimasti soccombenti e le spese vanno poste a loro carico.

Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA], interveniente, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA], interveniente, sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 24 maggio 1993.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992O0131 - IT Avis juridique important | 61992O0131 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 24 MAGGIO 1993. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. - PESCA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A 2,5 KM - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA. - CAUSA C-131/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02573 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che prevede una deroga alle misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca [Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 345/92] [OSCURATO:PERSONA] possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o perfino l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento, non implica affatto che questi soggetti debbano essere considerati come individualmente interessati dallo stesso provvedimento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, sempreché sia certo che tale applicazione sia effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita nell' atto che dispone tale provvedimento. Affinché i detti soggetti possano considerarsi individualmente interessati, occorre che sia stata lesa la loro sfera giuridica per via di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e li individua alla stessa stregua di un destinatario. Orbene, un regolamento che preveda una misura transitoria in favore di pescatori i quali, prima del divieto di reti da posta derivanti superiori ad una certa lunghezza, si siano avvalsi di una determinata tecnica di pesca, si applica a situazioni obiettivamente determinate e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto. Esso interessa questi pescatori solo nella loro qualità obiettiva di pescatori che si avvalgono di una determinata tecnica di pesca, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in situazione identica. [OSCURATO:PERSONA] causa C-131/92, 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 3. [OSCURATO:PERSONA], residente in Lege (Francia), 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 6. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plogoff (Francia), 7. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 9. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plouhinec (Francia), 10. [OSCURATO:PERSONA], residente in Santec (Francia), 11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 12. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 13. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 14. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 15. [OSCURATO:PERSONA], residente in Penmarch (Francia), 16. [OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia), 17. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 18. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 19. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 20. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia), 21. [OSCURATO:PERSONA], residente in Plomeur (Francia), 22. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 23.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 24. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 25. [OSCURATO:PERSONA], residente in Noirmoutier (Francia), 26. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 27. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 28. [OSCURATO:PERSONA], residente in Douarnenez (Francia), 29. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 30. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 31. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 32. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), 33. [OSCURATO:PERSONA], residente in Penmarch (Francia), tutti con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, e [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], patrocinante in cassazione e dinanzi al Consiglio di Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], 16, avenue Marie-Thérèse, ricorrenti, contro Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico, e [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard K. Adenauer, convenuto, sostenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], interveniente, avente ad oggetto l' annullamento dell' art. 9 bis, n. 2, inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), dall' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15), LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. [OSCURATO:PERSONA], M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: J.-G. Giraud sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 aprile 1992, il signor [OSCURATO:PERSONA] e altri trentadue proprietari francesi di pescherecci da tonno (in prosieguo: i "ricorrenti"), a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, hanno chiesto l' annullamento dell' art. 9 bis, n. 2, inserito nel regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3094 (GU L 288, pag. 1), dall' art. 1, punto 8, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 gennaio 1992, n. 345, recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (GU L 42, pag. 15). 2 Onde garantire la protezione dei fondali marittimi, la conservazione delle risorse biologiche del mare e il loro sfruttamento equilibrato su basi durevoli e in condizioni economiche e sociali idonee, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). 3 In virtù dell' art. 11 del summenzionato regolamento n. 170/83, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 171, che prevede misure tecniche di conservazione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 14), abrogato e sostituito dal summenzionato regolamento n. 3094/86. 4 Il summenzionato regolamento n. 345/92 reca l' undicesima modifica del regolamento n. 3094/86. L' art. 1, punto 8, del regolamento n. 345/92, inserisce nel regolamento n. 3094/68 un nuovo art. 9 bis così redatto: "1. E' vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri. 2. E' consentita una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con rete da posta derivante nell' [OSCURATO:PERSONA]Orientale durante almeno i due anni precedenti l' entrata in vigore del presente regolamento. Queste navi sono iscritte su un registro comunitario e possono utilizzare reti da posta derivante di una lunghezza che può andare fino a 2,5 chilometri purché la lunghezza addizionata della rete risultante non superi una lunghezza totale di 5 chilometri. La ralinga superiore sarà immersa ad una profondità minima di due metri. Questa deroga scade alla data precitata, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], ne decida la proroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l' assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso. 3. Durante tutta la durata dell' attività di pesca di cui al paragrafo 1, la rete deve restare attaccata alla nave se ha una lunghezza superiore a un chilometro. Tuttavia nella fascia costiera di 12 miglia, una nave può non restare attaccata alla rete se procede ad una sorveglianza costante della stessa. 4. Nonostante l' articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell' OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro". 5 Ritenendo che la deroga contemplata dall' art. 9 bis, n. 2, fosse troppo restrittiva, per quel che riguarda tanto la durata del regime transitorio quanto la lunghezza delle reti da posta derivanti autorizzate, i ricorrenti hanno promosso il presente ricorso. 6 In via principale il Consiglio contesta la ricevibilità del ricorso osservando che i ricorrenti non sono toccati individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, dalla disposizione impugnata. 7 Con ordinanza del presidente della Corte 18 settembre 1992, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa all' intervento a sostegno del Consiglio. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre, in via principale, che i ricorrenti non sono toccati individualmente dalla disposizione impugnata. 8 I ricorrenti sostengono invece che rientrano nella categoria dei gestori di pescherecci che hanno pescato il tonno con reti da posta derivanti nell' [OSCURATO:PERSONA] nordorientale per almeno due anni prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 345/92. Orbene, il numero di questi pescherecci sarebbe limitato e non può più venir aumentato, perché la condizione contemplata dalla disposizione litigiosa si riferisce al passato. Di conseguenza i ricorrenti costituiscono una determinata cerchia di operatori la cui identità ha potuto venir determinata dalle autorità comunitarie. Così stando le cose, i ricorrenti sono individualmente toccati dalla disposizione impugnata. 9 Ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura, la Corte può in qualsiasi momento esaminare le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico e pronunciarsi conformemente all' art. 91, nn. 3 e 4, senza aprire la fase orale. 10 Nel fascicolo sono contenuti tutti gli elementi che le consentono di pronunciarsi, perciò la Corte ha deciso di pronunciarsi senza ascoltare le difese orali delle parti. 11 L' art. 173, secondo comma, del Trattato, consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni di cui sono destinatarie o quelle che, pur apparendo come regolamento o decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente e individualmente. 12 Il presente ricorso mira all' annullamento di una disposizione di un regolamento, quindi si deve vagliare se i ricorrenti sono toccati direttamente e individualmente dalla misura impugnata. 13 Quanto al punto se i ricorrenti sono toccati individualmente, si deve ricordare che una costante giurisprudenza conferma che la possibilità di determinare, con maggiore o minor precisione, il numero o addirittura l' identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un dato provvedimento non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente interessati da tale atto, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall' atto in esame (v., ad esempio, sentenza 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845). 14 Affinché detti soggetti possano considerarsi individualmente toccati, deve essere lesa la loro posizione giuridica a motivo di una situazione di fatto che li distingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e li individua alla stessa stregua del destinatario (v., ad esempio, sentenza 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz e Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941). 15 Orbene si deve constatare che la disposizione impugnata mira ad instaurare una misura transitoria a vantaggio dei pescatori di tonno bianco nell' [OSCURATO:PERSONA] nordorientale che hanno impiegato, prima dell' entrata in vigore del divieto delle reti da posta derivanti superiori a 2,5 km di lunghezza, una determinata tecnica di pesca. 16 Di conseguenza, detta disposizione si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti delle categorie di persone contemplate in modo generale ed astratto. 17 Ne consegue che l' atto impugnato tocca i ricorrenti solo nella loro qualità obiettiva di pescatori di tonno bianco che si avvalgono di una certa tecnica di pesca in una zona determinata nella stessa maniera in cui tocca qualsiasi altro operatore economico che si trova in situazione identica. 18 Così stando le cose il ricorso va dichiarato irricevibile. Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. I ricorrenti sono rimasti soccombenti e le spese vanno poste a loro carico. Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA], interveniente, sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) I ricorrenti sono condannati alle spese. 3) [OSCURATO:PERSONA], interveniente, sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 24 maggio 1993.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris