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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05694/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36782/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, INT.16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 20/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], n. 233/2018 , depositata i l 23/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere ricevuto un incarico congiunto per la definizione dei rapporti di [OSCURATO:SOCIETA] con i suoi creditori per ottenere la liberazione di un capannone industriale da trascrizioni e iscrizioni, capannone che sarebbe poi stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo gli aveva conferito l’incarico tramite [OSCURATO:PERSONA] e di essere già stato legale di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Piras in relazione ad altre vicende, ragione per la quale l’incarico non gli era stato conferito per iscritto.

La società [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta contumace; si è costituito [OSCURATO:PERSONA] che, pur riconoscendo l’attività svolta dall’attore e pur confermando il suo interesse all’affare, ha negato il conferimento dell’incarico da parte sua.

Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 1097/2015, ha accolto la domanda dell’attore nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che è stata condannata a pagare euro 26.000, ma l’ha rigettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non provato il conferimento dell’incarico da parte di quest’ultimo.

2. La sentenza è stata impugnata da Giua.

Con la sentenza n. 233/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi:

1. Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 e segg., 1388 e segg., 2697 e 2730 c.c. in quanto, nel ritenere “non sufficientemente integrative” le prove testimoniali, la Corte d’appello ha violato le norme che disciplinano il mandato e la rappresentanza, in quanto non ha considerato la distinzione tra rapporto interno (tra mandante e mandatario) e rapporto esterno (tra mandante e terzo), rapporto esterno caratterizzato dalla contemplatio domini e per non avere, in ogni caso, considerato che il ricorrente ha fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras, con la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 segg., 2733, 2697 c.c. per essersi la Corte d’appello limitata a dire che “la documentazione prodotta analiticamente e complessivamente valutata non è sufficiente per dimostrare l’incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, il tutto sotto forma di mera affermazione e senza considerare il valore indiziario delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 2727 e segg., 2697 e segg., 2630 c.c. in quanto la motivazione “è del tutto inconsistente e costituita dal solo fatto che la fitta corrispondenza e le numerose, gravi, precise e concordanti presunzioni sono contestate da controparte”.

4. Il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto “il negato – del tutto immotivato – valore indiziario delle numerose presunzioni rientra nell’ipotesi dei fatti storici secondari impugnabili” con “la grave anomalia motivazionale”, denunciata da tutti i motivi del ricorso.

5. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata viola il limite del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 della Costituzione, anche a causa dei “ripetuti travisamenti delle prove ad opera del giudice di merito”.

I motivi non possono essere accolti.

Il primo motivo contesta alla Corte di non avere distinto il rapporto interno tra mandante e mandatario dal rapporto esterno, caratterizzato dalla contemplatio domini e di non avere considerato come il ricorrente avesse fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras con la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], ma non si confronta con l’argomento della Corte d’appello secondo cui non è stataprovata, a fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Piras, non essendo al riguardo sufficiente la mera dichiarazione dello stesso Piras, che aveva interesse a tale dichiarazione, potendo altrimenti lo stesso essere chiamato a rispondere dell’incarico professionale a lui conferito a Giua.

I successivi motivi, pur richiamando il secondo e il quarto la violazione di disposizioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, rivalutazione che non può essere chiesta a questa Corte di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 20553/2021).

Non sussiste poi il vizio di apparenza o mancanza della motivazione, avendo il giudice d’appello argomentato la valutazione delle prove, rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 della Costituzione (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36782/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, INT.16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente a sé medesimo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] 20/C, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], n. 233/2018 , depositata i l 23/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere ricevuto un incarico congiunto per la definizione dei rapporti di [OSCURATO:SOCIETA] con i suoi creditori per ottenere la liberazione di un capannone industriale da trascrizioni e iscrizioni, capannone che sarebbe poi stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo gli aveva conferito l’incarico tramite [OSCURATO:PERSONA] e di essere già stato legale di fiducia della [OSCURATO:SOCIETA], di [OSCURATO:PERSONA] e di Piras in relazione ad altre vicende, ragione per la quale l’incarico non gli era stato conferito per iscritto. La società [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta contumace; si è costituito [OSCURATO:PERSONA] che, pur riconoscendo l’attività svolta dall’attore e pur confermando il suo interesse all’affare, ha negato il conferimento dell’incarico da parte sua. Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 1097/2015, ha accolto la domanda dell’attore nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], che è stata condannata a pagare euro 26.000, ma l’ha rigettata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avendo ritenuto non provato il conferimento dell’incarico da parte di quest’ultimo. 2. La sentenza è stata impugnata da Giua. Con la sentenza n. 233/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi: 1. Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 1703 e segg., 1388 e segg., 2697 e 2730 c.c. in quanto, nel ritenere “non sufficientemente integrative” le prove testimoniali, la Corte d’appello ha violato le norme che disciplinano il mandato e la rappresentanza, in quanto non ha considerato la distinzione tra rapporto interno (tra mandante e mandatario) e rapporto esterno (tra mandante e terzo), rapporto esterno caratterizzato dalla contemplatio domini e per non avere, in ogni caso, considerato che il ricorrente ha fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras, con la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2727 segg., 2733, 2697 c.c. per essersi la Corte d’appello limitata a dire che “la documentazione prodotta analiticamente e complessivamente valutata non è sufficiente per dimostrare l’incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]”, il tutto sotto forma di mera affermazione e senza considerare il valore indiziario delle dichiarazioni rese dal rappresentante legale della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il terzo motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione agli artt. 2727 e segg., 2697 e segg., 2630 c.c. in quanto la motivazione “è del tutto inconsistente e costituita dal solo fatto che la fitta corrispondenza e le numerose, gravi, precise e concordanti presunzioni sono contestate da controparte”. 4. Il quarto motivo fa valere violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto “il negato – del tutto immotivato – valore indiziario delle numerose presunzioni rientra nell’ipotesi dei fatti storici secondari impugnabili” con “la grave anomalia motivazionale”, denunciata da tutti i motivi del ricorso. 5. Il quinto motivo denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c. in quanto la motivazione della sentenza impugnata viola il limite del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 della Costituzione, anche a causa dei “ripetuti travisamenti delle prove ad opera del giudice di merito”. I motivi non possono essere accolti. Il primo motivo contesta alla Corte di non avere distinto il rapporto interno tra mandante e mandatario dal rapporto esterno, caratterizzato dalla contemplatio domini e di non avere considerato come il ricorrente avesse fornito piena prova del conferimento dell’incarico da parte di Piras con la spendita del nome di [OSCURATO:PERSONA], ma non si confronta con l’argomento della Corte d’appello secondo cui non è stataprovata, a fronte della contestazione di [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza del conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] a Piras, non essendo al riguardo sufficiente la mera dichiarazione dello stesso Piras, che aveva interesse a tale dichiarazione, potendo altrimenti lo stesso essere chiamato a rispondere dell’incarico professionale a lui conferito a Giua. I successivi motivi, pur richiamando il secondo e il quarto la violazione di disposizioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione delle prove indiziarie e testimoniali, rivalutazione che non può essere chiesta a questa Corte di legittimità (cfr., per tutte, Cass. n. 20553/2021). Non sussiste poi il vizio di apparenza o mancanza della motivazione, avendo il giudice d’appello argomentato la valutazione delle prove, rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 della Costituzione (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 2.400, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricors
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