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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 48100/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bolzano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un'argomentazione rispondente ai motivi di appello e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle risultanze probatorie, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda, in particolare, pag. 5 sulla prova dell'elemento soggettivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO EZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 10 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Bolzano, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente, è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un'argomentazione rispondente ai motivi di appello e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle risultanze probatorie, si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (si veda, in particolare, pag. 5 sulla prova dell'elemento soggettivo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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