CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 26113/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 477/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 15257/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 651 cod. pen. - per essersi rifiutata di fornire indicazioni circa la propria identità personale a operatori della [OSCURATO:PERSONA], durante l’esercizio delle loro funzioni – e, per l’effetto, l’ha condannata alla pena di euro settanta di ammenda. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo cumulativamente vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in ragione della sussistenza di errores in iudicando, inosservanza, violazione e/o erronea applicazione degli artt. 2, 131-bis e 133 cod. pen., nonché 3, 24, 27, 111 Cost e 6 Cedu, per omessa applicazione della causa di non punibilità, oltre che per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quanto al medesimo profilo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, la Carillo ha riportato condanna alla pena di euro settanta di ammenda, per essersi resa responsabile della contravvenzione ex art. 651 cod. pen.; l’unica doglianza sussunta nel ricorso, come sopra già chiarito, inerisce alla motivazione posta a fondamento del diniego dell’invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. 2.1. Il motivo, in primo luogo, è aspecifico, atteso che – pur a fronte di una motivazione particolarmente stringata, contenuta nella avversata decisione - la difesa non riesce a oltrepassare la soglia delle mere doglianze generiche e di esclusiva valenza confutativa. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, secondo il parametro della indeterminatezza, bensì anche per la mancanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26113/2025 Roma, lì, 16/07/2025 correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (fra tante, si vedano Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). 2.2. La difesa, dunque, avrebbe dovuto andare oltre la semplice asserzione di pretesi difetti, chiarendo nel dettaglio: - quali profili risultassero trascurati e quali aspetti peculiari, da essa espressamente dedotti, fossero rimasti inesplorati; - quali circostanze precise, pure oggetto di specifica deduzione e poste in termini di decisività rispetto all’esito finale, fossero stati ignorati dal Giudice monocratico di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, in altri termini, non ha adempiuto all’onere di specificare quali dati di fatto o logici, ove esaminati, avrebbero potuto fondatamente condurre a un diverso esito decisorio. In tal modo, il ricorso rimane meramente assertivo e privo dell’indicazione di elementi asseritamente ignorati, oltre che genuinamente atti a fornire difformi lumi. 2.3. È poi noto il principio di diritto – pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale, allorquando si intenda denunciare in maniera contestuale, con riferimento allo stesso capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, grava sul ricorrente l'onere di precisare nel dettaglio quale sia il profilo della motivazione asseritamente carente, quali porzioni della stessa risultino viziate da contraddittorietà, nonché in quali parti, infine, sia riscontrabile e in che precisamente consista la dedotta illogicità. La mancanza di tali precisazioni rende aspecifico il ricorso stesso (Sez. 2, n. 19712del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 – 01). Anche sotto tale profilo, l’impugnazione si rivela profondamente carente, risolvendosi in una critica confusa e, appunto, impropriamente cumulativa. 2.4. Giova infine precisare, quale elemento di chiusura, l’ulteriore regola ermeneutica dettata da questa Corte, a mente della quale: ‹‹Ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo›› (così, fra tante, Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01). La sentenza impugnata ha disatteso la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., basandosi sulla ritenuta non tenuità dell’offesa; non vi è chi non rilevi, allora, come su tale specifico profilo dovesse incentrarsi la critica sussunta nell’impugnazione, che si è invece inutilmente premurata di sottolineare il diverso dato dell’incensuratezza dell’imputata. Il ricorso, in tal modo, risulta sostanzialmente distonico, rispetto al provvedimento avversato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato; segue ex lege la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]