CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 14195/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis, commi 2 e 3, 625, comma 1, n. 5 e 61 nn. 5 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Portogruaro il 31 marzo 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, è generico perché meramente riproduttivo dei rilievi di gravame, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 7 e 8, in cui la Corte territoriale ha congruamente dato conto di come il complesso degli elementi indiziari raccolti deponesse univocamente per la riconducibilità all'imputato del fatto ascrittogli), e, comunque, non consentito in questa sede, in quanto affidato a doglianze con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il P