Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45148/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria difensiva depositata dal difensore che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; /17 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 474, primo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Sostiene che la motivazione, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che le attenuanti appaiono necessarie ad «adeguare la pena al fatto concreto», è meramente apparente.

Inoltre, la motivazione appare illogica, tenuto conto che il reato appare grave, in quanto i beni contraffatti sono ben 200, mentre, quanto alla personalità del reo, quest'ultimo è gravato da un precedente specifico. 3.

Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso del Procuratore generale risulta proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. anche per lamentare la illogicità della motivazione e tale vizio è previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso, ai sensi del comma 3 della disposizione appena citata, si converte in appello.

4. Deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia in appello e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio.

Il giudice di appello valuterà l'eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore dell'imputato, che ha evidenziato che il ricorso sarebbe stato proposto mediante invio con la posta elettronica certificata.

Il giudice che proceda alla conversione di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non ha anche il potere di dichiarare la inammissibilità del mezzo stesso, spettante, invece, al solo giudice competente per l'impugnazione (Sez. 5, n. 287 del 24/11/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233753).

P.Q.M. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio.

Così deciso il 20/10/2021.

Il Consigliere estensore residente aria

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria difensiva depositata dal difensore che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; /17 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 474, primo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sostiene che la motivazione, essendosi il Tribunale limitato ad affermare che le attenuanti appaiono necessarie ad «adeguare la pena al fatto concreto», è meramente apparente. Inoltre, la motivazione appare illogica, tenuto conto che il reato appare grave, in quanto i beni contraffatti sono ben 200, mentre, quanto alla personalità del reo, quest'ultimo è gravato da un precedente specifico. 3. Deve preliminarmente osservarsi che il ricorso del Procuratore generale risulta proposto ai sensi dell'art. 569 cod. proc. pen. anche per lamentare la illogicità della motivazione e tale vizio è previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con la conseguenza che il ricorso, ai sensi del comma 3 della disposizione appena citata, si converte in appello. 4. Deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia in appello e deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio. Il giudice di appello valuterà l'eccezione di inammissibilità sollevata dal difensore dell'imputato, che ha evidenziato che il ricorso sarebbe stato proposto mediante invio con la posta elettronica certificata. Il giudice che proceda alla conversione di un mezzo di impugnazione non consentito in mezzo di impugnazione consentito, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non ha anche il potere di dichiarare la inammissibilità del mezzo stesso, spettante, invece, al solo giudice competente per l'impugnazione (Sez. 5, n. 287 del 24/11/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233753). P.Q.M. converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio. Così deciso il 20/10/2021. Il Consigliere estensore residente aria