Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 843/2012
ECLI:EU:C:2012:674
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa C-168/12 P(R))
«[OSCURATO:PERSONA] – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali e di risorse economiche –Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni
iuris» – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine
di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento
di procedura della Corte, art. 83, § 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 22-25)
2.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave
ed irreparabile – Onere della prova – Danno provocato da misure aventi ad oggetto il congelamento di capitali e di risorse
economiche – Elementi idonei a dimostrare tale danno (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 27, 28, 33, 38-40, 60)
3.
Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave
ed irreparabile – Irreparabilità del danno – Valutazione sulla sola base dell’incertezza in ordine alla rifusione di un danno
pecuniario nell’ambito di un eventuale ricorso per risarcimento danni – Inammissibilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento
di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 77-81)
[OSCURATO:PERSONA] proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale del 17 febbraio 2012, causa T-572/11 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
che ha respinto la domanda di provvedimento provvisori, in particolare la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione
di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive
nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto
2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
(GU L 218, pag. 1), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.