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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2025

Cassazione n. 26844/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate in data 04/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. n. 1087/2021 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Varese, sul rilievo che in essa «non era stato indicato lo stato del procedimento assegnato al Magistrato» ricusato, in tal modo essendosi impedito «di verificare la tempestività della dichiarazione di ricusazione».

2. Avverso la già menzionata ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha affidato l’impugnativa ad un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

È così denunciata la violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen., perché il giudice censurato avrebbe applicato la sanzione processuale dell’inammissibilità, informata al principio di tassatività, ad un caso per il quale non era comminata dalla legge: ossia, al mancato adempimento dell’onere di depositare a corredo della dichiarazione di ricusazione documentazione atta a dimostrarne la tempestività.

Facendosi forte della lettera dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen. e degli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, il ricorrente sostiene che i soli requisiti di forma, prescritti a pena di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, sono costituititi: dalla presentazione mediante atto scritto; dall’indicazione dei motivi e delle prove; dal deposito nella cancelleria del giudice competente e, in copia, nella cancelleria del giudice ricusato.

A ritenere diversamente, del resto, si finirebbe per limitare arbitrariamente il diritto delle parti processuali (costituzionalmente e convenzionalmente garantito) a verificare l’effettività della terzietà del giudice.

3. Con requisitoria in data 4 maggio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino ha ritenuto fondato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Questa Corte, dando seguito ad ormai costante orientamento interpretativo (Sez. 2, n. 35416 del 23/05/2019, Arzu, Rv. 276434 – 01; Sez. 2, n. 31212 del 16/04/2014, D'Andrea, Rv. 260098 – 01), nella sentenza Sez. 6, n. 33768 del 21/06/2021, non massimata, si è espressa affermando che la prova della tempestività della dichiarazione di ricusazione non rientra tra gli oneri il cui inadempimento comporta l’inammissibilità della dichiarazione medesima: la sussistenza in capo alla parte ricusante di un onere di tal fatta, che non risulta dalla lettera delle disposizioni di cui agli artt. 38, commi 3 e 4, e 41, comma 1, cod. proc. pen., non è, infatti, enucleabile in via di interpretazione, «poiché ciò comporterebbe la conclusiva previsione di una sanzione processuale non testualmente prevista, e l'indebita restrizione della facoltà - ricorrendone le condizioni - di ricusare, in contrasto con i principi affermati dall'art. 24, comma 1 e dall'art. 111, Cost, comma 2».

Peraltro, si è soggiunto, «ai fini della verifica della tempestività della istanza di ricusazione la Corte di appello può agevolmente, di sua iniziativa, compiere la necessaria verifica, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari è abitualmente previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia» (in senso conforme ancheSez. 2, n. 35416 del 23/05/2019, Arzu, Rv. 276434 – 01).

2. Del resto, il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, secondo il quale queste devono essere espressamente previste e sono di "stretta" interpretazione, è un cardine dell’ordinamento processuale penale vigente, essendo volto garantire la certezza del diritto e la tutela del diritto di difesa, come del resto più volte affermato da questa stessa Corte (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 – 01; Sez. 2, n. 8413 del 23/03/1998, Gatto, Rv. 211188 – 01).

3. Poiché il giudice censurato è incorso nell’errore di applicare analogicamente la sanzione dell’inammissibilità ad un caso, ossia la dimostrazione della tempestività della dichiarazione di ricusazione, non contemplato tra le cause di inammissibilità della stessa, previste dagli artt. 38, commi 3 e 4, e 41, comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Milano per il giudizio.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate in data 04/05/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento R.G. n. 1087/2021 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], giudice del Tribunale di Varese, sul rilievo che in essa «non era stato indicato lo stato del procedimento assegnato al Magistrato» ricusato, in tal modo essendosi impedito «di verificare la tempestività della dichiarazione di ricusazione». 2. Avverso la già menzionata ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha affidato l’impugnativa ad un solo motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto previsto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. È così denunciata la violazione degli artt. 38 e 41 cod. proc. pen., perché il giudice censurato avrebbe applicato la sanzione processuale dell’inammissibilità, informata al principio di tassatività, ad un caso per il quale non era comminata dalla legge: ossia, al mancato adempimento dell’onere di depositare a corredo della dichiarazione di ricusazione documentazione atta a dimostrarne la tempestività. Facendosi forte della lettera dell’art. 38, comma 3, cod. proc. pen. e degli approdi della giurisprudenza di legittimità in materia, il ricorrente sostiene che i soli requisiti di forma, prescritti a pena di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, sono costituititi: dalla presentazione mediante atto scritto; dall’indicazione dei motivi e delle prove; dal deposito nella cancelleria del giudice competente e, in copia, nella cancelleria del giudice ricusato. A ritenere diversamente, del resto, si finirebbe per limitare arbitrariamente il diritto delle parti processuali (costituzionalmente e convenzionalmente garantito) a verificare l’effettività della terzietà del giudice. 3. Con requisitoria in data 4 maggio 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d’Aquino ha ritenuto fondato il ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento, con conseguente annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte, dando seguito ad ormai costante orientamento interpretativo (Sez. 2, n. 35416 del 23/05/2019, Arzu, Rv. 276434 – 01; Sez. 2, n. 31212 del 16/04/2014, D'Andrea, Rv. 260098 – 01), nella sentenza Sez. 6, n. 33768 del 21/06/2021, non massimata, si è espressa affermando che la prova della tempestività della dichiarazione di ricusazione non rientra tra gli oneri il cui inadempimento comporta l’inammissibilità della dichiarazione medesima: la sussistenza in capo alla parte ricusante di un onere di tal fatta, che non risulta dalla lettera delle disposizioni di cui agli artt. 38, commi 3 e 4, e 41, comma 1, cod. proc. pen., non è, infatti, enucleabile in via di interpretazione, «poiché ciò comporterebbe la conclusiva previsione di una sanzione processuale non testualmente prevista, e l'indebita restrizione della facoltà - ricorrendone le condizioni - di ricusare, in contrasto con i principi affermati dall'art. 24, comma 1 e dall'art. 111, Cost, comma 2». Peraltro, si è soggiunto, «ai fini della verifica della tempestività della istanza di ricusazione la Corte di appello può agevolmente, di sua iniziativa, compiere la necessaria verifica, poiché lo scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari è abitualmente previsto per garantire il buon andamento dell'amministrazione della giustizia» (in senso conforme ancheSez. 2, n. 35416 del 23/05/2019, Arzu, Rv. 276434 – 01). 2. Del resto, il principio di tassatività delle cause di inammissibilità, secondo il quale queste devono essere espressamente previste e sono di "stretta" interpretazione, è un cardine dell’ordinamento processuale penale vigente, essendo volto garantire la certezza del diritto e la tutela del diritto di difesa, come del resto più volte affermato da questa stessa Corte (Sez. 6, n. 40540 del 28/10/2021, Calderone, Rv. 282306 – 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 – 01; Sez. 2, n. 8413 del 23/03/1998, Gatto, Rv. 211188 – 01). 3. Poiché il giudice censurato è incorso nell’errore di applicare analogicamente la sanzione dell’inammissibilità ad un caso, ossia la dimostrazione della tempestività della dichiarazione di ricusazione, non contemplato tra le cause di inammissibilità della stessa, previste dagli artt. 38, commi 3 e 4, e 41, comma 1, cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Milano per il giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla
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