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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25058/2026

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na del direttore generale, dottor GiuseppeQuintavalle, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. eche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alricorso.RICORRENTEcontroSTUDIO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4555/2024 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del consigliere dottorLuigi Abete,Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. lo [OSCURATO:PERSONA] LateranoCasa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Azienda SanitariaLocale - A.S.L.

Roma 1 (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5).Premetteva che negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013 aveva eseguitoprestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di soggetti assistiti dal S.S.R.nel territorio di competenza dell’A.S.L. convenuta.Indi esponeva che era stato indebitamente applicato lo sconto tariffario di cuiall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 benché circoscritto altriennio 2007/2009.Chiedeva condannare la convenuta al pagamento, anche ai sensi dell’art.2041 cod. civ., dell’importo di euro 4.277,44, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002.2.

Si costituiva l’A.S.L.

Roma 1.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.Instava comunque per il rigetto dell’avversa istanza.3.

All’esito del mutamento di rito, con sentenza in data 2.3.2018 il tribunaleaccoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attore lacomplessiva somma di euro 4.438,00 a titolo di saldo dei compensi dovuti perl’anno 2013, con gli interessi legali dal 15.6.2016 al soddisfo; condannaval’A.S.L. alle spese di lite (cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 - 3).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello.Resisteva l’A.S.L.

Roma 1; proponeva appello incidentale.5.

Con sentenza n. 4555 dei 25/26.6.2024 la Corte di Roma accoglieva inparte il gravame principale ed in parte il gravame incidentale e per l’effetto, inparziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’A.S.L.

Roma 1 aNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagare allo [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1,43 per l’anno 2010, la sommadi euro 5,06 per l’anno 2011, la somma di euro 43,53 per l’anno 2012 e lasomma di euro 27,14 per l’anno 2013, con gli interessi dal 15.6.2016 alsoddisfo; condannava l’A.S.L.

Roma 1 a rimborsare allo [OSCURATO:PERSONA] lespese del grado liquidate in euro 4.996,00, oltre spese generali ed accessori dilegge.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il motivo delgravame incidentale con il quale l’A.S.L.

Roma 1 aveva eccepito il proprio difettodi legittimazione passiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).Evidenziava poi che era fondato il motivo del gravame principale con il qualecon lo [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato l’applicazione dello sconto tariffariooltre il triennio 2007/2009 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 - 17).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.L.

Roma 1; ne ha chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.7.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 10° co., d.l. n.324/1993 (convertito nella legge n. 423/1993) nonché della legge Regione Lazion. 18/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere la legittimazionepassiva della Regione Lazio.Deduce invero che la Regione è in via esclusiva legittimata, in quanto “èl’unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privataaccreditata per conto del S.S.R.” (così ricorso, pag. 10).Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Deduce ulteriormente che è del tutto irrilevante la circostanza per cui aData pubblicazione 06/09/2026liquidare le strutture convenzionate sia l’A.S.L., giacché il pagamento vieneeffettuato in nome e per conto della Regione (cfr. ricorso, pag. 10).9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, siccome la Corte di Roma hastatuito in conformità all’elaborazione giurisprudenziale – ancorchésopravvenuta - delle sezioni unite di questa Corte.10.

Più esattamente, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazionisanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che- secondo quanto disposto dall’art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993 (convertitocon modificazioni dalla legge n. 423 del 1993) – non via sia una disposizionedella legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale (purchérichiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato delpagamento per le annualità in questione (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2025, n.34301 (Rv. 676992-01)).11.

Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la ricorrente né ha fornitoindicazione di una disposizione di legge regionale né ha fornito indicazionespecifica ed “autosufficiente” di un provvedimento dell’autorità regionale -richiamato in àmbito contrattuale – idonei ad escludere la propria legittimazionepassiva e a radicare la legittimazione della Regione Lazio.Più esattamente, la ricorrente si è limitata a denunciare tout court laviolazione e falsa applicazione, peraltro, della legge Regione Lazio n. 18/1994.Ma in tal guisa sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, atenor del quale il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di leggein relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegioNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass.Data pubblicazione 06/09/2026sez. un. 18.7.2013, n. 17555 (Rv. 627252 -01)).E sovviene altresì l’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,1° co., n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, 1° co. 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarneil contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745(Rv. 659448-01)).12.

Al contempo, è vano pur il riferimento operato dalla ricorrente, a pagina9 del proprio ricorso, ad uno stralcio di un “precedente” della stessa Corted’appello di Roma, che avrebbe recepito le indicazioni della pronuncia n. 705 del9.1.2024 e della pronuncia n. 11720 del 2.5.2024 di questa Corte(evidentemente antecedenti all’indicazione delle sezioni unite dapprimamenzionata).13.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod.proc. civ.Deduce in subordine - ovvero in ipotesi di mancato accoglimento del primomotivo - che il giudizio è inficiato da nullità, “per difetto di integrità delNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026contraddittorio, non essendo stata convenuta in giudizio la Regione Lazio” (cosìricorso, pag. 11).Deduce segnatamente che nella specie si versa in un’ipotesi di litisconsorzionecessario e la Regione Lazio, legittimata a contraddire, non ha preso parte algiudizio sin dal primo grado.14.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.15.

Più esattamente, le ragioni che militano per l’inammissibilità del primomotivo di ricorso, inducono, di per sé ed al contempo, al riscontro diinammissibilità pur del secondo mezzo.Si è dato conto della esclusiva legittimazione passiva dell’A.S.L., sicché deltutto ingiustificata è la prefigurazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.16.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett.o), legge n. 296/2006 nonché dell’art. 12 delle preleggi.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che l’art. 1, comma 796,lett. o), della legge n. 296/2006 si applica unicamente con riferimento al triennio2007/2009 (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12).Deduce che la corte d’appello non ha considerato il senso letterale e logico-sistematico della norma e ne ha operato una lettura del tutto parziale (cfr.ricorso, pag. 13).17.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccomeanalogamente la Corte di Roma ha statuito in conformità all’elaborazione diquesta Corte.Difatti questa Corte ha spiegato che, in tema di remunerazione delleprestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in talData pubblicazione 06/09/2026senso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a dettotriennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con lepronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare laragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio,senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr.Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. 4.5.2018, n. 10582).Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il meccanismodello sconto tariffario, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha intesoprocedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini esalvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salutenella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesasanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essadestinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi darealizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segueper le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass.(ord.) 10.7.2020, n. 14778).18.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a condannarla alle spese del gradod’appello (cfr. ricorso, pag. 22).Deduce in particolare che la corte d’appello ha ampiamente ridimensionato lacondanna disposta dal tribunale.Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce quindi che in grado d’appello è rimasto soccombente per ampia partelo [OSCURATO:PERSONA], sicché lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essercondannato alla refusione delle spese d’appello (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce poi che la corte distrettuale avrebbe dovuto, quanto meno, far luogoalla compensazione delle spese del doppio grado (cfr. ricorso, pag. 23).19.

Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.20.

È fuor di dubbio che all’esito del doppio grado, seppur per un importo digran lunga inferiore rispetto a quello di cui al primo dictum, è rimastasoccombente l’A.S.L.Ebbene, è vero che il giudice di appello, qualora riformi in tutto o in parte lasentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza dellapronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. sez. lav.1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).E però, in sostanza, la Corte di Roma ha recepito e fatta propria laregolamentazione delle spese di prime cure operata dal primo giudice (“(…)resta ferma la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] 1 anche in questo grado (…)”: cosìsentenza d’appello, pag. 20).E però la Corte di Roma non ha comunque disatteso il criterio dicausalità/soccombenza - secondo cui l’individuazione del soccombente si compiein base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata arimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, colcomportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio oresistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causaNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass.15.10.2004, n. 20335) – allorché ha individuato l’A.S.L.

Roma 1 qualesoccombente.21.

Un ulteriore duplice rilievo di impone.Per un verso, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013,n. 15317).Per altro verso, la ricorrente non ha in alcun modo censurato laquantificazione delle spese e di prime cure e di seconde cure.22. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Pertanto, nonostante ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta inordine alle spese del presente giudizio.23.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 2 luglio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del direttore generale, dottor GiuseppeQuintavalle, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. eche la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alricorso.RICORRENTEcontroSTUDIO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 4555/2024 della Corte d’appello di Roma,udita la relazione nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 del consigliere dottorLuigi Abete,Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. lo [OSCURATO:PERSONA] LateranoCasa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Azienda SanitariaLocale - A.S.L. Roma 1 (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5).Premetteva che negli anni compresi tra il 2010 ed il 2013 aveva eseguitoprestazioni di specialistica ambulatoriale in favore di soggetti assistiti dal S.S.R.nel territorio di competenza dell’A.S.L. convenuta.Indi esponeva che era stato indebitamente applicato lo sconto tariffario di cuiall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 benché circoscritto altriennio 2007/2009.Chiedeva condannare la convenuta al pagamento, anche ai sensi dell’art.2041 cod. civ., dell’importo di euro 4.277,44, oltre interessi ex d.lgs. n.231/2002.2. Si costituiva l’A.S.L. Roma 1.Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.Instava comunque per il rigetto dell’avversa istanza.3. All’esito del mutamento di rito, con sentenza in data 2.3.2018 il tribunaleaccoglieva la domanda e condannava la convenuta a pagare all’attore lacomplessiva somma di euro 4.438,00 a titolo di saldo dei compensi dovuti perl’anno 2013, con gli interessi legali dal 15.6.2016 al soddisfo; condannaval’A.S.L. alle spese di lite (cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 - 3).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello.Resisteva l’A.S.L. Roma 1; proponeva appello incidentale.5. Con sentenza n. 4555 dei 25/26.6.2024 la Corte di Roma accoglieva inparte il gravame principale ed in parte il gravame incidentale e per l’effetto, inparziale riforma della sentenza di primo grado, condannava l’A.S.L. Roma 1 aNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026pagare allo [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 1,43 per l’anno 2010, la sommadi euro 5,06 per l’anno 2011, la somma di euro 43,53 per l’anno 2012 e lasomma di euro 27,14 per l’anno 2013, con gli interessi dal 15.6.2016 alsoddisfo; condannava l’A.S.L. Roma 1 a rimborsare allo [OSCURATO:PERSONA] lespese del grado liquidate in euro 4.996,00, oltre spese generali ed accessori dilegge.Evidenziava la Corte di Roma che era destituito di fondamento il motivo delgravame incidentale con il quale l’A.S.L. Roma 1 aveva eccepito il proprio difettodi legittimazione passiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).Evidenziava poi che era fondato il motivo del gravame principale con il qualecon lo [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato l’applicazione dello sconto tariffariooltre il triennio 2007/2009 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 14 - 17).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’A.S.L. Roma 1; ne ha chiestosulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.7. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 10° co., d.l. n.324/1993 (convertito nella legge n. 423/1993) nonché della legge Regione Lazion. 18/1994.Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere la legittimazionepassiva della Regione Lazio.Deduce invero che la Regione è in via esclusiva legittimata, in quanto “èl’unico Ente incaricato al pagamento delle prestazioni rese dalla struttura privataaccreditata per conto del S.S.R.” (così ricorso, pag. 10).Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Deduce ulteriormente che è del tutto irrilevante la circostanza per cui aData pubblicazione 06/09/2026liquidare le strutture convenzionate sia l’A.S.L., giacché il pagamento vieneeffettuato in nome e per conto della Regione (cfr. ricorso, pag. 10).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, siccome la Corte di Roma hastatuito in conformità all’elaborazione giurisprudenziale – ancorchésopravvenuta - delle sezioni unite di questa Corte.10. Più esattamente, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che lalegittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazionisanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensidell’art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che- secondo quanto disposto dall’art. 1, 10° co., del d.l. n. 324/1993 (convertitocon modificazioni dalla legge n. 423 del 1993) – non via sia una disposizionedella legge regionale o un provvedimento dell’autorità regionale (purchérichiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato delpagamento per le annualità in questione (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2025, n.34301 (Rv. 676992-01)).11. Su tale scorta è sufficiente rimarcare che la ricorrente né ha fornitoindicazione di una disposizione di legge regionale né ha fornito indicazionespecifica ed “autosufficiente” di un provvedimento dell’autorità regionale -richiamato in àmbito contrattuale – idonei ad escludere la propria legittimazionepassiva e a radicare la legittimazione della Regione Lazio.Più esattamente, la ricorrente si è limitata a denunciare tout court laviolazione e falsa applicazione, peraltro, della legge Regione Lazio n. 18/1994.Ma in tal guisa sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, atenor del quale il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di leggein relazione ad un intero corpo di norme, è inammissibile, precludendo al collegioNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata (cfr. Cass.Data pubblicazione 06/09/2026sez. un. 18.7.2013, n. 17555 (Rv. 627252 -01)).E sovviene altresì l’insegnamento delle sezioni unite secondo cui, in temadi ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366,1° co., n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, 1° co. 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarneil contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine didimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosidemandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativaufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenzache si pongono in contrasto con essa (cfr. Cass. sez. un. 28.10.2020, n. 23745(Rv. 659448-01)).12. Al contempo, è vano pur il riferimento operato dalla ricorrente, a pagina9 del proprio ricorso, ad uno stralcio di un “precedente” della stessa Corted’appello di Roma, che avrebbe recepito le indicazioni della pronuncia n. 705 del9.1.2024 e della pronuncia n. 11720 del 2.5.2024 di questa Corte(evidentemente antecedenti all’indicazione delle sezioni unite dapprimamenzionata).13. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 cod.proc. civ.Deduce in subordine - ovvero in ipotesi di mancato accoglimento del primomotivo - che il giudizio è inficiato da nullità, “per difetto di integrità delNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026contraddittorio, non essendo stata convenuta in giudizio la Regione Lazio” (cosìricorso, pag. 11).Deduce segnatamente che nella specie si versa in un’ipotesi di litisconsorzionecessario e la Regione Lazio, legittimata a contraddire, non ha preso parte algiudizio sin dal primo grado.14. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.15. Più esattamente, le ragioni che militano per l’inammissibilità del primomotivo di ricorso, inducono, di per sé ed al contempo, al riscontro diinammissibilità pur del secondo mezzo.Si è dato conto della esclusiva legittimazione passiva dell’A.S.L., sicché deltutto ingiustificata è la prefigurazione di un’ipotesi di litisconsorzio necessario.16. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lett.o), legge n. 296/2006 nonché dell’art. 12 delle preleggi.Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che l’art. 1, comma 796,lett. o), della legge n. 296/2006 si applica unicamente con riferimento al triennio2007/2009 (cfr. ricorso, pagg. 11 - 12).Deduce che la corte d’appello non ha considerato il senso letterale e logico-sistematico della norma e ne ha operato una lettura del tutto parziale (cfr.ricorso, pag. 13).17. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile, siccomeanalogamente la Corte di Roma ha statuito in conformità all’elaborazione diquesta Corte.Difatti questa Corte ha spiegato che, in tema di remunerazione delleprestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture privateaccreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026296 del 2006, deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in talData pubblicazione 06/09/2026senso non solo l’ “incipit” della norma, che espressamente fa riferimento a dettotriennio, ma anche l’interpretazione della Corte costituzionale che con lepronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, chiamata a valutare laragionevolezza della disposizione, ne ha sottolineato il carattere transitorio,senza lasciare dubbi in ordine alla possibilità di una diversa interpretazione (cfr.Cass. (ord.) 5.10.2021, n. 27007; Cass. 4.5.2018, n. 10582).Ulteriormente questa Corte ha puntualizzato che il meccanismodello sconto tariffario, introdotto dall'art. 1, comma 796, lett. o), della legge n.296 del 2006, è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha intesoprocedere tra l'esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini esalvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salutenella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesasanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essadestinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi darealizzare in questo campo, onde l'imperatività di essa e la cogenza che ne segueper le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale (cfr. Cass.(ord.) 10.7.2020, n. 14778).18. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di Roma a condannarla alle spese del gradod’appello (cfr. ricorso, pag. 22).Deduce in particolare che la corte d’appello ha ampiamente ridimensionato lacondanna disposta dal tribunale.Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026Deduce quindi che in grado d’appello è rimasto soccombente per ampia partelo [OSCURATO:PERSONA], sicché lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essercondannato alla refusione delle spese d’appello (cfr. ricorso, pag. 23).Deduce poi che la corte distrettuale avrebbe dovuto, quanto meno, far luogoalla compensazione delle spese del doppio grado (cfr. ricorso, pag. 23).19. Il quarto motivo di ricorso è analogamente inammissibile.20. È fuor di dubbio che all’esito del doppio grado, seppur per un importo digran lunga inferiore rispetto a quello di cui al primo dictum, è rimastasoccombente l’A.S.L.Ebbene, è vero che il giudice di appello, qualora riformi in tutto o in parte lasentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza dellapronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali,il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo dellalite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. sez. lav.1.6.2016, n. 11423; Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775).E però, in sostanza, la Corte di Roma ha recepito e fatta propria laregolamentazione delle spese di prime cure operata dal primo giudice (“(…)resta ferma la soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] 1 anche in questo grado (…)”: cosìsentenza d’appello, pag. 20).E però la Corte di Roma non ha comunque disatteso il criterio dicausalità/soccombenza - secondo cui l’individuazione del soccombente si compiein base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata arimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, colcomportamento tenuto fuori del processo stesso, ovvero col darvi inizio oresistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, abbia dato causaNumero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026al processo o al suo protrarsi (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141; Cass.15.10.2004, n. 20335) – allorché ha individuato l’A.S.L. Roma 1 qualesoccombente.21. Un ulteriore duplice rilievo di impone.Per un verso, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 cod. proc. civ., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula,rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazionedell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi disoccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass.(ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. (ord.) 17.10.2017, n. 24502; Cass. 19.6.2013,n. 15317).Per altro verso, la ricorrente non ha in alcun modo censurato laquantificazione delle spese e di prime cure e di seconde cure.22. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Pertanto, nonostante ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta inordine alle spese del presente giudizio.23. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 3190/2025Numero sezionale 2951/2026Numero di raccolta generale 25058/2026Data pubblicazione 06/09/2026ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 2 luglio 2026.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris