CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 11821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35963/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 86, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2422/2018 depositata il04/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Padova - sez. distaccata di Cittadella rigettava la domanda dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa edile, nei confronti del committente [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il saldo del prezzo contrattuale. A sua volta il Barin era condannato a pagare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti di una delle unità immobiliari oggetto del contratto di appalto, l’importo di € 42.560,36, a titolo di risarcimento del danno, per il mancato completamento dei lavori, ed il Conte –ritenuto responsabile di tale inadempimento – è stato condannato atenere indenne il Barin della somma da quest’ultimo corrisposta a tale titolo. Contro la suddetta decisione si gravavano, con distinte impugnazioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Venezia pronunziava sentenza n. 2422, depositata il 4 settembre 2018, con la quale respingeva l’appello del Conte, mentre accoglieva quello del Barin, ricalcolando l’importo dovuto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella minor somma dieuro 20.094,60. Il giudice di secondo grado osservava che il Tribunale aveva fatto riferimento ad un preventivo non sottoscritto, le cui voci di spesa riguardavano anche prestazioni non riconducibili al compenso spettante al tecnico che aveva diretto i lavori di completamento dell’immobile, lasciati incompiuti dall’appaltatore. Del resto, Honisch e Muraretto sarebbero stati in grado di depositare la fattura e la quietanza, sicché la possibilità di documentare la spesa avrebbe fatto venir meno la liquidazione equitativa. Si sarebbero dovute altresì conteggiare a favore del Barin le opere extracontratto, ai fini della stima dell’effettivo danno. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta un unico, complesso motivo. Resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è costituito altresì [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso l’unica doglianza del ricorso principale, il ricorrente assume la violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 88, 116, 169 e 245 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e riguardo al principio di acquisizione della prova, dolendosi del rigetto della sua pretesa contro il committente Barin. [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla Corte distrettuale di non aver tenuto conto delle risultanze dell’ATP, nonostante ne fosse stata disposta l’acquisizione al giudizio di merito, da cui sarebbe emerso che l’impresa era creditrice del Barin dell’importo di € 136.676,00. Il motivo è complessivamente infondato. 1.a) Va premesso che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo diricorso per cassazione ex art. 360, com ma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimitàcostituzionale della norma applicata (Sez. U., n. 12 novembre 2020 n. 25573). 1.b) Per il resto, la sentenza impugnata ha affermato: “Avendo ammesso l’appaltatore con l’atto introduttivo di aver ricevuto acconti per euro 185.671,00, la decisione del Tribunale di rigettare la domanda di saldo del corrispettivo rimane ineccepibile….Gli acconti riconosciuti nell’atto introduttivo riguardano l’unico rapporto contrattuale esistente tra appaltatore e committente…A fronte del disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche, la documentazione originale della c.d. contabilità di cantiere non è stata depositata entro il termine previsto, a pena di decadenza, per le memorie istruttorie. Nel corso dell’attività istruttoria e per decidere correttamente il Tribunale non ha utilizzato i documenti originali depositati in violazione delle preclusioni processuali”. Pertanto, la Corte d’appello ha motivato in maniera plausibile e congrua le ragioni della decisione assunta. E proprio con riguardo al profilo di critica nella ricostruzione del fatto, si tratta di un a differente lettura proposta dal ricorrente, che non tiene conto del principio per il quale la censura non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 1.c) In altri termini, la doglianza pretende di ridiscutere, sul piano fattuale, il processo logico attraverso il quale la Corte d’appello ha raggiunto la propria decisione, laddove l'esame dei documenti esibiti e la loro valutazione, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento ( Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019; Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016). 2) Mediante il primo motivo del ricorso incidentale, Honisch e Muraretto denunciano la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., riguardo al principio di non contestazione. Sostengono che il preventivo dei lavori fatti svolgere per portare a termine quelli incompleti non sarebbe stato contestato ex adverso durante il giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. 2.a) Premesso che, nella specie, si applica la disciplina anteriore alla entrata in vigore dell'art. 45, comma 14, l. n. 69 del 2009, che ha sostituito l'art. 115, comma 2, c.p.c., il principio di noncontestazione trova applicazione solo con riferimento ai fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio mentre, per i fatti secondari - vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria - la noncontestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per cui tali fatti possono essere contestati per la prima volta anche nel giudizio di appello (Sez. 3, n. 40756 del 20 dicembre 2021; Sez. 6-3, n. 26908 del 26 novembre 2020). 2.b) Il preventivo non sottoscritto era finalizzato a quantificare il costo delle opere necessarie a completare i lavori presso l’immobile dei controricorrenti ed aveva dunque mera funzione probatoria. Di conseguenza, è corretta la valutazione del giudice di secondo grado, che ne ha esaminato il contenuto. 3) Il secondo motivo si appunta sullaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1241 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., riguardo al principio di compensazione impropria, in sede di procedimento giudiziale. Nel liquidare le opere extra contratto a favore del Barin nell’importo di cui alla CTU espletata in prime cure (€ 12.007,93), la Corte d’appello avrebbe ampliato il thema decidendum su una questione mai sollevata in primo grado, con il risultato di introdurre una domanda nuova. Infatti, tale accertamento si sarebbe dovuto fondare su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio. La doglianza è infondata. 3.a) In proposito, la sentenza impugnata ha affermato “La stima del valore delle opere c.d. extracontratto riguarda i rapporti fra tutte le parti e non solo fra il venditore [OSCURATO:PERSONA] e gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il valore delle opere costituisce una voce di credito dell’appaltatore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed una voce di credito del Barin nei confronti degli acquirenti. Non concordando le parti sul valore di tali opere, per la loro stima non può che farsi riferimento all’accertamento tecnico, che le quantifica in euro 12.007,93”. La voce di credito attribuita al Barin faceva dunque parte del quadro probatorio acquisito nel corso del primo grado di giudizio, sicché il giudice di appello era posto legittimamente nelle condizioni di prenderne conoscenza, senza bisogno di una deduzione ad hoc da parte dell’interessato. 3.b) Infatti, in tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado diappello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Sez. 1, n. 33872 del 17 novembre 2022; Sez. 6-2, n. 28469 del 15 dicembre 2020). 4)Il terzo motivo, sul necessario ricalcolo delle voci di danno, resta precluso dal rigetto delle doglianze precedenti. In definitiva, va rigettatosia il ricorso principale del Conte contro il Barin (in veste di committente) che quello incidentale dei due acquirenti sempre contro il Barin (in veste di dante causa). Le spese di lite fra il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali vanno integralmente compensate, in ragione della reciproca soccombenza, mentre entrambi, in solido fra loro, devono rifondere quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], risultato vittorioso nei confronti di entrambi; la relativa liquidazione avviene come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, a carico del ricorrente principale e di quelli incidentali. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Dichiara interamente compensate le spese di lite riguardanti il giudizio fra [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, e condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via solidale fra loro, al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00(cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensoreantistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] da un lato, e di Ber