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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28333/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 11 giugno 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita nel periodo compreso fra il 27 aprile 2018 ed il 29 gennaio 2019, per effetto della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Oristano, con sentenza divenuta irrevocabile, riconoscendo, in favore del medesimo, un indennizzo, pari alla somma di euro 65.322,14.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandolo ad un unico motivo, con cui si duole della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen..

Premette che, sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2020 abbia chiarito che l'affidamento in prova non costituisce una modalità di esecuzione della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, ciò non comporta, alcuna novità in tema di riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.

Invero, l'art. 314, comma 4, ultima parte cod. proc. pen., esclude l'ingiustizia della detenzione sofferta per un titolo inidoneo, qualora essa si sovrapponga ad altro titolo idoneo.

Sicché dalla precisazione della Corte costituzionale, che distingue, agli effetti dell'art. 25 Cost., la pena detentiva non espiabile in regime di affidamento in prova, dalla pena espiabile in regime di affidamento in prova e da quella espiabile in regime di affidamento in prova con divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, deve ricavarsi che non può considerarsi ingiusta la detenzione sofferta in carcere o presso il proprio domicilio anziché in regime di affidamento in prova, per ritardata sospensione dell'ordine di esecuzione.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con memoria ritualmente depositata, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. La doglianza proposta appare di ostica comprensione perché, stabiliti i presupposti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, ne ricava conseguenze incompatibili con quanto affermato dal giudice delle leggi.

3. La Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1, comma 6, lettera b)„ della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione 13 dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale" .

Com'è noto la questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale riguardava l'applicabilità del disposto dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, trattandosi di reati che la nuova disposizione inserisce nell'elenco dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1 0.P., con i conseguenti limiti di fruibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative, essendo ritenuto dai giudici rimettenti che la disposizione si ponesse in contrasto, per quello che qui interessa: con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo del principio di legalità e non retroattività della pena; con il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., dal momento che la modifica normativa operata dalla disposizione censurata poteva sortire l'effetto di vanificare le strategie processuali degli imputati, cui è rimessa la scelta di rito alternativo nella prospettiva di una diminuzione di pena sufficiente per poter beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena.

La risposta della Corte costituzionale, che muove dall'assunto secondo cui le misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, costituiscono "delle vere e proprie "pene" alternative alla detenzione (ordinanza n. 327 del 1989) disposte dal tribunale di sorveglianza, e caratterizzate non solo da una portata limitativa della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da un'accentuata vocazione rieducativa, che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva", chiarisce che sebbene la disposizione di cui l'art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen., relativa al divieto di sospensione dell'ordine di sospensione della pena sia collocata nel codice di rito, essa, in quanto incidente direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato, non si sottrae al disposto dell'art. 25 Cost., posto che produce l'effetto di trasformazione della pena inflitta con la condanna.

Precisa, infatti, la Corte delle leggi, che "Non v'è dubbio che l'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella, che qui viene in considerazione, relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4-bis, ordin. penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa; e dunque comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extramurarie che erano consentite - per l'intera durata della pena inflitta - sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto.

Tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto; con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l'ambito applicativo, tramite l'inserimento di numerosi reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit.".

4. La Corte della riparazione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale, ritiene superata la distinzione, in precedenza operata dal diritto vivente, tra ordine di esecuzione emesso in assenza di titolo ed ordine di esecuzione erroneamente non sospeso, perché in entrambi i casi l'interessato viene sottoposto ad una pena privativa della libertà non prevista dalla legge, e quindi ingiusta per definizione.

In particolare, sottolinea, riprendendo i principii espressi dal giudice delle leggi, che, stante la non retroattività delle disposizioni che impongono il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., laddove erroneamente il pubblico ministero non sospenda l'ordine di esecuzione, nonostante la normativa vigente all'epoca della commissione del fatto lo prevedesse, il condannato si trova ad espiare una pena diversa da quella stabilita dalla legge, e perciò illegale.

5. Ora, a fronte di detta motivazione, il Ministero ricorrente sembra ritenere che, ai fini riparativi la condanna espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, non sostenuta da un valido titolo, sia equiparabile a quella espiata in regime detentivo.

Questa equiparazione comporterebbe, per converso, che la pena espiata in regime detentivo, per erronea mancata sospensione dell'ordine di esecuzione, non costituisca ingiusta detenzione, in quanto equiparabile a quella espiata in regime detentivo.6.

L'interpretazione offerta dal Ministero ricorrente, ancorché si sostenga il contrario, si pone in diretto contrasto con la lettura imposta dalla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale che ha espressamente ribadito, richiamando fra l'altro pronunce precedenti del medesimo giudice delle leggi (ordinanza n. 327 del 1989; sentenza n. 349 del 1993; sentenza n. 68 del 2019; sentenza n. 99 del 2019), che quella detentiva carceraria e quella della misura alternativa sono due pene di natura diversa per l'accentuata vocazione rieducativa, della seconda "che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva".

Sicché sostenere, come si fa con il ricorso, che l'intervento della Corte costituzionale -con il quale si è affermata la non retroattività della disposizione di cui all'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., nella parte in cui richiama i reati di cui all'art. 4 bis 0.P.- non abbia inciso sul quadro normativo anche in ordine all'esecuzione di una pena che al momento della commissione del reato non poteva essere, neppure in parte, scontata in modalità intramuraria, per effetto dell'obbligatoria sospensione dell'ordine di esecuzione, appare contrario al sistema che si è delineato con la sentenza n. 32/2020.

7. La decisione qui impugnata, peraltro, si pone in linea con l'orientamento di questa Sezione, successivo alla pronuncia della Corte delle leggi, secondo cui "Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3). (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, Sica, Rv. 282857).

8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore dell'Erario delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità da [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, demandanone la liquidazione alla Corte di appello di Cagliari (cfr. Sez.

U , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760) P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute dalla parte [OSCURATO:PERSONA] ammesssa al patrocinio a spese dello Stato, demandandone la liquidazione alla Corte di appello di Cagliar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE nel procedimento contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 giugno 2021 la Corte di Appello di Cagliari ha accolto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita nel periodo compreso fra il 27 aprile 2018 ed il 29 gennaio 2019, per effetto della mancata sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Oristano, con sentenza divenuta irrevocabile, riconoscendo, in favore del medesimo, un indennizzo, pari alla somma di euro 65.322,14. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affidandolo ad un unico motivo, con cui si duole della violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.. Premette che, sebbene la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2020 abbia chiarito che l'affidamento in prova non costituisce una modalità di esecuzione della pena, ma una vera e propria trasformazione della natura stessa della pena, ciò non comporta, alcuna novità in tema di riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Invero, l'art. 314, comma 4, ultima parte cod. proc. pen., esclude l'ingiustizia della detenzione sofferta per un titolo inidoneo, qualora essa si sovrapponga ad altro titolo idoneo. Sicché dalla precisazione della Corte costituzionale, che distingue, agli effetti dell'art. 25 Cost., la pena detentiva non espiabile in regime di affidamento in prova, dalla pena espiabile in regime di affidamento in prova e da quella espiabile in regime di affidamento in prova con divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione, deve ricavarsi che non può considerarsi ingiusta la detenzione sofferta in carcere o presso il proprio domicilio anziché in regime di affidamento in prova, per ritardata sospensione dell'ordine di esecuzione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria ritualmente depositata, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La doglianza proposta appare di ostica comprensione perché, stabiliti i presupposti ricavabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2020, ne ricava conseguenze incompatibili con quanto affermato dal giudice delle leggi. 3. La Corte costituzionale con la sentenza n. 32/2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1, comma 6, lettera b)„ della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione 13 dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale" . Com'è noto la questione sottoposta all'esame della Corte costituzionale riguardava l'applicabilità del disposto dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore, trattandosi di reati che la nuova disposizione inserisce nell'elenco dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1 0.P., con i conseguenti limiti di fruibilità dei benefici penitenziari e delle misure alternative, essendo ritenuto dai giudici rimettenti che la disposizione si ponesse in contrasto, per quello che qui interessa: con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione e con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), sotto il profilo del principio di legalità e non retroattività della pena; con il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, Cost., dal momento che la modifica normativa operata dalla disposizione censurata poteva sortire l'effetto di vanificare le strategie processuali degli imputati, cui è rimessa la scelta di rito alternativo nella prospettiva di una diminuzione di pena sufficiente per poter beneficiare della sospensione dell'ordine di esecuzione della pena. La risposta della Corte costituzionale, che muove dall'assunto secondo cui le misure alternative alla detenzione disciplinate dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, costituiscono "delle vere e proprie "pene" alternative alla detenzione (ordinanza n. 327 del 1989) disposte dal tribunale di sorveglianza, e caratterizzate non solo da una portata limitativa della libertà personale del condannato assai più contenuta, ma anche da un'accentuata vocazione rieducativa, che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva", chiarisce che sebbene la disposizione di cui l'art. 656, comma 9 lett. a) cod. proc. pen., relativa al divieto di sospensione dell'ordine di sospensione della pena sia collocata nel codice di rito, essa, in quanto incidente direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato, non si sottrae al disposto dell'art. 25 Cost., posto che produce l'effetto di trasformazione della pena inflitta con la condanna. Precisa, infatti, la Corte delle leggi, che "Non v'è dubbio che l'art. 656, comma 9, cod. proc. pen. - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella, che qui viene in considerazione, relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4-bis, ordin. penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo, in attesa della decisione da parte del tribunale di sorveglianza sull'eventuale istanza di ammissione a una misura alternativa; e dunque comporta che una parte almeno della pena sia effettivamente scontata in carcere, anziché con le modalità extramurarie che erano consentite - per l'intera durata della pena inflitta - sulla base della legge vigente al momento della commissione del fatto. Tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto; con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l'ambito applicativo, tramite l'inserimento di numerosi reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco di cui all'art. 4-bis ordin. penit.". 4. La Corte della riparazione, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale, ritiene superata la distinzione, in precedenza operata dal diritto vivente, tra ordine di esecuzione emesso in assenza di titolo ed ordine di esecuzione erroneamente non sospeso, perché in entrambi i casi l'interessato viene sottoposto ad una pena privativa della libertà non prevista dalla legge, e quindi ingiusta per definizione. In particolare, sottolinea, riprendendo i principii espressi dal giudice delle leggi, che, stante la non retroattività delle disposizioni che impongono il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione di cui all'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., laddove erroneamente il pubblico ministero non sospenda l'ordine di esecuzione, nonostante la normativa vigente all'epoca della commissione del fatto lo prevedesse, il condannato si trova ad espiare una pena diversa da quella stabilita dalla legge, e perciò illegale. 5. Ora, a fronte di detta motivazione, il Ministero ricorrente sembra ritenere che, ai fini riparativi la condanna espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale, non sostenuta da un valido titolo, sia equiparabile a quella espiata in regime detentivo. Questa equiparazione comporterebbe, per converso, che la pena espiata in regime detentivo, per erronea mancata sospensione dell'ordine di esecuzione, non costituisca ingiusta detenzione, in quanto equiparabile a quella espiata in regime detentivo.6. L'interpretazione offerta dal Ministero ricorrente, ancorché si sostenga il contrario, si pone in diretto contrasto con la lettura imposta dalla sentenza n. 32/2020 della Corte costituzionale che ha espressamente ribadito, richiamando fra l'altro pronunce precedenti del medesimo giudice delle leggi (ordinanza n. 327 del 1989; sentenza n. 349 del 1993; sentenza n. 68 del 2019; sentenza n. 99 del 2019), che quella detentiva carceraria e quella della misura alternativa sono due pene di natura diversa per l'accentuata vocazione rieducativa, della seconda "che si esplica in forme del tutto diverse rispetto a quella che pure connota la pena detentiva". Sicché sostenere, come si fa con il ricorso, che l'intervento della Corte costituzionale -con il quale si è affermata la non retroattività della disposizione di cui all'art. 656, comma 9 cod. proc. pen., nella parte in cui richiama i reati di cui all'art. 4 bis 0.P.- non abbia inciso sul quadro normativo anche in ordine all'esecuzione di una pena che al momento della commissione del reato non poteva essere, neppure in parte, scontata in modalità intramuraria, per effetto dell'obbligatoria sospensione dell'ordine di esecuzione, appare contrario al sistema che si è delineato con la sentenza n. 32/2020. 7. La decisione qui impugnata, peraltro, si pone in linea con l'orientamento di questa Sezione, successivo alla pronuncia della Corte delle leggi, secondo cui "Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. (Fattispecie relativa al periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3). (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, Sica, Rv. 282857). 8. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione in favore dell'Erario delle spese sostenute in questo giudizio di legittimità da [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio a spese dello Stato, demandanone la liquidazione alla Corte di appello di Cagliari (cfr. Sez. U , Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760) P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore dell'Erario delle spese sostenute dalla parte [OSCURATO:PERSONA] ammesssa al patrocinio a spese dello Stato, demandandone la liquidazione alla Corte di appello di Cagliar
Sentenza Cassazione n. 28333/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris