CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46964/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile Regione Veneto, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, associandosi alle richieste del P.G., ha depositato conclusioni e nota spese; uditi i difensori degli imputati, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi ai motivi proposti, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma di quella emessa col rito abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia in data 21 dicembre 2015 e appellata da [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto ex art. 319 quater cod. pen. di induzione indebita a dare o promettere utilità tra il 2007 e il 2009, previa conferma del giudizio di responsabilità, ha riconosciuto il vincolo della continuazione fra il più grave (e unico) delitto per cui si procede e i reati di corruzione ritenuti nella sentenza della medesima Corte del 17 ottobre 2017 (irrevocabile a seguito della declaratoria d'inammissibilità del ricorso da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 17295 del 28 febbraio 2019) e ha rideterminato la pena complessiva in anni 3 e mesi 4 di reclusione, confermando altresì le statuizioni in favore delle costituite parti civili (soc. Fip, Scaramuzza, Città metropolitana di Venezia, Regione Veneto, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero delle Infrastrutture). Secondo l'imputazione [OSCURATO:PERSONA], nel ruolo e nella qualità di amministratore delegato della concessionaria società [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe illecitamente indotto, con un'unica condotta di indebita induzione: - prima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., a non presentare ricorso al giudice amministrativo contro il provvedimento di esclusione dalla gara di appalto per i lavori della terza corsia della tangenziale di Mestre a causa dell'anomalia rappresentata dall'eccessivo ribasso dell'offerta; - poi Scaramuzza a operare come subappaltatore della [OSCURATO:SOCIETA]., vincitrice della gara e aggiudicataria dell'appalto, eseguendo i lavori a un costo fuori mercato secondo le condizioni decise da [OSCURATO:PERSONA]; - infine Scaramuzza a versargli in più rate e in contanti tangenti per complessivi 65.000 euro. In sintesi, l'imputato, forte della sua presenza pluriennale ai vertici della concessionaria, avrebbe prospettato ai due imprenditori che essi, in difetto del conseguimento delle "utilità" corrispondenti alle sue pretese, avrebbero perduto la possibilità di future, analoghe occasioni di lavoro nelle pubbliche commesse gestite dalla concessionaria. Le fonti di prova a sostegno dell'ipotesi accusatoria, confermata dalle due sentenze di merito, sono costituite innanzitutto dalle propalazioni accusatorie rese dagli imprenditori Baita e Scaramuzza, ritenute intrinsecamente attendibili, siccome scaturite genuinamente da una verifica fiscale, rese dall'uno a insaputa dell'altro, lineari e convergenti nella narrazione delle vicende della gara d'appalto de qua e del più generale contesto corruttivo dell'epoca. Esse sono state considerate, a loro volta, ampiamente riscontrate: - dalle dichiarazioni degli imprenditori Nievo e [OSCURATO:PERSONA], subappaltatori, circa i plurimi versamenti di somme di denaro in nero a favore di Scaramuzza, destinate alla provvista di tangenti da versare a persone poste "ai massimi vertici della stazione appaltante"; - dalla perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Scaramuzza, che ha portato al rinvenimento di un fondo in nero di 200.000 euro destinato al pagamento di tangenti; - dalle informazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA], direttore tecnico della soc. Autostrade VE-PD, il quale ha riferito del diretto coinvolgimento e interesse di [OSCURATO:PERSONA] all'andamento e agli esiti della gara d'appalto, benché egli non fosse componente della relativa commissione; - dalle parziali ammissioni dell'imputato circa il ricevimento della somma di 12.000 euro da Scaramuzza, definito in termini di contributo alla campagna elettorale del [OSCURATO:PERSONA]. Sull'eccezione difensiva di prescrizione del reato, formulata sull'assunto che le dazioni di denaro da Scarannuzza a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero cessate all'inizio del 2009, essendo i lavori appaltati conclusi col collaudo dell'8 giugno 2009, e non nel secondo semestre del 2009, ove viceversa le collocava Scaramuzza in corrispondenza degli ultimi pagamenti effettuati dalla soc. Sacaim ai Benetazzo, che curavano poi la provvista per il pagamento delle tangenti, la Corte territoriale disponeva la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione della relativa documentazione contabile da parte dei Gruppi d'Investigazione sulla [OSCURATO:PERSONA] (GICO) e procedeva all'escussione del Luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, sulla base dell'annotazione di polizia giudiziaria del 15 maggio 2019, affermava che Sacaim aveva proseguito i pagamenti a favore dei Benetazzo per opere in appalto eseguite anche nel secondo semestre e fino al 29 settembre 2009 per circa 40.000 euro. Sicché l'eccezione difensiva di prescrizione del reato per il decorso del termine massimo di dieci anni al momento della pronuncia della sentenza di appello veniva respinta.. 2. I difensori dell'imputato, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo plurimi e articolati ma sostanzialmente sovrapponibili motivi che, ribadendo quanto già sostenuto in sede di gravame, sono diretti: - i motivi dal primo al settimo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] a denunciare la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere apoditticamente ritenuto, quanto alla definizione delle pretese condotte induttive di [OSCURATO:PERSONA], intrinsecamente attendibili, coerenti con quelle di Baita e riscontrate le propalazioni accusatorie della parte civile Scaramuzza, del quale si mettono in rilievo alcune contraddizioni, incertezze e di cui si sostiene difettino effettivi riscontri; - il secondo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] a censurare la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e l'illogicità del complessivo ragionamento indiziario; - l'ottavo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] a ribadire l'eccezione di prescrizione decennale del reato, che sarebbe maturata nel marzo 2009 dopo il saldo definitivo delle opere appaltate e già ultimate alla fine del 2008; - il quarto motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] a dedurre la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione esterna. 3. In data 15 ottobre 2021 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato "motivi aggiunti" con i quali ribadisce la censura del vizio di motivazione con riferimento: - all'attendibilità delle dichiarazioni rese da Scaramuzza rispetto a quelle precedenti di Baita, in ordine alle quali la Corte non ha tenuto conto dell'intercomunicabilità potenzialmente veicolata dal medesimo difensore; - all'attendibilità di Scaramuzza nell'attribuire al ricorrente l'esclusione dall'appalto e la conseguente assegnazione a Sacaim; - al termine di prescrizione del reato, laddove, nell'incertezza della data di consumazione del reato, va accolta quella più favorevole al reo, non potendosi superare l'incertezza in forza di mere argomentazioni congetturali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Come già affermato da questa Corte in analoghi procedimenti a carico del medesimo imputato (Sez. 2, n. 17295 del 28/02/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 15482 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]), le illecite condotte induttive contestate a [OSCURATO:PERSONA] si inseriscono nell'ambito delle attività di affidamento di lavori da parte della società concessionaria a imprese esterne e costituiscono condotte esplicative del servizio pubblico prestato, con la conseguenza che va riconosciuta all'imputato la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma non quella di pubblico ufficiale, dovendo escludersi che la società concessionaria svolgesse una pubblica funzione. 3. Va integralmente confermata la motivazione della sentenza di appello laddove ha ribadito la sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] del reato di indebita induzione di cui all'art. 319 quater cod. pen. per avere l'imputato, nella qualità di amministratore delegato della società [OSCURATO:PERSONA] e Padova, indotto -con un'unica condotta- prima [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratori della soc. [OSCURATO:SOCIETA] e della soc. [OSCURATO:PERSONA], a non presentare ricorso al TAR contro il provvedimento che sanciva la loro esclusione dalla gara di appalto per i lavori della terza corsia della tangenziale di Mestre a causa dell'anomalia rappresentata dall'eccessivo ribasso dell'offerta, poi Scaramuzza a prendere i lavori in subappalto dalla soc. Sacaim, aggiudicataria dell'appalto, a un costo fuori mercato secondo le condizioni fissate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], infine Scaramuzza a versargli in più rate e in contanti una tangente di complessivi euro 65.000. In sintesi, [OSCURATO:PERSONA], facendo pesare la sua presenza pluriennale e il suo potere decisionale ai vertici della concessionaria, aveva illecitamente prospettato a Baita e Scaramuzza che essi, in difetto del conseguimento delle "utilità" da lui pretese, avrebbero perduto la possibilità di future, analoghe occasioni di lavoro nelle pubbliche commesse da lui gestite. 4. I motivi dal primo al settimo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo e il secondo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] sono diretti a dimostrare che non vi è stata alcuna violazione di legge nelle condotte oggetto di contestazione, nonché a denunciare la violazione dell'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale apoditticamente affermato l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie della parte civile Scaramuzza, rilevando in esse alcune contraddizioni. Ritiene il Collegio, per contro, che le censure mosse alla ricostruzione probatoria offerta da entrambi i giudici di merito appaiono affatto inidonee a metterne in crisi la logicità e la completezza delle motivazioni. Entrambe le sentenze hanno infatti evidenziato con chiarezza le ragioni della intrinseca attendibilità delle propalazioni accusatorie rese dagli imprenditori Baita e Scarannuzza, siccome scaturite genuinamente da una verifica fiscale cui il secondo era stato sottoposto, rese con modalità indipendenti e all'insaputa l'uno dell'altro, lineari e convergenti nella narrazione non solo delle specifiche vicende della gara d'appalto de qua ma anche del più generale contesto corruttivo di cui all'epoca era protagonista l'imputato. E' stato dato altresì esauriente e adeguato risalto ai plurimi e convergenti riscontri di siffatte propalazioni, costituiti: - dalle dichiarazioni degli imprenditori Nievo e [OSCURATO:PERSONA], subappaltatori, circa i ripetuti versamenti di somme di denaro in nero a Scaramuzza, destinate alla provvista delle tangenti da versare a persone poste "ai massimi vertici della stazione appaltante"; - dal rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare eseguita presso l'abitazione di Scaramuzza, di un fondo in nero di 200.000 euro destinato dall'imprenditore al pagamento di tangenti; - dalla puntuale deposizione del teste Matassi, direttore tecnico della soc. Autostrade VE-PD, il quale ha riferito del diretto coinvolgimento e interesse di [OSCURATO:PERSONA] circa l'andamento e gli esiti della gara d'appalto de qua benché non fosse componente della relativa commissione; - dalle parziali ammissioni dell'imputato circa l'effettivo conseguimento della somma di 12.000 euro da Scaramuzza, seppure indicata come contributo alla campagna elettorale del [OSCURATO:PERSONA] e non come tangente in cambio dei lavori affidati all'impresa. Sussistono dunque plurime e obiettive fonti di accusa che confermano la configurabilità del reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. Sugli snodi essenziali, oggetto di un corretto e adeguato percorso argomentativo delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito, i ricorsi, benché articolati e diffusi, rivelano la loro genericità strutturale nel richiamare una differente - e per le considerazioni già esposte non condivisa - ricostruzione del quadro probatorio di riferimento e del perimetro entro il quale i fatti oggetto del processo devono essere valutati. Un percorso motivazionale, quello di entrambi i giudici di merito, che fa leva su un ragionamento indiziario che ha ricostruito analiticamente il contesto storico- fattuale e le obiettive risultanze delle indagini ed è giunto alla motivata affermazione di responsabilità dell'imputato: perciò insindacabile in sede di sindacato di legittimità. 5. Del pari manifestamente infondati si palesano l'ottavo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo del ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA], con i quali si ribadisce l'eccezione difensiva, già avanzata e disattesa dalla Corte di appello, della prescrizione del reato, che ad avviso della difesa sarebbe maturata almeno nel marzo 2019 (ancor prima della pronuncia di appello), al decorso di dieci anni dal saldo definitivo delle opere appaltate e già ultimate alla fine del 2008: saldo occorrente secondo l'accusa per la formazione della provvista destinata al versamento delle tangenti. Invero, la Corte d'appello, preso atto delle dichiarazioni accusatorie di Scaramuzza che viceversa collocava le ultime dazioni di denaro a [OSCURATO:PERSONA] nel secondo semestre del 2009, in corrispondenza degli ultimi pagamenti effettuati dalla soc. Sacaim ai Benetazzo che curavano poi la provvista destinata da Scaramuzza al pagamento delle tangenti, ha correttamente proceduto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sul punto. E, alla stregua della documentazione contabile acquisita dal GICO, dell'annotazione di polizia giudiziaria del 15 maggio 2019 e dell'escussione del Luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che la soc. Sacaim aveva proseguito i pagamenti a favore dei Benetazzo per le opere oggetto del subappalto eseguite anche nel secondo semestre e fino al 29 settembre 2009 per circa 40.000 euro. Sicché, attesa la coerenza del dato storico verificato con quanto sostenuto da Scaramuzza, l'eccezione difensiva è stata disattesa alla stregua di un apprezzamento storico-fattuale, come tale insindacabile in sede di legittimità. 6. Non si sottrae alla valutazione di manifesta infondatezza neppure il quarto motivo di ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] relativo al trattamento sanzionatorio, in merito al quale il difensore sostiene essersi verificata una reformatio in peius. Ciò non è, dal momento che la Corte di appello ha posto in continuazione con il reato contestato all'imputato nel presente procedimento -ritenuto il più grave- le ipotesi criminose di corruzione già definite con la sentenza della medesima Corte in data 19 ottobre 2017. Ed invero, la pena irrogata nel presente procedimento di anni quattro di reclusione è stata aumentata di mesi dieci per la più grave delle condotte di corruzione intercorse con [OSCURATO:PERSONA] (di cui al capo A della sentenza 19/10/2017, sulla quale era stata determinata la pena-base) e di mesi due per le altre condotte di corruzione intercorse con Rizzo e Spolador, mantenendo in relazione a queste l'entità dell'aumento di due mesi già riconosciuto con la citata pronuncia. All'esito è stata poi operata la diminuzione conseguente alla scelta del rito. Di tal che non vi è stato alcun intervento in senso peggiorativo, avendo la Corte determinato un congruo aumento di pena per la continuazione in relazione alla specifica gravità delle diverse violazioni accertate. 7.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Veneto, che si liquidano come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Veneto che liquida in complessivi euro 3.