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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1973

ECLI:EU:C:1973:23
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61972C0031

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1O MARZO 1973 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente ,

[OSCURATO:PERSONA]

, Il ricorrente veniva assunto dall'Assemblea comune della Comunità carbosiderurgica il 28 maggio 1957, con la qualifica di «Conseiller adjoint auxiliaire».

Il rapporto d'impiego era dapprima disciplinato da un contratto stipulato per il periodo 16 maggio 1957 — 30 giugno 1957.

La scadenza del contratto veniva più volte prorogata, ma ogni volta l'amministrazione specificava che il rapporto di lavoro era retto dalle norme vigenti per il personale ausiliario.

Dopo la fusione e la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, l'Angelini stipulava con il nuovo organo due contratti cosiddetti «di Bruxelles» il 26 giugno e il 6 ottobre 1958.

Questo tipo di contratto poteva venir risolto unilateralmente da ciascuna delle parti con preavviso di un mese.

Dopo vari aumenti di stipendio, l'Angelini, alla data del 1 o aprile 1961 percepiva una retribuzione corrispondente al grado A 4/4 della tabella prevista dallo statuto.

Con decisione del 13 dicembre 1962 — e con effetto dal 1 o gennaio 1962 — a norma del titolo IX «Disposizioni transitorie e finali» dello statuto CEE—Euratom, l'Angelini veniva nominato capo divisione di ruolo e gli veniva conferito il grado A 3/2.

Il 2 gennaio 1963 l'Angelini dichiarava che, a norma delle disposizioni dell'art. 104 dello statuto, egli rinunciava ai vantaggi del suo precedente inquadramento.

La carriera dell'Angelini continuava nel ruolo ordinario, finché, il 1 o ottobre 1971, egli raggiungeva il settimo scatto del grado A

3. Compiuti i 65 anni il 2 gennaio 1972, veniva collocato a riposo da questa data con decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 6 gennaio 1972; secondo le disposizioni dello statuto, la pensione sarebbe stata versata dal 1 o febbraio.

L'interessato veniva informato della decisione con lettera 28 gennaio 1972.

L'8 febbraio successivo veniva comunicata all'Angelini l'entità precisa del suo trattamento di quiescenza.

Il 10 gennaio l'Angelini aveva appreso che il calcolo delle sue spettanze di quiescenza sarebbe stato effettuato a norma dell'art. 48 dell'allegato VIII dello statuto, cioè calcolando una anzianità di servizio decorrente dal 16 maggio 1957.

In vista del prossimo collocamento a riposo, il 4 gennaio 1972, l'Angelini scriveva al presidente del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che il rapporto costituitosi il 26 giugno 1958 non poteva venir considerato diversamente da una assunzione in ruolo alle dipendenze della CECA, rapporto che giuridicamente era poi rimasto immutato, il che implicava che il passaggio dal grado A 4 al grado A 3 non avrebbe potuto comportare una riduzione di stipendio.

Il 7 marzo 1972 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che il regime applicato ai dipendenti ausiliari — cui qualche tempo è stato soggetto pure l'Angelini — non aveva alcuna relazione con lo statuto CECA.

Lo stesso poteva dirsi per la disciplina APE 351 sull'assunzione di dipendenti da parte di istituzioni diverse dall'[OSCURATO:PERSONA], disciplina che tra l'altro costituisce il fondamento del provvedimento che ha posto in essere il rapporto iniziato il 26 giugno 1958.

Era importante ricordare che per la pensione di vecchiaia a favore di questa categoria era stata creata una cassa speciale, retta da norme particolari, ed era stato costituito un fondo indipendente dal fondo pensioni CECA.

Ciò premesso e considerando che dal 1 o gennaio 1962 l'Angelini era entrato nella categoria di dipendenti disciplinati dallo statuto CEE—Euratom, non restava che concludere che la sua pensione andava calcolata in base ai principi cui si ispira lo statuto stesso.

Nemmeno il passaggio di grado (A 4/A 3) effettuato a norma dell'art. 46 dello statuto presentava irregolarità, anzi il provvedimento non poteva più venire impugnato, giacché era scaduto il termine per eventuali reclami o rimostranze.

La richiesta del 4 gennaio doveva perciò venir respinta.

Insoddisfatto della situazione, l'Angelini promuoveva il presente ricorso il 12 giugno 1972 chiedendo: — l'annullamento della decisione negativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo opposta all'istanza del 4 gennaio 1972; — l'accoglimento delle richieste del ricorrente presentate con l'istanza del 4 gennaio 1972.

I — Sulla ricevibilità [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i reclami dell' Angelini siano tardivi; all'inosservanza del termine si aggiunge poi un ulteriore motivo di reiezione: l'acquiescenza del ricorrente in data 2 gennaio 1963.

1. Inosservanza del termine d'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che il ricorrente già il 4 gennaio 1972 ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di calcolare la sua pensione in base allo statuto CECA e secondo uno scatto più alto del grado A

3. Il 4 gennaio costituiva quindi un termine a quo per il calcolo dei 2 mesi stabiliti per l'acquisizione del silenzio-rifiuto (art. 91 dello statuto) e tale silenzio-rifiuto avrebbe dovuto venir impugnato nei due mesi successivi, cioè entro il 4 maggio 1972.

Il termine d'impugnazione — in questo caso tre mesi — non si deve calcolare dal ricevimento del provvedimento esplicito (cioè dal provvedimento del presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 1972) poiché la giurisprudenza è concorde nell'attribuire a questi atti indole confermativa; quindi non sono atti lesivi e come tali impugnabili.

La domanda risulta tardiva anche se si aussume come parametro la data in cui fu trasmessa la decisione, cioè il 6 gennaio 1972 o la data del ricevimento della lettera in cui si specifica l'entità del trattamento di quiescenza.

Anche assumendo come base questa data, nei tre mesi successivi l'interessato non ha preso alcuna iniziativa.

Questa è la considerazione che mi pare giusta e determinante.

Il ricorrente sottolinea che la sua dichiarazione del 4 gennaio non costituisce un reclamo ai sensi dello statuto, giacché a questa data non esisteva alcun provvedimento impugnabile emanato dall'autorità competente.

È però altrettanto inevitabile vedere in questo scritto un reclamo a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto.

Infatti già nel 1971 l'Angelini aveva tentato invano di ottenere lo stesso risultato con lettere al direttore generale dell' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA].

Egli non ignorava quale fosse l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e prima del collocamento a riposo ha fatto un ultimo tentativo per ottenere quanto desiderava.

Al termine della lettera l'Angelini dichiarava espressamente che una risposta negativa lo avrebbe costretto a compiere ulteriori passi (è evidente l'allusione al ricorso giurisdizionale).

Però tutte le considerazioni che si possono trarre da questo stato di cose sono sfavorevoli al ricorrente.

Anzitutto non può passare inosservato il fatto che al memorandum del 4 gennaio 1972 è immediatamente seguita una decisione esplicita, sulla quale si è fondata la comunicazione relativa all'entità del trattamento di quiescenza.

Da questi provvedimenti (che si fondavano unicamente sullo statuto CEE e non lasciavano intravedere alcuna modifica nell'inquadramento) il ricorrente ha tratto la conclusione che non si è tenuto conto della sua richiesta; il contenuto degli atti equivale evidentemente ad un silenzio-rifiuto.

Per questo motivo, il termine d'impugnazione di tre mesi doveva venir calcolato dalla notifica dei provvedimenti.

Se però queste date sono il 28 gennaio e l'8 febbraio 1972, l'impugnazione del 12 giugno è certo tardiva, anche nel caso in cui (contrariamente a quanto ritiene il [OSCURATO:PERSONA]) si debbano concedere 10 giorni di proroga in ragione della distanza, in considerazione del luogo di residenza del ricorrente.

Pur senza tener conto degli atti di cui sopra, poiché nella fase orale non è stato possibile accertare con precisione la data in cui le comunicazioni sono pervenute all'interessato, rimane la considerazione che, a norma dell'art. 91 dello statuto, trascorsi due mesi dalla presentazione del reclamo, cioè dal 4 marzo 1972, non potevano più esistere dubbi circa il silenzio-rifiuto, che quindi doveva venir impugnato entro il 14 maggio 1972, termine calcolato includendovi i 10 giorni di proroga in ragione della distanza.

Che la decisione esplicita sia del 7 marzo 1972 non ha alcuna importanza per stabilire la decorrenza dei termini d'impugnazione.

La giurisprudenza più recente (cause 24-69, Racc. 1970, pag. 145 , 53-70, Racc. 1971, pag. 601 ) è concorde sul fatto che tali provvedimenti hanno puramente carattere confermativo e quindi sono irrilevanti sotto il profilo dell'impugnazione; di conseguenza, non possono aver fatto scattare il termine di tre mesi.

Sulla scorta del memorandum del 4 gennaio, si può solo concludere che l'impugnazione è tardiva e quindi va dichiarata irricevibile.

2. Rinuncia (acquiescenza) L'acquiescenza del ricorrente costituisce — secondo il [OSCURATO:PERSONA] — un altro motivo di irricevibilità.

Anche questa eccezione mi pare fondata: è pacifico che il 2 gennaio 1963, al momento del passaggio in ruolo, l'interessato, a norma dell' art. 104 dello statuto, ha rinunciato a fruire delle clausole del contratto stipulato in precedenza.

La rinuncia è categorica e non lascia dubbi circa la sua spontaneità: in effetti mai l'Angelini ha mosso obiezioni o ha formulato riserve negli anni successivi.

È ovvio che, così facendo, il ricorrente si è precluso ogni possibilità di pretendere che gli fosse applicato lo statuto CECA.

Per questo motivo il ricorso va respinto.

3. Per quel che riguarda il calcolo del trattamento di quiescenza in base al grado A 3, ricorderò che il calcolo si fonda sull'inquadramento del ricorrente al momento del passaggio in ruolo per effetto della decisione 13 dicembre 1962.

Il ricorrente non si è mai opposto a questo inquadramento; nemmeno dopo la pronuncia della sentenza 70-63 (Racc. 1964, pag. 853) , egli ha adito la Corte, vale a dire nemmeno dopo aver appreso che vi era una sentenza che affermava i principi di cui egli avrebbe voluto usufruire.

L'unica conclusione che se ne può trarre è che il provvedimento primitivo, con cui si definiva anche l'inquadramento dell'interessato, è diventato esecutivo (come è avvenuto nel caso di provvedimenti oggetto delle cause 43-64 (Racc. 1965, pag. 473) , 50-64 (Racc. 1965, pag. 809 ), 47-65 (Racc. 1965, pag. 1213) .

Ma ciò — se non erro — non solo esclude che si possa chiedere una modifica dell' inquadramento con effetto retroattivo, anzi impedisce di considerare illegittimo e irrilevante il provvedimento con cui si è proceduto all'inquadramento, per trarne conseguenze quanto alla disciplina di quiescenza.

Anche per questo motivo non si possono accogliere alcune pretese del ricorrente.

II — Nel merito Visti i risultati dell'analisi sulla ricevibilità, pare superfluo effettuare un esame del merito della questione.

Per amor di completezza passerò in rassegna anche questo punto.

1. Per quel che riguarda la pretesa di far determinare il trattamento di quiescenza secondo i canoni dello statuto dei dipendenti CECA, è chiaro che l'Angelini non è mai stato dipendente ai sensi dello statuto CECA.

Agli inizi egli era stato assunto come ausiliario, categoria disciplinata da norme diverse dallo statuto.

Dal giugno 1958 il suo rapporto d'impiego era disciplinato dal cosiddetto «contratto di Bruxelles».

I principi di questo contratto, stabiliti dal regolamento APE 351, avevano molti punti in comune con lo statuto del personale allora in vigore, tuttavia lo statuto non era la fonte di diritto immediata che disciplinava il rapporto, anzi, per le questioni previdenziali non aveva alcuna rilevanza, giacché il regime previdenziale a favore del personale ausiliario era disciplinato da uno speciale regolamento (APE 1658 dell'8.

4. 1959) e per le pensioni era stato costituito un fondo speciale.

È quindi logico che l'Angelini sia stato nominato in ruolo ai sensi dell'art. 102 dello statuto del personale CEE—Euratom e non a norma dell'allegato X dello statuto CECA, che fa esplicito rinvio all' art. 93 di detto statuto e quindi ribadisce che la disciplina si applica solo agli ex dipendenti CECA.

Ne consegue che il criterio con cui è stato determinato il trattamento di quiescenza del ricorrente è inattaccabile sotto il profilo dello statuto CEE—Euratom.

2. Circa la pretesa di essere nominato in ruolo nel grado A 3, che gli sarebbe spettato in virtù del contratto di assunzione precedente e in virtù della disciplina allora vigente, in base alla quale percepiva uno stipendio pari al grado A 4, la giurisprudenza (causa 70-63), ha già stabilito che questa soluzione poteva venir adottata al massimo per gli ex dipendenti CECA, poiché essi soli erano inquadrati secondo una disciplina ben precisa.

Per i dipendenti non di ruolo, inquadrati in modo più elastico, in caso di passaggio di grado non era obbligatorio tener scrupolosamente conto del precedente inquadramento.

Anzi, in questo caso l'inquadramento si doveva determinare in base all'art. 46 dello statuto (cioè secondo le norme vigenti per le promozioni).

Anche questo principio è già stato sancito dalla giurisprudenza (causa 15-64, Racc. 1966, pag. 623 ).

In conclusione il ricorrente non può affermare che si è commesso un errore inquadrandolo — dopo il passaggio in ruolo — secondo i principi sanciti dall'art. 46. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque agito correttamente calcolando le spettanze di pensione secondo questo parametro e tenendo conto degli scatti biennali automatici.

Supposto che il ricorso fosse ricevibile, si rivelerebbe ora infondato.

III — Propongo quindi quanto segue: Il ricorso del signor Angelini va dichiarato irricevibile sotto ogni aspetto e va respinto.

Le spese saranno regolate a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, cioè ogni parte sopporterà quelle rispettivamente incontrate. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61972C0031 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 1O MARZO 1973 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , [OSCURATO:PERSONA] , Il ricorrente veniva assunto dall'Assemblea comune della Comunità carbosiderurgica il 28 maggio 1957, con la qualifica di «Conseiller adjoint auxiliaire». Il rapporto d'impiego era dapprima disciplinato da un contratto stipulato per il periodo 16 maggio 1957 — 30 giugno 1957. La scadenza del contratto veniva più volte prorogata, ma ogni volta l'amministrazione specificava che il rapporto di lavoro era retto dalle norme vigenti per il personale ausiliario. Dopo la fusione e la costituzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo, l'Angelini stipulava con il nuovo organo due contratti cosiddetti «di Bruxelles» il 26 giugno e il 6 ottobre 1958. Questo tipo di contratto poteva venir risolto unilateralmente da ciascuna delle parti con preavviso di un mese. Dopo vari aumenti di stipendio, l'Angelini, alla data del 1 o aprile 1961 percepiva una retribuzione corrispondente al grado A 4/4 della tabella prevista dallo statuto. Con decisione del 13 dicembre 1962 — e con effetto dal 1 o gennaio 1962 — a norma del titolo IX «Disposizioni transitorie e finali» dello statuto CEE—Euratom, l'Angelini veniva nominato capo divisione di ruolo e gli veniva conferito il grado A 3/2. Il 2 gennaio 1963 l'Angelini dichiarava che, a norma delle disposizioni dell'art. 104 dello statuto, egli rinunciava ai vantaggi del suo precedente inquadramento. La carriera dell'Angelini continuava nel ruolo ordinario, finché, il 1 o ottobre 1971, egli raggiungeva il settimo scatto del grado A 3. Compiuti i 65 anni il 2 gennaio 1972, veniva collocato a riposo da questa data con decisione del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo in data 6 gennaio 1972; secondo le disposizioni dello statuto, la pensione sarebbe stata versata dal 1 o febbraio. L'interessato veniva informato della decisione con lettera 28 gennaio 1972. L'8 febbraio successivo veniva comunicata all'Angelini l'entità precisa del suo trattamento di quiescenza. Il 10 gennaio l'Angelini aveva appreso che il calcolo delle sue spettanze di quiescenza sarebbe stato effettuato a norma dell'art. 48 dell'allegato VIII dello statuto, cioè calcolando una anzianità di servizio decorrente dal 16 maggio 1957. In vista del prossimo collocamento a riposo, il 4 gennaio 1972, l'Angelini scriveva al presidente del [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che il rapporto costituitosi il 26 giugno 1958 non poteva venir considerato diversamente da una assunzione in ruolo alle dipendenze della CECA, rapporto che giuridicamente era poi rimasto immutato, il che implicava che il passaggio dal grado A 4 al grado A 3 non avrebbe potuto comportare una riduzione di stipendio. Il 7 marzo 1972 il presidente del [OSCURATO:PERSONA] rispondeva che il regime applicato ai dipendenti ausiliari — cui qualche tempo è stato soggetto pure l'Angelini — non aveva alcuna relazione con lo statuto CECA. Lo stesso poteva dirsi per la disciplina APE 351 sull'assunzione di dipendenti da parte di istituzioni diverse dall'[OSCURATO:PERSONA], disciplina che tra l'altro costituisce il fondamento del provvedimento che ha posto in essere il rapporto iniziato il 26 giugno 1958. Era importante ricordare che per la pensione di vecchiaia a favore di questa categoria era stata creata una cassa speciale, retta da norme particolari, ed era stato costituito un fondo indipendente dal fondo pensioni CECA. Ciò premesso e considerando che dal 1 o gennaio 1962 l'Angelini era entrato nella categoria di dipendenti disciplinati dallo statuto CEE—Euratom, non restava che concludere che la sua pensione andava calcolata in base ai principi cui si ispira lo statuto stesso. Nemmeno il passaggio di grado (A 4/A 3) effettuato a norma dell'art. 46 dello statuto presentava irregolarità, anzi il provvedimento non poteva più venire impugnato, giacché era scaduto il termine per eventuali reclami o rimostranze. La richiesta del 4 gennaio doveva perciò venir respinta. Insoddisfatto della situazione, l'Angelini promuoveva il presente ricorso il 12 giugno 1972 chiedendo: — l'annullamento della decisione negativa del presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo opposta all'istanza del 4 gennaio 1972; — l'accoglimento delle richieste del ricorrente presentate con l'istanza del 4 gennaio 1972. I — Sulla ricevibilità [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i reclami dell' Angelini siano tardivi; all'inosservanza del termine si aggiunge poi un ulteriore motivo di reiezione: l'acquiescenza del ricorrente in data 2 gennaio 1963. 1. Inosservanza del termine d'impugnazione [OSCURATO:PERSONA] insiste sul fatto che il ricorrente già il 4 gennaio 1972 ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di calcolare la sua pensione in base allo statuto CECA e secondo uno scatto più alto del grado A 3. Il 4 gennaio costituiva quindi un termine a quo per il calcolo dei 2 mesi stabiliti per l'acquisizione del silenzio-rifiuto (art. 91 dello statuto) e tale silenzio-rifiuto avrebbe dovuto venir impugnato nei due mesi successivi, cioè entro il 4 maggio 1972. Il termine d'impugnazione — in questo caso tre mesi — non si deve calcolare dal ricevimento del provvedimento esplicito (cioè dal provvedimento del presidente del [OSCURATO:PERSONA] del 7 marzo 1972) poiché la giurisprudenza è concorde nell'attribuire a questi atti indole confermativa; quindi non sono atti lesivi e come tali impugnabili. La domanda risulta tardiva anche se si aussume come parametro la data in cui fu trasmessa la decisione, cioè il 6 gennaio 1972 o la data del ricevimento della lettera in cui si specifica l'entità del trattamento di quiescenza. Anche assumendo come base questa data, nei tre mesi successivi l'interessato non ha preso alcuna iniziativa. Questa è la considerazione che mi pare giusta e determinante. Il ricorrente sottolinea che la sua dichiarazione del 4 gennaio non costituisce un reclamo ai sensi dello statuto, giacché a questa data non esisteva alcun provvedimento impugnabile emanato dall'autorità competente. È però altrettanto inevitabile vedere in questo scritto un reclamo a norma degli artt. 90 e 91 dello statuto. Infatti già nel 1971 l'Angelini aveva tentato invano di ottenere lo stesso risultato con lettere al direttore generale dell' amministrazione del [OSCURATO:PERSONA]. Egli non ignorava quale fosse l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e prima del collocamento a riposo ha fatto un ultimo tentativo per ottenere quanto desiderava. Al termine della lettera l'Angelini dichiarava espressamente che una risposta negativa lo avrebbe costretto a compiere ulteriori passi (è evidente l'allusione al ricorso giurisdizionale). Però tutte le considerazioni che si possono trarre da questo stato di cose sono sfavorevoli al ricorrente. Anzitutto non può passare inosservato il fatto che al memorandum del 4 gennaio 1972 è immediatamente seguita una decisione esplicita, sulla quale si è fondata la comunicazione relativa all'entità del trattamento di quiescenza. Da questi provvedimenti (che si fondavano unicamente sullo statuto CEE e non lasciavano intravedere alcuna modifica nell'inquadramento) il ricorrente ha tratto la conclusione che non si è tenuto conto della sua richiesta; il contenuto degli atti equivale evidentemente ad un silenzio-rifiuto. Per questo motivo, il termine d'impugnazione di tre mesi doveva venir calcolato dalla notifica dei provvedimenti. Se però queste date sono il 28 gennaio e l'8 febbraio 1972, l'impugnazione del 12 giugno è certo tardiva, anche nel caso in cui (contrariamente a quanto ritiene il [OSCURATO:PERSONA]) si debbano concedere 10 giorni di proroga in ragione della distanza, in considerazione del luogo di residenza del ricorrente. Pur senza tener conto degli atti di cui sopra, poiché nella fase orale non è stato possibile accertare con precisione la data in cui le comunicazioni sono pervenute all'interessato, rimane la considerazione che, a norma dell'art. 91 dello statuto, trascorsi due mesi dalla presentazione del reclamo, cioè dal 4 marzo 1972, non potevano più esistere dubbi circa il silenzio-rifiuto, che quindi doveva venir impugnato entro il 14 maggio 1972, termine calcolato includendovi i 10 giorni di proroga in ragione della distanza. Che la decisione esplicita sia del 7 marzo 1972 non ha alcuna importanza per stabilire la decorrenza dei termini d'impugnazione. La giurisprudenza più recente (cause 24-69, Racc. 1970, pag. 145 , 53-70, Racc. 1971, pag. 601 ) è concorde sul fatto che tali provvedimenti hanno puramente carattere confermativo e quindi sono irrilevanti sotto il profilo dell'impugnazione; di conseguenza, non possono aver fatto scattare il termine di tre mesi. Sulla scorta del memorandum del 4 gennaio, si può solo concludere che l'impugnazione è tardiva e quindi va dichiarata irricevibile. 2. Rinuncia (acquiescenza) L'acquiescenza del ricorrente costituisce — secondo il [OSCURATO:PERSONA] — un altro motivo di irricevibilità. Anche questa eccezione mi pare fondata: è pacifico che il 2 gennaio 1963, al momento del passaggio in ruolo, l'interessato, a norma dell' art. 104 dello statuto, ha rinunciato a fruire delle clausole del contratto stipulato in precedenza. La rinuncia è categorica e non lascia dubbi circa la sua spontaneità: in effetti mai l'Angelini ha mosso obiezioni o ha formulato riserve negli anni successivi. È ovvio che, così facendo, il ricorrente si è precluso ogni possibilità di pretendere che gli fosse applicato lo statuto CECA. Per questo motivo il ricorso va respinto. 3. Per quel che riguarda il calcolo del trattamento di quiescenza in base al grado A 3, ricorderò che il calcolo si fonda sull'inquadramento del ricorrente al momento del passaggio in ruolo per effetto della decisione 13 dicembre 1962. Il ricorrente non si è mai opposto a questo inquadramento; nemmeno dopo la pronuncia della sentenza 70-63 (Racc. 1964, pag. 853) , egli ha adito la Corte, vale a dire nemmeno dopo aver appreso che vi era una sentenza che affermava i principi di cui egli avrebbe voluto usufruire. L'unica conclusione che se ne può trarre è che il provvedimento primitivo, con cui si definiva anche l'inquadramento dell'interessato, è diventato esecutivo (come è avvenuto nel caso di provvedimenti oggetto delle cause 43-64 (Racc. 1965, pag. 473) , 50-64 (Racc. 1965, pag. 809 ), 47-65 (Racc. 1965, pag. 1213) . Ma ciò — se non erro — non solo esclude che si possa chiedere una modifica dell' inquadramento con effetto retroattivo, anzi impedisce di considerare illegittimo e irrilevante il provvedimento con cui si è proceduto all'inquadramento, per trarne conseguenze quanto alla disciplina di quiescenza. Anche per questo motivo non si possono accogliere alcune pretese del ricorrente. II — Nel merito Visti i risultati dell'analisi sulla ricevibilità, pare superfluo effettuare un esame del merito della questione. Per amor di completezza passerò in rassegna anche questo punto. 1. Per quel che riguarda la pretesa di far determinare il trattamento di quiescenza secondo i canoni dello statuto dei dipendenti CECA, è chiaro che l'Angelini non è mai stato dipendente ai sensi dello statuto CECA. Agli inizi egli era stato assunto come ausiliario, categoria disciplinata da norme diverse dallo statuto. Dal giugno 1958 il suo rapporto d'impiego era disciplinato dal cosiddetto «contratto di Bruxelles». I principi di questo contratto, stabiliti dal regolamento APE 351, avevano molti punti in comune con lo statuto del personale allora in vigore, tuttavia lo statuto non era la fonte di diritto immediata che disciplinava il rapporto, anzi, per le questioni previdenziali non aveva alcuna rilevanza, giacché il regime previdenziale a favore del personale ausiliario era disciplinato da uno speciale regolamento (APE 1658 dell'8. 4. 1959) e per le pensioni era stato costituito un fondo speciale. È quindi logico che l'Angelini sia stato nominato in ruolo ai sensi dell'art. 102 dello statuto del personale CEE—Euratom e non a norma dell'allegato X dello statuto CECA, che fa esplicito rinvio all' art. 93 di detto statuto e quindi ribadisce che la disciplina si applica solo agli ex dipendenti CECA. Ne consegue che il criterio con cui è stato determinato il trattamento di quiescenza del ricorrente è inattaccabile sotto il profilo dello statuto CEE—Euratom. 2. Circa la pretesa di essere nominato in ruolo nel grado A 3, che gli sarebbe spettato in virtù del contratto di assunzione precedente e in virtù della disciplina allora vigente, in base alla quale percepiva uno stipendio pari al grado A 4, la giurisprudenza (causa 70-63), ha già stabilito che questa soluzione poteva venir adottata al massimo per gli ex dipendenti CECA, poiché essi soli erano inquadrati secondo una disciplina ben precisa. Per i dipendenti non di ruolo, inquadrati in modo più elastico, in caso di passaggio di grado non era obbligatorio tener scrupolosamente conto del precedente inquadramento. Anzi, in questo caso l'inquadramento si doveva determinare in base all'art. 46 dello statuto (cioè secondo le norme vigenti per le promozioni). Anche questo principio è già stato sancito dalla giurisprudenza (causa 15-64, Racc. 1966, pag. 623 ). In conclusione il ricorrente non può affermare che si è commesso un errore inquadrandolo — dopo il passaggio in ruolo — secondo i principi sanciti dall'art. 46. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque agito correttamente calcolando le spettanze di pensione secondo questo parametro e tenendo conto degli scatti biennali automatici. Supposto che il ricorso fosse ricevibile, si rivelerebbe ora infondato. III — Propongo quindi quanto segue: Il ricorso del signor Angelini va dichiarato irricevibile sotto ogni aspetto e va respinto. Le spese saranno regolate a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, cioè ogni parte sopporterà quelle rispettivamente incontrate. ( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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