CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 13 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello dell'Aquila aveva confermato la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un mese di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, accertato a Pescara il 14 maggio 2021. Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello dell'Aquila, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare dell'inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Pescara il 30 aprile 2019, essendo stato l'imputato controllato dagli agenti della Questura di Pescara mentre si trovava in [OSCURATO:PERSONA] n. 44. Ritenuto, per altro verso, che la Corte territoriale evidenziava che la pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi dimostrata dai suoi numerosi precedenti di polizia, che venivano correttamente richiamati nel provvedimento impugnato, che non consentivano di rivalutare il giudizio negativo formulato nei confronti del ricorrente dal Questore di Pescara (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci