CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34796/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] – condannato in primo e secondo grado per ilreato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000 – ha proposto ricorso percassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione in relazione al difettodell’elemento psicologico dedotto dalla difesa, non essendo stato considerato ilfatto che l’imputato, per far fronte alla crisi del settore automobilistico, avviò unatrattativa con due società avente ad oggetto la cessione dell’unico bene immobiledell’azienda, tentando quindi di provvedere al pagamento del debito tributario,senza tuttavia riuscirci; 2) vizi della motivazione in ordine alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sul rilievo che la Corte si sarebbe limitataa fornire una motivazione apparente e a trasporre nel provvedimento impugnatol’unico dato valorizzato al riguardo dal Tribunale, omettendo di pronunciarsi suglielementi rappresentati dalla difesa.Considerato che il ricorso è inammissibile, perché diretto a sollecitare unarivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa alsindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con leargomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata;che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi, con argomenti giuridici di merito, laddove laCorte di appello ha correttamente valorizzato che l’asserita mancata acquisizioneda parte della società di somme spettanti a titolo di “crediti verso i clienti”, non ècircostanza idonea ad escludere l’elemento soggettivo del reato;che la documentazione prodotta dalla difesa, se pure dimostra che nelbilancio al 31 dicembre 2017 tra i crediti iscritti all’attivo circolante, alla voce“crediti verso i clienti” era compreso l’importo di euro 856.400,00 per la cessionedi un immobile, peraltro di non chiara identificazione, non è sufficiente adimostrare che l’imputato potesse ragionevolmente confidare nella riscossionedelle somme dovute alla società in termini utili per il pagamento dell’imposta sulvalore aggiunto, non essendo stato sul punto allegato dalla difesa alcunelemento di prova (pag. 4 del provvedimento);che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata assoluzione perparticolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è inammissibile,in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi,laddove la Corte di merito ha correttamente valorizzato l’ingentissimoammontare dell’IVA non versata, e tenuto conto dell’assenza di successiviversamenti all’erario da parte dell’imputato in relazione al debito oggetto dicontestazione (pag. 4 del provvedimento);che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Cortecostituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi perritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione del la causa di inammissibi l i tà», al la declaratoriadell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]