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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 22601/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3052/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvoc ato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2782/2017,depositata i l 26/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n. 487/2014, emesso dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia in favore della [OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 3.090, oltre interessi e spese, a titolo di quota dovuta per i lavori di manutenzione straordinaria de lla facciata del fabbricato condominiale. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 6443/2015, accoglieva l’opposizione, dichiarando la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale in ragione della clausola compromissoria presente nel contratto d’appalto, e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

2. Avverso tale provvedimento proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo, lamentando l’illegittima applicazione nel caso di specie della clausola compromissoria, essendo oggetto del giudizio la mancata corresponsione da parte del condomino Gambardella della propria quota di riparto per le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2782/2017, accoglieva l’appello: escluso l’operare della clausola compromissoria, nel merito riteneva provati l’esistenza e l’ammontare del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] e concludeva che “va confermato integralmente il decreto n. 487/2014”.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c., 12 delle preleggi al c.c. e 1362 e ss. c.c. contenenti le disposizioni sull’interpretazione delle norme, degli atti e dei documenti nonché degli artt. 806-808 e ss. c.p.c.”: il giudice d’appello ha errato nel ritenere l’inoperatività della clausola compromissoria e, comunque, la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere appellata in quanto l’Impresa avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, correttamente l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo ha proposto appello nei confronti della pronuncia del G iudice di pace che ha declinato la propria competenza in favore degli arbitri, essendo interdetto il regolamento dicompetenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c.

L’appello – va precisato – “investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria dicompetenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi dirimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria dellacompetenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria potestas decidendi, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (così Cass. 33456/2019).

Venendo alla prima parte del motivo, va sottolineato che “in tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito; ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche” (Cass. n. 39437/2021).

Nel caso in esame l’iter logico seguito dal Tribunale è chiaro e congruamente argomentato, né è ravvisabile la denunciata violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., avendo il Tribunale dato una interpretazione plausibile della clausola (v. al riguardo Cass. n. 28319/2017).

2. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione del combinato disposto degli artt. 112, 115, 169, 190 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il Tribunale illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i documenti depositati tardivamente da controparte senza pronunciare sulla tempestiva eccezione sollevata dal Gambardella nella comparsa conclusionale”.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su documenti inutilizzabili, in quanto contenuti nel fascicolo che controparte ha ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni e poi ha sì ridepositato, ma tardivamente rispetto al termine prescritto dal comma 2 dell’art. 169 c.p.c., essendo il rideposito avvenuto sette giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale.

La censura è infondatas.

È vero che il secondo comma dell’art. 169 c.p.c. individua un termine per il rideposito del fascicolo di parte, ma – secondo la giurisprudenza di questa Corte –la perentorietà del termine entro il quale, appunto a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello (in questi termini Cass. n. 21571/2020; si veda pure Cass. n. 29309/2017).

3. Il terzo motivo contesta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., “omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”: il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che –sin dal primo grado di giudizio – il ricorrente ha eccepito la nullità ed efficacia della cessione del credito e su tale punto la controparte non ha controeccepito alcunché, mentre il Tribunale non si è pronunciato sul punto commettendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1264 e 2697 c.c.”.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha infatti implicitamente rigettato l’eccezione fatta valere dal ricorrente, laddove ha affermato che per il recupero della quota condominiale dovuta dal ricorrente “la ditta appaltatrice poteva agire direttamente nei confronti dei condomini così come espressamente previsto dall’art. 13 del contratto” d’appalto, in tal modo correttamente escludendo che si trattasse di cessione del credito, con perdita di rilievo di una sua eventuale nullità o inefficacia.

4. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso che – denunciando, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna del Gambardella al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio” – chi ede a questa Corte, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, di condannare l’Impresa controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di difesa dei tre gradi di giudizio.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi, assorbito il quarto motivo del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controric orrente , che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3052/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 106, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvoc ato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] n. 2782/2017,depositata i l 26/10/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n. 487/2014, emesso dal Giudice di Pace di Castellammare di Stabia in favore della [OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 3.090, oltre interessi e spese, a titolo di quota dovuta per i lavori di manutenzione straordinaria de lla facciata del fabbricato condominiale. [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 6443/2015, accoglieva l’opposizione, dichiarando la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale in ragione della clausola compromissoria presente nel contratto d’appalto, e revocava il decreto ingiuntivo opposto. 2. Avverso tale provvedimento proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo, lamentando l’illegittima applicazione nel caso di specie della clausola compromissoria, essendo oggetto del giudizio la mancata corresponsione da parte del condomino Gambardella della propria quota di riparto per le spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 2782/2017, accoglieva l’appello: escluso l’operare della clausola compromissoria, nel merito riteneva provati l’esistenza e l’ammontare del credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] e concludeva che “va confermato integralmente il decreto n. 487/2014”. 3. Contro la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione dell’art. 115 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c., 12 delle preleggi al c.c. e 1362 e ss. c.c. contenenti le disposizioni sull’interpretazione delle norme, degli atti e dei documenti nonché degli artt. 806-808 e ss. c.p.c.”: il giudice d’appello ha errato nel ritenere l’inoperatività della clausola compromissoria e, comunque, la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere appellata in quanto l’Impresa avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza. Il motivo è infondato. Anzitutto, correttamente l’[OSCURATO:PERSONA] F.lli Mascolo ha proposto appello nei confronti della pronuncia del G iudice di pace che ha declinato la propria competenza in favore degli arbitri, essendo interdetto il regolamento dicompetenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c. L’appello – va precisato – “investe il tribunale, ove la censura sia infondata, dell'esame del merito quale giudice dell'appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo; qualora, invece, la censura relativa alla declinatoria dicompetenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi dirimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria dellacompetenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello, così esercitando ritualmente e correttamente la propria potestas decidendi, e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (così Cass. 33456/2019). Venendo alla prima parte del motivo, va sottolineato che “in tema d'interpretazione di una clausola arbitrale, l'accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito; ne consegue che detto accertamento è censurabile in sede di legittimità solo ove la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto oppure nel caso di violazione di norme ermeneutiche” (Cass. n. 39437/2021). Nel caso in esame l’iter logico seguito dal Tribunale è chiaro e congruamente argomentato, né è ravvisabile la denunciata violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., avendo il Tribunale dato una interpretazione plausibile della clausola (v. al riguardo Cass. n. 28319/2017). 2. Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., “violazione del combinato disposto degli artt. 112, 115, 169, 190 c.p.c. e 2697 c.c., per avere il Tribunale illegittimamente utilizzato ai fini della decisione i documenti depositati tardivamente da controparte senza pronunciare sulla tempestiva eccezione sollevata dal Gambardella nella comparsa conclusionale”. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fondato la propria decisione su documenti inutilizzabili, in quanto contenuti nel fascicolo che controparte ha ritirato all’udienza di precisazione delle conclusioni e poi ha sì ridepositato, ma tardivamente rispetto al termine prescritto dal comma 2 dell’art. 169 c.p.c., essendo il rideposito avvenuto sette giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale. La censura è infondatas. È vero che il secondo comma dell’art. 169 c.p.c. individua un termine per il rideposito del fascicolo di parte, ma – secondo la giurisprudenza di questa Corte –la perentorietà del termine entro il quale, appunto a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello (in questi termini Cass. n. 21571/2020; si veda pure Cass. n. 29309/2017). 3. Il terzo motivo contesta, in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c., “omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”: il Tribunale ha omesso di considerare il fatto che –sin dal primo grado di giudizio – il ricorrente ha eccepito la nullità ed efficacia della cessione del credito e su tale punto la controparte non ha controeccepito alcunché, mentre il Tribunale non si è pronunciato sul punto commettendo violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 1264 e 2697 c.c.”. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha infatti implicitamente rigettato l’eccezione fatta valere dal ricorrente, laddove ha affermato che per il recupero della quota condominiale dovuta dal ricorrente “la ditta appaltatrice poteva agire direttamente nei confronti dei condomini così come espressamente previsto dall’art. 13 del contratto” d’appalto, in tal modo correttamente escludendo che si trattasse di cessione del credito, con perdita di rilievo di una sua eventuale nullità o inefficacia. 4. Il rigetto dei primi tre motivi comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso che – denunciando, in relazione all’art.360, n. 3 c.p.c., “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna del Gambardella al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio” – chi ede a questa Corte, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso, di condannare l’Impresa controricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di difesa dei tre gradi di giudizio. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi, assorbito il quarto motivo del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controric orrente , che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
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