CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di MASSA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale ha depositato memoria, alla quale si è riportato, e nota spese; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla memoria già depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Massa, in sede d'appello, ha riformato, in senso assolutorio, la decisione del Giudice di Pace di Massa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di minaccia. 2. La difesa articola due motivi. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 612 cod. pen., lamenta che il giudice d'appello ha escluso la natura intimidatoria delle frasi rivolte dall'imputato al suo assistito, nonostante con le stesse fosse stato prospettato un danno ingiusto per la vittima, idoneo a cagionare un profondo turbamento nella stessa. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che il giudice di secondo grado, ritenute inattendibili le dichiarazioni rese dalla madre della vittima e dalla convivente dell'imputato, in quanto testi «portatori d'interessi contrapposti», ha attribuito rilievo a quelle rese dall'imputato in merito al vano tentativo dello stesso di riprendere i rapporti con la vittima, con la quale era intercorsa una relazione amicale, sollevando il dubbio in merito all'effettiva volontà intimidatoria delle frasi incriminate e, pertanto, formulando la decisione assolutoria ai sensi del comma 2 dell'art. 530 cod. proc. pen. 3. In sede di memoria difensiva, ribadite le censure formulate nel ricorso, la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 606, comma 2- bis, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 111 Cost. nella parte in cui non consentono il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado d'appello nel procedimento per i reati di competenza del giudice di pace anche per vizi della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata non merita censura. 2. Infondata è la questione di legittimità costituzionale, sulla quale la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati di competenza del giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione, in quanto, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali, al legislatore domestico è riconosciuto il potere di differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, risultando, peraltro, ragionevole una differente modulazione di accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità cui non seguano sanzioni detentive (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417).2.1 Invero, si legge nella motivazione della sentenza citata, il "giudice delle leggi" ha ricordato che «il ricorso per cassazione per violazione di legge [è] l'unico rimedio innpugnatorio costituzionalmente imposto» (Corte Cost. n. 26 del 2007), sicché «oltre tale soglia è rimessa alla discrezionalità del legislatore la modulazione della disciplina delle impugnazioni, cui è consentito di differenziarla in ragione della natura e dell'oggetto del tipo di procedura, purchè, ovviamente, nel rispetto del consueto limite della ragionevolezza», non riscontrandosi «vincoli convenzionali che contraddicano tali conclusioni». 2.2 Ancora, nella citata pronuncia si sottolinea che la giurisprudenza convenzionale si è costantemente espressa nel senso di rimettere agli Stati contraenti la facoltà di determinare non solo le modalità per l'esercizio del diritto di riesame presso una giurisdizione superiore, ma altresì i motivi per i quali può essere esercitato (ex multis Corte EDU Krombach c. Francia, 13/2/2001; Corte EDU Galstyan c. Armenia, 15/11/2007; Corte EDU Patsouris c. Grecia, 8/1/2009), così affermando principi che «a maggior ragione valgono in riferimento ad una procedura, come quella per i reati di competenza del giudice di pace, che già prevede un doppio grado di giudizio di merito, discutendosi dunque esclusivamente dei limiti imposti all'accesso all'ulteriore grado di legittimità». 2.3 Di qui, l'infondatezza della denunziata violazione del diritto di difesa ad opera dell'art. 39- bis d.lgs. n. 274/2000 e dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., posto che le forme di esercizio del diritto d'impugnazione possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che il limite posto non può ritenersi lesivo del parametro secondo cui i vizi della motivazione sono variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono. 2.4 Non ricorre neanche la denunziata violazione dell'art. 111 Cost., atteso che la mancanza o apperenza della motivazione integra il vizio di violazione di legge, deducibile, solo qualora si limiti ad affermare di condividere o meno la sentenza di primo grado senza confutare in alcun modo le ragioni esposte nell'atto di appello, così determinando «l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità» (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406). 3. I motivi di ricorso sono entrambi infondati. Entrambi vertono sull'idoneità del compendio probatorio a dimostrare la veridicità della versione offerta dalla vittima e, dunque, sull'idoneità delle frasi, a questa rivolte, a configurare il delitto di minaccia. I --v4. Elemento essenziale del delitto di minaccia è la limitazione della libertà psichica della vittima mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dal colpevole. Se è vero che non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima, bastando - poiché si tratta di reato di pericolo - la sola attitudine a intimorire, tuttavia è indispensabile che il male ingiusto possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 51246 del 30/09/2014, Marotta, Rv. 261357). 5. Nella vicenda che ci occupa, il giudice d'appello, inquadrata la vicenda nel più ampio contesto del rapporto di pregressa amicizia esistente tra le parti, ha ripercorso l'episodio. 5.1 La parte offesa, in occasione di un colloquio telefonico intercorso con [OSCURATO:PERSONA], compagna dell'imputato, riferiva alla stessa di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in una località vicina al luogo di residenza della coppia. La donna, preoccupata dalla possibilità che il proprio compagno avesse incontrato una ex fidanzata, avviava una discussione con il [OSCURATO:PERSONA] che, esasperato dal litigio, telefonava al [OSCURATO:PERSONA] per chiarire la vicenda e rimproverare lo stesso di aver narrato una circostanza non vera. 5.2 Dalle dichiarazioni rese dai testi, ma anche dall'interrogatorio reso dall'imputato, risultava che, effettivamente, nel corso della telefonata i toni si erano accesi. In proposito, mentre la madre dell'imputato, ribadito il contenuto del colloquio riferito dalla vittima, confermava lo stato di prostrazione e paura in cui era caduto il figlio alle parole del [OSCURATO:PERSONA], diversamente, la compagna di quest'ultimo sminuiva la portata del colloquio telefonico tra i due, non solo escludendo la pronuncia di alcune frasi riportate dalla vittima («ti rovino, ti faccio fuori, dove sei?, ti vengo a picchiare»), ma anche giustificando il tono di altre («sei stronzo, ma ti faccio bianco») in ragione del rapporto di amicizia e confidenza tra i due. Lo stesso imputato, interrogato sul punto, ammetteva che, preso dalla rabbia e dallo sfinimento per la lite con la compagna, aveva rivolto alla vittima frasi «offensive e colorite», certo di non generare nella stessa alcun timore, considerato il rapporto di amicizia che li legava. 5.3. Risultava, ancora, che tra l'imputato e la vittima, subito dopo il litigio telefonico, erano intercorsi tf-a--i—dge—i-i-ti-gaftt-i numerosi messaggi, i cui screenshot riscontravano, per un verso, il vano tentativo dell'imputato di riprendere un dialogo pacifico con la vittima; per altro verso, il rifiuto di quest'ultima di ritornare sui suoi passi sia a causa del turbamento conseguito alle minacce ricevute, sia a causa del malinteso che si era determinato con la compagna, situazione che non gli lasciava la possibilità di fare «finta di niente», così, sostanzialmente dimostrando di non avere affatto inteso, né patito come riferibili, in maniera esplicita, chiara ed inequivocabile, a un male ingiusto, le frasi a lui rivolte, ma piuttosto sottolineando di essererisentito per la lite intercorsa con la compagna a seguito di quanto alla stessa riferito dall'imputato. 6. A fronte dì tale compendio istruttorio, i giudici d'appello hanno ritenuto il mancato superamento del dubbio in ordine al tenore intimidatorio delle frasi pronunciate dall'imputato nei confronti della vittima in considerazione del rapporto di amicizia e conoscenza tra i due e tenuto conto dei condizionamenti esterni (se fosse dipeso da lui, «avrebbe fatto finta di niente») addotti della vittima a sostegno del rifiuto ad un incontro chiarificatore con il [OSCURATO:PERSONA]. 7. Dalle su esposte argomentazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione, in favore dell'imputato, delle spese sostenute nel presente grado di giudizio che si liquidano come in dispositivo indicato. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] )L1 C--) DEPOSITATO Irki CANCELLERIA 0 2 Z026 S" ‘)(1fk.1