CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16302/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell’ABRUZZO - L'AQUILA n. 269/2017depositata il 29/03/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava dinanzi alla CTP di Chieti l'avviso di accertamento n. TAZ021400939/2014 (per l’a.i. 2011), con il quale l’Agenzia delle entrate accertava in capo alla medesima una maggiore IRAP pari ad euro 8.586,00 ed una maggiore IVA pari ad euro1.083.779,00, oltre accessori. 1.1. La CTP, con sentenza n. 96/05/2016 emessa il2.11.2015 e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglieva parzialmente il ricorso. In particolare, essa riteneva fondata la pretesa della società quanto alle operazioni considerate soggettivamente e oggettivamente inesistenti dall'[OSCURATO:PERSONA], avendo questa basato l'accertamento soltanto su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza fornire elementi sufficienti a far ritenere che la società, quale destinataria delle fatture, sapesse o dovesse sapere che le operazioni rientravano in una frode commessa dall’emittente e da altri operatori a monte della catena delle cessioni. 2. Proponevano appello, in via principale, l’Agenzia e, in via incidentale, la società. 2.1. La CTR dell’Abruzzo, con la sentenza in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello principale, rigettando l’incidentale. Segnatamente motivava come segue: -in punto di ammissibilità del ricorso, va disattesa l'eccezione di tardività dell'appello principale. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, richiamato dall'art. 53, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'atto d'appello si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della consegna dell'atto all'Ufficio postale (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004). Dalla documentazione versata in atti, l'atto d'appello risulta spedito per la notifica attraverso la consegna del plico all'Ufficio postale di Chieti in data 10 ottobre 2016 e non, come ritenuto dall'appellata, in data 11 ottobre 2016. Di conseguenza, tenuto conto che la sentenza è stata pubblicata in data 8 marzo 2016, considerando il periodo di sospensione feriale dei termini, il termine lungo di sei mesi per la proposizione dell'appello previsto dall'art.327 c.p.c. scadeva domenica 9 ottobre 2016, con conseguente proroga di diritto della scadenza [a]l giorno successivo (10 ottobre 2016) ex art. 155, comma 4, c.p.c. Ne consegue la tempestività dell'atto d'appello spedito per la notificazione il 10 ottobre 2016; -nel merito, in caso di frodi carosello, non è sufficiente, ai fini della dimostrazione dell'estraneità della società, la circostanza che questa ha acquistato con IVA e rivenduto con IVA […. Q]uando l'Amministrazione accerta, sulla base di deduzioni logiche di ragionevole probabilità (non necessariamente di certezza), gli indizi della sussistenza di una tale frode, tali indizi sono sufficienti a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa dell'Amministrazione, che deve ritenersi provata. Si sposta allora sul contribuente l'onere di provare documentalmente, nei modi indicati dalla legge, la spettanza della detrazione […] e la sua buona fede […] ovvero di essersi trovato nella situazione di oggettiva inconoscibilità della natura fittizia del proprio fornitore, nonché delle pregresse operazioni fraudolente intercorse tra il cedente ed i precedenti fornitori […]. [L]’[OSCURATO:PERSONA] ha fornito idonei elementi probatori circa la natura di "cartiere" delle società collocate a monte della serie di cessioni, con la conseguenza che spettava alla società contribuente, che con tali società aveva intrattenuto rapporti commerciali, fornire la prova contraria che il suo fornitore (la [OSCURATO:SOCIETA].) non era un mero soggetto (fittiziamente) interposto, [che esso] non era un soggetto non operativo e sconosciuto al fisco[,] che le operazioni con essa erano state "realmente" concluse e che le trattative con tale società erano state svolte in buona fede, ritenendo incolpevolmente che i prodotti acquistati fossero effettivamente rifornit[i] da essa. [Ai sensi degli artt. 51 e 54, comma 2, nn. da 1) a 4), d.P.R. n. 633 del 1972,] nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla società appellata, non era necessaria la prova documentale per fondare l'accertamento di indetraibilità dell'IVA, avendo l'Amministrazione legittimamente fondato il suo potere impositivo sulla base di dati raccolti all'esito ad un'attività d'indagine […]. [L]'Amministrazione, come risulta dal processo verbale di constatazione, fonda la sua pretesa tributaria sullo scambio della merce, ricostruito tramite controlli incrociati con la [OSCURATO:PERSONA], dai quali emerge che: [… segue l’analisi egli esiti di tali controlli]. Si tratta, ad avviso del Collegio, di una serie di "elementi" che […] hanno consentito all'[OSCURATO:PERSONA] di stabilire l'esistenza di detrazioni non spettanti […]. A fronte di tale prova legittimamente acquisita in via presuntiva, il [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna prova contraria […]. Una serie di elementi gravi, precisi e concordanti […] e il mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte dell'appellata inducono il Collegio a ritenere avvalorata la presunzione dell'[OSCURATO:PERSONA] ovvero che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non fosse in buona fede ovvero non fosse all'oscuro della natura fittizia della società cartiera e delle operazioni con la stessa effettuate […]. [L]a fondatezza del primo motivo d'appello induce a ritenere fondato anche il secondo motivo ad esso connesso dal punto di vista logico, con il quale l' Agenzia delle entrate afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe immotivatamente ritenuto infondati i rilievi dell'Ufficio in ordine alla non detraibilità dei costi di trasporto merci dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. alla [OSCURATO:SOCIETA]. Ed, invero, [da]gli accertamenti effettuati e non specificamente contestati, emerge che, nonostante le fatture del vettore [OSCURATO:PERSONA], il trasporto non era mai stato effettuato. La stessa società contribuente nel processo verbale del 3 marzo 2014 ammette che “tutte le forniture avute dalla [OSCURATO:SOCIETA]. […] non sono transitate nel suo magazzino”. 3. Propone ricorso per cassazione la società con due motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso. La società illustra ulteriormente le proprie ragioni, anche in replica argomenti dell’Agenzia nel controricorso, giusta memoria telematica data 14.9.2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. co. 1° n. 3 per falsa applicazione dell'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 546/92, dell'art. 51 in combinato disposto con l'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 546/92 che rinvia all'articolo 327 del c.p.c. e, infine. dell'art. 16 del D.Lgs. 546/92, relativamente al rigetto dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'atto di appello [principale dell’Agenzia] per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 96105/2016 della CTP di Chieti”. 1.1. “[L]’Ufficio ha provveduto alla spedizione dell'atto di appello a mezzo del servizio postale solo in data 11 ottobre 2016 (dunque oltre i termini, che scadevano il giorno 10 ottobre 2016), come si evince dall'allegato n. 2 alle controdeduzioni della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (doc. n. 4 all. 8). Da tale documento (‘Esito della spedizione’ della racc. n. 14891835789-7), risulta chiaramente che la presa in carico da parte dell'Ufficio postale è avvenuta solo in data 11.10.2016 e non in data 10.10.2016 come affermato erroneamente dalla CTR”. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. co. 1° n. 3 per falsa applicazione dell'art. 54 DPR 633 nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la distribuzione dell'onere della prova in materia di accertamento dell'IVA”. 2.1. “[L]a CTR ha erroneamente ritenuto sussistere nel caso di specie il fenomeno delle cosiddette ‘frodi carosello’”; “l'Ufficio è stato ‘abile’ nel far ricadere l'intera questione su una presunta ‘frode carosello’, che però non può assolutamente raffigurarsi nel caso di specie, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in perfetta buona fede […]. La stessa Lombardi non era assolutamente a conoscenza delle operazioni poste in essere dalla Sator e, cosa ancor più importante, la odierna ricorrente non ha tratto alcun beneficio economico da tali operazioni”. “Le violazioni avvenute ‘a monte’ […] risultano del tutto sconosciute ed ininfluenti alla ricorrente”. “[L]'unica fattispecie di responsabilità in capo al fornitore dell'esportatore abituale è quella connessa all'effettuazione di operazioni senza pagamento del tributo in mancanza della dichiarazione d'intento (primo periodo del comma 3, dell'articolo 7, D.Lgs. 471/1997), e non anche laddove la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata”. “È stata la [OSCURATO:SOCIETA] che avrebbe presentato la (falsa) dichiarazioni d'intento al suo fornitore ([OSCURATO:PERSONA])”. In ipotesi di “una pur inconsapevole partecipazione della ricorrente ad un illecito carosello”, “l'impresa inconsapevole non deve subirne le conseguenze”. “[S]econdo la ricostruzione schematica effettuata dall’Agenzia delle entrate, se la [OSCURATO:SOCIETA]., ha presentato una falsa dichiarazione d'intento al suo fornitore, l'IVA è dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. “[L’]Ufficio ha motivato l’accertamento con il solo riferimento alle risultanze di un immotivato verbale di constatazione”. “Ad avvalorare quanto sinora affermato”, in punto di utilizzo, da parte dell’Ufficio, di mere presunzioni, “vi è [anche] la decisione del Tribunale Penale di Vasto in composizione monocraticaresa in data 14.11.2016 con sentenza n. 74/2016 resa nel procedimento penale n. 384/14 RGNR […] che ha trattato gli aspetti penali della contestazione avanzata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”. 3. Il primo motivo è inammissibile e comunque manifestamento infondato. 3.1. Esso è inammissibile a misura che, a fronte del puntuale accertamento della CTR, dinanzi alla quale la questione della tempestività della notificazione dell’appello era già stata sollevata, circa l’essere stata richiesta dall’A.F. la notifica a mezzo del servizio postale in data 10.10.2016 mediante consegna del relativo piego (come visto, infatti, leggesi in sentenza: “Dalla documentazione versata in atti, l'atto d'appello risulta spedito per la notifica attraverso la consegna del plico all'Ufficio postale di Chieti in data 10 ottobre 2016”), oppone che l’“‘esito della spedizione’ della racc. n. 14891835789-7” attesterebbe che la “presa in carico da parte dell’Ufficio postale [sarebbe] avvenuta solo in data 11.10.2016”, senza, in violazione dei principi di precisione, né riprodurre, o quantomeno descrivere, il documento di cui si tratta, né render conto della coincidenza del giorno della presa in carico rispetto al giorno della consegna. 3.2. Il motivo, anticipavasi, è comunque manifestamente infondato, a misura che si focalizza sul giorno della presa in carico da parte dell’Ufficio postale, anziché unicamente su quello della consegna al medesimo, quest’ultimo soltanto essendo rilevante - in ossequio a Corte cost. n. 477 del 2002 e Corte cost. n. 28 del 2004, correttamente invocate dalla CTR - ai fini dell’osservanza del termine perentorio gravante sul richiedente la notifica (giacché la materiale lavorazione della spedizione costituisce attività dell’Ufficio postale, sottratta al controllo di costui). 3.3. L’infondatezza del primo motivo, vertito in rito, che ne occupa, votato pertanto al rigetto, consente di rilevare esser stato ritualmente introdotto dall’Agenzia il giudizio d’appello, con conseguente esclusione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 4. Ferma, per l’effetto, altresì l’efficacia devolutiva del ricorso per cassazione, l’ulteriore delibazione dello stesso è tuttavia in concreto impedita dal priore rilievo officioso, nuovamente in rito, della non integrità del contraddittorio rispetto ai soci in presenza di contestazione avanzata da società di persone, qual è la contribuente, (anche) di una ripresa riguardante un’imposta diretta, qual è l’IRAP, accertata in avviso in uno all’IVA. 4.1. A fronte, infatti, della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], costituita nella forma di società in accomandita semplice, non risulta esser stato integrato il contraddittorio, già in primo grado, nei confronti dei relativi soci. 4.2. Al riguardo, in generale, vale l’insuperato insegnamento a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330-01, a tenore del quale “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”. 5. In definitiva, rigettato il primo motivo, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, cod. proc. civ., deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio: donde la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con rimessione degli atti al primo giudice, per la rinnovazione del giudizio stesso in osservanza dell’integrità del contraddittorio ed altresì per la definitiva regolazione tra le parti delle spese, comprese quelle del presente grado di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso. Conseguentemente, pronunciando sul ricorso, rilevata la nullità