CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 23969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22920/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 52P20 A345J, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (AQ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Pescara, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, ed ivi elettivamente domiciliato, L.go Madonna n. 73, presso lo stu- dio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. c.f. RTCLSS66H l 1 G482K, pec avva- lessioritucci @ puntopec.it, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso, il quale agisce in proprio e quale erede della genitrice, [OSCURATO:PERSONA], c.f. L TTCML29D62A345U, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.04. I 929, e deceduta in [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ogni comunicazione, avviso o notificazione di legge all’indirizzo pec dianzi indicato. Ricorrente contro Comune di Pescara (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Sindaco p.t. avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] co [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) dell’Avvocatura comunale (dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge ai seguenti recapiti: [OSCURATO:TELEFONO]; P.E.C.: avvmarcodefla- [OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliato nella [OSCURATO:PERSONA] – Avvocatura, in Pescara alla P.zza Italia n. 1, ed al suindicato indi- rizzo di posta elettronica certificata del difensore, giusta procura ri- lasciata in calce (su foglio separato) al presente controricorso come per legge, ed in virtù di Delib. G.C. n. 646 del 17 settembre 2021. controricorrente avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 155/2021 depositata il 02/02/2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo aver respinto con sentenza non definitiva n° 1094/2012 l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal convenuto Co- mune di Pescara, il tribunale di quella città – decidendo nel merito –con sentenza definitiva n° 206/2016 rigettava la domanda di Be- rardino [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere dall’Ente territoriale il risarcimento del danno subito a seguito dell’occupazione/trasformazione illegittima di una porzione del loro fondo, censito al CT del Comune predetto al foglio 7, mappale 371, di circa 141,75 mq, avvenuta a seguito della realizzazione del mar- ciapiedi della [OSCURATO:PERSONA]. Osservava il primo giudice che il danno derivante dall’occupazione illegittima non era in re ipsa e che gli attori non avevano allegato, né provato, un pregiudizio patrimoniale ulteriore rispetto alla sem- plice occupazione abusiva. Proposto appello avverso tale decisione, la Corte di L’Aquila la con- fermava con sentenza n° 155 del 2 febbraio 2021. 2.- Per la cassazione di quest’ultima decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della madre, [OSCURATO:PERSONA], affidando il gravame a cinque mezzi. Il Comune di Pescara conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e, nel merito, per la sua reiezione.Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camera- le ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Nessuna delle parti ha depositato la memoria prevista dall’art. 380- bis.1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Col primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione degli artt. 112 e 277 cpc, in relazione all’art. 360 n° 3, 4 e 5 cpc. Deduce che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ri- sarcitoria per equivalente; che la Corte non ha considerato che essi appellanti avevano coltivato in giudizio la sola domanda risarcitoria per la perdita del bene, formulata nelle conclusioni sub lettera a), senza, dunque, riproporre quella per l’occupazione illegittima, for- mulata sub lettera b): donde il mancato esame da parte della Corte di un fatto decisivo, ossia l’occupazione usurpativa da parte della PA, la trasformazione del fondo e la volontà abdicativa espressa dai proprietari. 4.-Il motivo è infondato. È vero che nella parte motiva vera e propria della sentenza (pagine 8–10) non vi è alcun riferimento alla domanda risarcitoria concer- nente il danno per equivalente correlato alla perdita del terreno. Nondimeno, non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la de- cisione presa dal giudice sia desumibile dall’impostazione comples- siva della sentenza (Cass. 24155/2017). Nella fattispecie, la Corte – pur non disattendendo espressamente la domanda risarcitoria proposta – l’ha comunque respint a, osser- vando che il reliquato di terreno era fuori dalla recinzione, con la precisazione che tale circostanza faceva presumere che gli attori fossero ad esso disinteressati. 5.- Col secondo mezzo il ricorrente si duole della “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 183 e 277 cpc” . Premesso che il Comune convenuto aveva riconosciuto che i pro- prietari avevano avviato, dopo l’inizio dei lavori, una trattativa in- formale volta alla cessione della striscia di terreno e che l’Ente ter- ritoriale aveva concluso chiedendo la propria condanna a pagare euro 7.800,00, il tribunale e la Corte avevano rigettato in toto la domanda attorea, aderendo alle conclusioni del Comune illegitti- mamente modificate all’esito dell’istruttoria, con le quali l’Ente ter- ritoriale aveva chiesto la totale reiezione delle domande dei pro- prietari, passando così dal riconoscimento del diritto ad ottenere un risarcimento di euro 7.800,00alla negazione totale di ogni pretesa. 6.-Il mezzo – che denuncia, da un lato, un’omessa pronuncia (vio- lazione dell’art. 112 cpc) e, dall’altro, la pronuncia del giudice su domande illegittimamente modificate (violazione degli artt. 183 e 277 cpc) –non può essere condiviso. In primo luogo, si osserva che il vizio di omessa pronuncia è sussi- stente solo nel caso in cui il giudice abbia pretermesso una o più domande di merito e non, invece, quando abbia omesso di pronun- ciarsi su una o più eccezioni processuali (Cass. 1876/2018).Secondariamente, quanto alla violazione degli artt. 183 e 277 cpc, non è nemmeno vero che le originarie domande rassegnate dal Comune siano state modificate all’esito dell’istruttoria processuale. Infatti, sol che si esaminino le conclusioni rassegnate dal Comune in comparsa e quelle rese all’udienza di precisazione del 13 gennaio 2015 (trascritte dallo stesso ricorrente alle pagine 19-20 del ricor- so), si può agevolmente constatare che l’Ente territoriale, pur con forma diversa, ha sempre chiesto la reiezione delle pretese attoree e, in subordine, la quantificazione della somma da pagare in misura inferiore rispetto a quella pretesa in citazione. In conclusione, le violazioni denunciate col mezzo in esame sono insussistenti. 7.- Col terzo motivo , rubricato ancora “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 112, 183 e 277 cpc” , il ricor- rente lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronun- ciarsi in ordine all’eccezione di inammissibilità del documento pro- dotto dal Comune dopo lo spirare dei termini istruttori, consistente in un “ Atto di assoggettamento a vincolo per l’edilizia ” del luglio 1972, col quale l’originario proprietario del terreno, [OSCURATO:PERSONA], quale venditore, e [OSCURATO:PERSONA], padre dell’attore, quale acqui- rente, si erano dati atto che la porzione di terreno distinta dalle particelle 767 e 371 avrebbe dovuto essere ceduta al Comune di Pescara per l’ampliamento della sede stradale. 8.-Il mezzo non ha pregio.Ancora una volta, va ribadito – come già detto in occasione dell’esame dei precedenti motivi –che il vizio di omessa pronuncia è insussistente sia nell’ipotesi in cui la decisione presa dal giudice sia desumibile dall’impostazione complessiva della sentenza (Cass.24155/2017), sia quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi su un’eccezione processuale (Cass. 1876/2018). In ogni modo, la Corte, nel riassumere le difese del Comune, ha dato atto che l’asservimento dell’area emergeva già dalla prima ctu e che il reliquato era situato al di fuori della recinzione degli attori. Pertanto, come si desume dalla semplice lettura della sentenza del- la Corte d’appello, quest’ultima non ha fondato la propria decisione sul documento prodotto dal Comune e meglio descritto nel mezzo in esame, ma ha basato il rigetto dell’impugnazione sul rilievo della mancanza di prova del danno, non desumibile nemmeno in via pre- suntiva e, anzi, escluso proprio dalla prima delle tre ctu espletate in corso di giudizio, dalla quale era emerso che il pezzo di terreno era posto al di fuori del perimetro recintato della proprietà attorea: cir- costanza che comprovava il disinteresse allo sfruttamento del bene. 9.- Con la quarta doglianza , rubricata “ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferi- mento agli artt. 2043 cod. civ., 2058 cod. civ. – 2697 cod. civ. e 1 (Protezione della proprietà) Protocollo addizionale alla Convenzione EDU ”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia statuito sulla domanda ri- sarcitoria per equivalente formulata sulla base dell’occupazione usurpativa, così confondendo il danno da occupazione illegittima con quello da perdita del cespite derivante dalla irreversibile tra- sformazione di esso e dalla conseguente volontà abdicativa dei proprietari. 10.-Il motivo è inammissibile. Com’è noto, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 360 n° 5 cpc com- porta che il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di di- scussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. Su 8053/2014). Nulla di tutto questo è avvenuto nel paragrafo (pagine 24-27) dedi- cato al motivo in esame, nel quale, infatti, non è stato indicato un fatto storico decisivo e controverso inter partes il cui esame è stato omesso dalla Corte, poiché la ricorrente si duole, in realtà, dell’omesso esame della propria domanda risarcitoria, dunque della violazione dell’art. 112 cpc. In ogni caso, come si è già detto scrutinando il primo motivo, la Corte non ha affatto omesso di esaminare la domanda risarcitoria del ricorrente, ma l’ha disattesa sul rilievo che il residuato di terre- no fosse esterno alla recinzione e sulla conseguente mancanza di interesse degli attori allo sfruttamento di esso. 11.- Col quinto motivo , intitolato “ violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 324, 340 e 91 c.p.c. ”, lamenta che la Corte abbia omesso di considerare che il tribunale, nell’emettere la sentenza non definitiva, non aveva solo respinto l’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal Comune, ma aveva anche emesso una statuizione di merito, predicando la nullità del provve- dimento contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la carenza del potere espropriativo, l’illegittima occupazione del fondo e la permanente illiceità del bene realizzato: statuizione che non era stata impugnata dall’Ente territoriale, nonostante la riserva d’appello espressa sulla sentenza non definitiva. 12.-Anche questo motivo è da disattendere. Il giudicato interno, infatti, può formarsi soltanto su un capo auto- nomo della sentenza che risolva una questione dotata di una pro- pria individualità ed autonomia, sì da integrare una decisione del tutto indipendente, e non anche in ordine ad una mera argomenta- zione, anche quando la stessa sia utile a risolvere questioni stru- mentali all'attribuzione del bene controverso (Cass. 8305/2023). Ora, per come trascritta in motivo, la sentenza non definitiva ha semplicemente stabilito che la nullità del decreto contenente la di- chiarazione di pubblica utilità dell’opera comporta la totale carenza del potere ablativo della PA, donde l’illegittimità ad origine dell’occupazione e l’illiceità permanente dell’opera realizzata, con la conseguenza che il risarcimento del danno deve essere commisura- to al valore pieno del terreno occupato. Come è dato vedere, dunque, la Corte non ha affatto affrontato una questione autonoma, ma ha preso in considerazione gli effetti dell’annullamento del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità al solo fine di rimettere la causa in istruttoria e di disporre una terza consulenza, in ragione degli esiti contraddittori delle pri- me due stime: questione che è la medesima presa in considerazio- ne nella sentenza definitiva, dove, ad istruttoria terminata, la Corte ha ritenuto non sussistente il danno reclamato dagli attori. Tale conclusione è stata assunta in modo del tutto legittimo e sen- za contraddire ad un preteso giudicato contenuto nella sentenza non definitiva, posto che la preclusione per effetto del giudicato so- stanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato "il bene della vita" preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo, pur se essa risolva que- stioni giuridiche strumentali rispetto all'attribuzione del bene con- troverso (Cass. Su 7454/2020). Solo a queste condizioni può valere il principio secondo cui il giudi- cato si forma su (e la sua autorità copre) tutto ciò che abbia forma- to oggetto della decisione, compresa la soluzione di questioni costi- tuenti antecedente logico necessario e presupposto essenziale della decisione medesima, con esclusione delle enunciazioni puramente incidentali. 13.- In conclusione il ricorso va respinto e il ricorrente va condan- nato alla rifusione delle spese del presente grado in favore del Co- mune, per la cui liquidazione – fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 31.900,00) –si rimanda al dispositivo che segue. Raddoppio del contributo a carico