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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15888/2026

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vv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al ricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G.

Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova recante il n. 187/2024 epubblicata in data 9.2.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 26.8.2019 [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Massa, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: di essere unaazienda agricola che svolgeva attività vinicola e olivicola con produzione in locodel vino [OSCURATO:PERSONA]; di avere subito nelle date del 10-11-12-27-28.11.2012 esuccessivamente del 5-6.11.2014, a causa di tempeste con forte vento e pioggeabbondanti, danni di carattere patrimoniale dovuti alle ingenti masse di acquemeteoriche scese dal crinale della collina; che si erano danneggiati la strada diaccesso alla proprietà, i terrazzamenti, i muretti a secco e i tornanti componentila strada, nonché gli edifici costituenti l’azienda agricola; di avere stipulato lapolizza denominata AgriLiguria n. 41110542 in data 27.1.2012 con la compagniaconvenuta; - che le parti, per dare esecuzione agli accordi, avevano procedutoad iscrivere il procedimento rg.VG. 27/2017, relativamente alla stima dei danni,proposto ex art. 810 c.p.c. secondo la procedura prevista contrattualmenteall’art.

SN. 2 del contratto; che la perizia contrattuale azionata non aveva portatoad alcuna liquidazione d’indennizzo ed anzi la società assicuratrice avevaformulato istanza di sostituzione del terzo perito nominato dal Tribunale; che lanuova perizia contrattuale non era mai stata sottoscritta dal perito di partequantum e le modalità di liquidazione.

Chiese quindi la condanna dellaNumero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G.

Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento di tuttii danni subiti nelle suddette date, in virtù del predetto contratto di assicurazione,oltre i danni subiti dai mezzi in comodato alla società e di proprietà di terzi, oltrealle spese d’intervento necessarie ed urgenti ex art. 1914 c.c.Si costituì in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare,il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto assicurativoAgriLiguria n. 41110542 era stato sottoscritto da altro soggetto giuridico, [OSCURATO:SOCIETA].

Nel merito, chiese il rigetto delle domande attoree, inquanto infondate.Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale società costituita nel2008 a seguito della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il Tribunale, istruita la causa attraverso produzioni documentali e provetestimoniali, con sentenza n. 787/2022 rigettò le domande attoree,condannando [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla rifusione delle spese.Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;[OSCURATO:SOCIETA]. resistette.

Con sentenza del 9.2.2024, la Corte d’appello diGenova rigettò il gravame.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito.In data 4.2.2025 è stata esitata proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., del seguente tenore letterale: “la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi i seguenti profili diinammissibilità/improcedibilità dello stesso:N. 8936/24 R.G.

Numero registro generale 8936/2024Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026il ricorso appare, innanzi tutto, improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente non ha prodotto, nel termine perentorioprevisto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato, chela stessa parte ricorrente dichiara espressamente esserle stato notificato,asseritamente in data 11 febbraio 2024, corredata dalla relata di notifica; siprecisa che il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre 60 giorni primadella notificazione del ricorso (pubblicazione in data 9 febbraio 2024; notifica delricorso in data 11 aprile 2024); detta relazione di notificazione non risultaprodotta neanche dalla controparte, rimasta intimata;il ricorso appare, altresì, inammissibile per difetto di procura speciale deldifensore di parte ricorrente, in violazione dell’art. 365 c.p.c.: la procura prodotta(e notificata unitamente al ricorso) risulta conferita per l’impugnazione della«sentenza n. 467 del 26 aprile 2021 – RG 402/2017 della Corte di Appello diGenova», mentre la sentenza impugnata è la n. 187 del 9 febbraio 2024 dellaCorte d’appello di Genova, emessa nel procedimento iscritto al n. 66 del 2023del R.G.”.La ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione (27.2.2025) poi unaseconda memoria il 24.3.2025; quindi, fissata l’odierna adunanza camerale, hadepositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanzaentro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata il24.3.2025.Numero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G.

Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026Gli atti consentiti alla parte nel giudizio di legittimità sono solo quelli previstidalla legge; nel caso di giudizio accelerato ex art. 380-bis c.p.c. è consentito allaparte depositare l’istanza di opposizione alla proposta di definizione anticipata,e quindi la memoria.

Non sono perciò consentiti atti ulteriori.Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di ricorso in quantoesso è improcedibile come da proposta di definizione anticipata ritualmentecomunicata alla ricorrente.Al riguardo, ribadito quanto puntualmente evidenziato dalla proposta, appareevidente come la ricorrente confonda due tipi diversi di atti: la “relazione dinotificazione” della sentenza, predisposta dal notificante, e il messaggio di postaelettronica cui la sentenza notificata viene allegata.

E’ quest’ultimo che ilricorrente per cassazione ha l’onere di depositare a pena di improcedibilità, exart. 369 c.p.c., in formato *.eml, *.msg oppure in formato *.pdf con attestazionedi conformità.

Infatti è solo questo atto che fornisce la prova della data dinotificazione della sentenza impugnata (v., per tutte, Cass., Sez.

Un., n.21349/2022).

Il che inequivocabilmente non è avvenuto nella specie, posto chela ricorrente ha depositato soltanto la sentenza impugnata e la “relata di notifica”predisposta dal notificante, ma non anche il messaggio di posta elettronica cuil’una e l’altra erano allegati.

Né il documento denominato “001 estratto fascicolotelematico dalla [OSCURATO:PERSONA]” indicato in memoria e con essa prodottola c.d. prova di resistenza, posto che la notifica del ricorso è successiva aisessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, comeanche evidenziato nella proposta.N. 8936/24 R.G.

Numero registro generale 8936/2024Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto precede assorbe anche la questione della validità della procura specialeex art. 365 c.p.c., pure evidenziata nella proposta.2.1 - In definitiva, il ricorso è improcedibile.Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la indefensio dell’intimata.

Va peròdisposta la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., giacché la decisioneè conforme alla proposta di definizione, come previsto dall’art. 380-bis, ult.comma, c.p.c.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamentodi € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno27.3.2026.Il PresidenteMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura incalce al ricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentantepro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al controricorso, domiciliata all’indirizzo PEC del proprio difensore;- controricorrente -Numero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G. Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova recante il n. 187/2024 epubblicata in data 9.2.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del giorno27.3.2026 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione del 26.8.2019 [OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Massa, [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo: di essere unaazienda agricola che svolgeva attività vinicola e olivicola con produzione in locodel vino [OSCURATO:PERSONA]; di avere subito nelle date del 10-11-12-27-28.11.2012 esuccessivamente del 5-6.11.2014, a causa di tempeste con forte vento e pioggeabbondanti, danni di carattere patrimoniale dovuti alle ingenti masse di acquemeteoriche scese dal crinale della collina; che si erano danneggiati la strada diaccesso alla proprietà, i terrazzamenti, i muretti a secco e i tornanti componentila strada, nonché gli edifici costituenti l’azienda agricola; di avere stipulato lapolizza denominata AgriLiguria n. 41110542 in data 27.1.2012 con la compagniaconvenuta; - che le parti, per dare esecuzione agli accordi, avevano procedutoad iscrivere il procedimento rg.VG. 27/2017, relativamente alla stima dei danni,proposto ex art. 810 c.p.c. secondo la procedura prevista contrattualmenteall’art. SN. 2 del contratto; che la perizia contrattuale azionata non aveva portatoad alcuna liquidazione d’indennizzo ed anzi la società assicuratrice avevaformulato istanza di sostituzione del terzo perito nominato dal Tribunale; che lanuova perizia contrattuale non era mai stata sottoscritta dal perito di partequantum e le modalità di liquidazione. Chiese quindi la condanna dellaNumero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G. Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) al risarcimento di tuttii danni subiti nelle suddette date, in virtù del predetto contratto di assicurazione,oltre i danni subiti dai mezzi in comodato alla società e di proprietà di terzi, oltrealle spese d’intervento necessarie ed urgenti ex art. 1914 c.c.Si costituì in giudizio la compagnia assicuratrice eccependo, in via preliminare,il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il contratto assicurativoAgriLiguria n. 41110542 era stato sottoscritto da altro soggetto giuridico, [OSCURATO:SOCIETA]. Nel merito, chiese il rigetto delle domande attoree, inquanto infondate.Intervenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale società costituita nel2008 a seguito della trasformazione di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.Il Tribunale, istruita la causa attraverso produzioni documentali e provetestimoniali, con sentenza n. 787/2022 rigettò le domande attoree,condannando [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla rifusione delle spese.Avverso detta sentenza propose appello la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.;[OSCURATO:SOCIETA]. resistette. Con sentenza del 9.2.2024, la Corte d’appello diGenova rigettò il gravame.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., sulla scorta di cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito.In data 4.2.2025 è stata esitata proposta di definizione anticipata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., del seguente tenore letterale: “la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi i seguenti profili diinammissibilità/improcedibilità dello stesso:N. 8936/24 R.G. Numero registro generale 8936/2024Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026il ricorso appare, innanzi tutto, improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n.2, c.p.c., in quanto la parte ricorrente non ha prodotto, nel termine perentorioprevisto da detta norma, la copia autentica del provvedimento impugnato, chela stessa parte ricorrente dichiara espressamente esserle stato notificato,asseritamente in data 11 febbraio 2024, corredata dalla relata di notifica; siprecisa che il provvedimento impugnato risulta pubblicato oltre 60 giorni primadella notificazione del ricorso (pubblicazione in data 9 febbraio 2024; notifica delricorso in data 11 aprile 2024); detta relazione di notificazione non risultaprodotta neanche dalla controparte, rimasta intimata;il ricorso appare, altresì, inammissibile per difetto di procura speciale deldifensore di parte ricorrente, in violazione dell’art. 365 c.p.c.: la procura prodotta(e notificata unitamente al ricorso) risulta conferita per l’impugnazione della«sentenza n. 467 del 26 aprile 2021 – RG 402/2017 della Corte di Appello diGenova», mentre la sentenza impugnata è la n. 187 del 9 febbraio 2024 dellaCorte d’appello di Genova, emessa nel procedimento iscritto al n. 66 del 2023del R.G.”.La ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione (27.2.2025) poi unaseconda memoria il 24.3.2025; quindi, fissata l’odierna adunanza camerale, hadepositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanzaentro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – In via preliminare va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata il24.3.2025.Numero registro generale 8936/2024N. 8936/24 R.G. Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026Gli atti consentiti alla parte nel giudizio di legittimità sono solo quelli previstidalla legge; nel caso di giudizio accelerato ex art. 380-bis c.p.c. è consentito allaparte depositare l’istanza di opposizione alla proposta di definizione anticipata,e quindi la memoria. Non sono perciò consentiti atti ulteriori.Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di ricorso in quantoesso è improcedibile come da proposta di definizione anticipata ritualmentecomunicata alla ricorrente.Al riguardo, ribadito quanto puntualmente evidenziato dalla proposta, appareevidente come la ricorrente confonda due tipi diversi di atti: la “relazione dinotificazione” della sentenza, predisposta dal notificante, e il messaggio di postaelettronica cui la sentenza notificata viene allegata. E’ quest’ultimo che ilricorrente per cassazione ha l’onere di depositare a pena di improcedibilità, exart. 369 c.p.c., in formato *.eml, *.msg oppure in formato *.pdf con attestazionedi conformità. Infatti è solo questo atto che fornisce la prova della data dinotificazione della sentenza impugnata (v., per tutte, Cass., Sez. Un., n.21349/2022). Il che inequivocabilmente non è avvenuto nella specie, posto chela ricorrente ha depositato soltanto la sentenza impugnata e la “relata di notifica”predisposta dal notificante, ma non anche il messaggio di posta elettronica cuil’una e l’altra erano allegati. Né il documento denominato “001 estratto fascicolotelematico dalla [OSCURATO:PERSONA]” indicato in memoria e con essa prodottola c.d. prova di resistenza, posto che la notifica del ricorso è successiva aisessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, comeanche evidenziato nella proposta.N. 8936/24 R.G. Numero registro generale 8936/2024Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 15888/2026Data pubblicazione 23/05/2026Quanto precede assorbe anche la questione della validità della procura specialeex art. 365 c.p.c., pure evidenziata nella proposta.2.1 - In definitiva, il ricorso è improcedibile.Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la indefensio dell’intimata. Va peròdisposta la condanna della ricorrente al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., giacché la decisioneè conforme alla proposta di definizione, come previsto dall’art. 380-bis, ult.comma, c.p.c.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente al pagamentodi € 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno27.3.2026.Il PresidenteMarco Rossetti
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