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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 46126/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato quella emessa il 28 aprile 2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del

90. Con unico articolato motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze i::autelari.

Evidenzia che i reati sono contestati sino al febbraio 2018 e non risultano accertate condotte successive; la motivazione è apparente in quanto gli elementi considerati ovvero la stretta collaborazione con il Pratolino e con la Eriu, quest'ultima a capo del sodalizio, attengono alla gravità del reato contestato, mentre il riferimento ai precedenti penali anche specifici non è idoneo a fondare il pericolo di recidiva, trattandosi di un prec:edente specifico risalente al 2012 e relativo a un fatto di modesta entità.

Il Tribunale non ha considerato il numero ridotto di colloqui intercettati che riguardano la ricorrente, coinvolta in modo discontinuo nell'attività illecita; l'assenza di autonomia e di collegamento con ambienti criminali e il ruolo marginale della stessa; la distanza temporale dai fatti e l'idoneità di una misura meno afflittiva a tutelare le esigenze cautelari.

2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

3. Il difensore ha formulato solo in data 29 ottobre 2021 istanza di trattazione orale, all'evidenza tardiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

Premesso che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. circa la tendenziale stabilità del vincolo in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153).

Va inoltre, ricordato che per il delitto di cui all'art. 74 cit. l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame di Cagliari, che, pur avendo compiutamente illustrato gli elementi integranti la gravità indiziaria per il reato associativo, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, persona di fiducia del Partolino, fornitore del sodalizio, e intermediaria nei rapporti con la Eriu per la fornitura e la determinazione dei prezzi delle sostanze destinate alle cessioni, nonché per i reati fine contestati, non ha considerato il notevole lasso temporale intercorso tra l'epoca di consumazione dei reati, ivi compresa la partecipazione associativa contestata con formula chiusa sino al febbraio 2018, e l'applicazione della misura cautelare, eseguita nel maggio 2021.

Infatti, il Tribunale ha richiamato la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e valorizzato il grado di inserimento dell'indagata nell'associazione e le modalità della condotta nonché il precedente specifico, che, sebbene risalente, è stato ritenuto indicativo della personalità negativa della Meloni.

La motivazione, in realtà, é apparente, non risultando i suddetti elementi indicativi di un concreto e attuale pericolo di reiterazione a fronte di condotte risalenti a oltre tre anni fa, in assenza di condotte concrete, dimostrative della perdurante dedizione al traffico di stupefacenti o della messa a disposizione del sodalizio o dell'inserimento in circuiti criminali dello stesso tipo né risulta considerata la mancanza di autonomia operativa della ricorrente, mera intermediaria, non coinvolta in ulteriori e più recenti traffici illeciti.

Per le ragioni esposte l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari per nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, 18 novembre 2021 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Cagliari letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Cagliari ha confermato quella emessa il 28 aprile 2021 dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale applicativa della misura custodiale per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 90. Con unico articolato motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze i::autelari. Evidenzia che i reati sono contestati sino al febbraio 2018 e non risultano accertate condotte successive; la motivazione è apparente in quanto gli elementi considerati ovvero la stretta collaborazione con il Pratolino e con la Eriu, quest'ultima a capo del sodalizio, attengono alla gravità del reato contestato, mentre il riferimento ai precedenti penali anche specifici non è idoneo a fondare il pericolo di recidiva, trattandosi di un prec:edente specifico risalente al 2012 e relativo a un fatto di modesta entità. Il Tribunale non ha considerato il numero ridotto di colloqui intercettati che riguardano la ricorrente, coinvolta in modo discontinuo nell'attività illecita; l'assenza di autonomia e di collegamento con ambienti criminali e il ruolo marginale della stessa; la distanza temporale dai fatti e l'idoneità di una misura meno afflittiva a tutelare le esigenze cautelari. 2. Il Procuratore Generale ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per difetto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. Il difensore ha formulato solo in data 29 ottobre 2021 istanza di trattazione orale, all'evidenza tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari rispetto a condotte risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. circa la tendenziale stabilità del vincolo in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busillo, Rv. 272153). Va inoltre, ricordato che per il delitto di cui all'art. 74 cit. l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Di tali principi non ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame di Cagliari, che, pur avendo compiutamente illustrato gli elementi integranti la gravità indiziaria per il reato associativo, dimostrativi del ruolo svolto dalla ricorrente, persona di fiducia del Partolino, fornitore del sodalizio, e intermediaria nei rapporti con la Eriu per la fornitura e la determinazione dei prezzi delle sostanze destinate alle cessioni, nonché per i reati fine contestati, non ha considerato il notevole lasso temporale intercorso tra l'epoca di consumazione dei reati, ivi compresa la partecipazione associativa contestata con formula chiusa sino al febbraio 2018, e l'applicazione della misura cautelare, eseguita nel maggio 2021. Infatti, il Tribunale ha richiamato la presunzione relativa di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e valorizzato il grado di inserimento dell'indagata nell'associazione e le modalità della condotta nonché il precedente specifico, che, sebbene risalente, è stato ritenuto indicativo della personalità negativa della Meloni. La motivazione, in realtà, é apparente, non risultando i suddetti elementi indicativi di un concreto e attuale pericolo di reiterazione a fronte di condotte risalenti a oltre tre anni fa, in assenza di condotte concrete, dimostrative della perdurante dedizione al traffico di stupefacenti o della messa a disposizione del sodalizio o dell'inserimento in circuiti criminali dello stesso tipo né risulta considerata la mancanza di autonomia operativa della ricorrente, mera intermediaria, non coinvolta in ulteriori e più recenti traffici illeciti. Per le ragioni esposte l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Cagliari per nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 18 novembre 2021 Il consigliere est
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