CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13562/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' RICCARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 13/01/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' RICCARDO confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 640 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità (prove e elementi costitutivi della truffa), nonché per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione ex art. 131 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le censure attinenti alla sussistenza di un valido compendio probatorio a corredo dell'affermazione di responsabilità ed alla corretta sussunzione del fatto nell'alveo della truffa attengono a profili di merito che risultano essere stati motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata, laddove, ai fini della riconducibilità della condotta tenuta dall'imputato al delitto di truffa, si sono valorizzati elementi documentali e logici relativi alle modalità di pagamento del debito, alla provenienza e consegna dei titoli, nonché ai tempi e modi delle relative denunzie, che danno conto di come l'imputato abbia volutamente consegnato assegni che mai avrebbero potuto rappresentare un valido pagamento del debito contratto con la Aviogas, per come avvalorato anche dagli esiti successivi alla denuncia. Di talché lo stralcio delle dichiarazioni del teste riportate in ricorso non appaiono decisive a scardinare l'impianto motivazionale di condanna su cui si fonda la sentenza impugnata. Il secondo motivo è inammissibile poiché non dedotto con l'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] t, IO I Il Presidente \ [OSCURATO:PERSONA] .2 [OSCURATO:PERSONA] - 8