CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 38576/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEalato avvia alle-part3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il G.u.p. del Tribunale di LECCE, con sentenza in data 23/02/2021, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione il reati di furto pluriaggravato e rapina aggravata. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato, con riguardo alla contestata aggravante dell'uso di un'arma per consumare la rapina, circostanza esclusa dall'assoluzione per il delitto di detenzione dell'arma originariamente contestato. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito: è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio a mente del quale la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573). Il ricorrente non considera il costante orientamento secondo il quale l'aggravante dell'uso di un'arma, ai sensi dell'art. 628 comma 3, cod. pen., ricorre anche nell'ipotesi in cui l'arma utilizzata sia un'arma giocattolo (Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 17/11/2017, deo. 2018, D?Elia, Rv. 272012), sicché l'assoluzione dall'imputazione per il delitto di detenzione di un'arma da sparo non implica necessariamente l'insussistenza dell'aggravante contestata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]