CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ite [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] G. E R. Fratelli - Societa' per Azioni in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore Carbone unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-Numero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026e contro[OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e ricorrente incidentale-avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1021/2022 depositata il05/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere Francesca FiecconiSvolgimento del processo1. [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace diRoma, la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., domandandone la condanna alpagamento, in proprio favore e quale sub-vettore, della somma di euro1.573,00, quale corrispettivo del servizio di autotrasporto eseguito indata 19.11.2011 sulla tratta Foggia–Pomezia, commissionata da [OSCURATO:SOCIETA]. al vettore [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e,successivamente, sub-affidata a [OSCURATO:SOCIETA]. Si costituiva laconvenuta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., destinataria della merce che avevachiesto al vettore la riconsegna della merce, deducendo di non avermai concluso alcun contratto di trasporto con l’attrice o il vettore,avendo soltanto acquistato merce (nella specie, pasta) da [OSCURATO:PERSONA], conspese di trasporto espressamente poste a carico della venditricesecondo la clausola “franco arrivo” chiedendo di essere autorizzata achiamare in causa la mittente [OSCURATO:SOCIETA]. e ilvettore [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] costituivano quindi le terzechiamate [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 1 Logistics GroupS.p.A., le quali, in via preliminare, sollevavano eccezionedi incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Roma in favoreNumero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026del Giudice di Pace di Parma e, nel merito, evidenziavano chel’esecuzione del trasporto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] era avvenuta su incaricodi [OSCURATO:PERSONA] 1 sulla base di un contratto-quadro, che prevedeva l’obbligodi pagamento del corrispettivo esclusivamente in capo a [OSCURATO:PERSONA] 1, conconseguente insussistenza di una legittimazione passiva deldestinatario della merce [OSCURATO:PERSONA]; contestavano altresì l’entitàdell’importo richiesto, rilevando che, in forza degli accordi intercorsitra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il credito sarebbestato limitato a euro 196,00 oltre IVA, somma che [OSCURATO:PERSONA] 1 avrebbeofferto mediante bonifico, rifiutato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. Conordinanza del 14 marzo 2014, il Giudice di Pace di Roma dichiarava lapropria incompetenza per territorio, indicando quale giudicecompetente il Giudice di Pace di Parma, dinanzi al quale F.P. Transprovvedeva alla riassunzione del giudizio. Per quanto ancora diinteresse, il Giudice di pace di Parma, con sentenza n. 1365/2016,rigettava la domanda attorea, rilevando la carenza della legittimazionepassiva della società convenuta rispetto agli accordi intervenuti tra leparti, disponendo l’integrale compensazione tra le parti delle spese dilite.2. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava la sentenza sostenendo che, per effettodella richiesta di riconsegna della merce, il destinatario fosse tenuto alpagamento del corrispettivo, risultando la clausola “franco arrivo” allamedesima inopponibile, alla luce dell’art. 1689 c.c. [OSCURATO:SOCIETA]. proponevano appelloincidentale avverso il capo della decisione che aveva dispostola compensazione delle spese di lite, chiedendo la condanna di [OSCURATO:SOCIETA] alla rifusione delle spese sostenute nei precedenti gradi digiudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.3. Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice d’Appello, rigettava ilgravame ritenendo non provato il maggior credito preteso,Numero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026confermando la sentenza impugnata, e accoglieva l’appello incidentaledelle appellate [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] G. e R. Fratellis.p.a. quanto alla domanda di refusione delle spese di lite del primogrado.4. Con ricorso notificato il 06/01/2023, [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava percassazione la sentenza n. 1021/2022 del Tribunale di Parma, pubblicatail 05/09/2022. Le parti intimate [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. depositavano la prima controricorso, la secondacontroricorso e ricorso incidentale. La parte intimata [OSCURATO:PERSONA] G. e R.la parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deposivanomemorie.MOTIVI DELLA DECISIONE5. Parte ricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. pone a base del ricorso principale tremotivi.➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta la“Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolaredell’art. 115 e 167 c.p.c.”, per avere Tribunale di Parma errato nelritenere estinta l’obbligazione pecuniaria per causa diversadall’adempimento, nonostante la mancanza di una contestazionespecifica, da parte di [OSCURATO:PERSONA], circa l’importo richiesto; né lapredetta società avrebbe fornito prova dell’avvenuto adempimentodell’obbligazione su di essa gravante. Tali circostanze avrebberodovuto, pertanto, ritenersi provate in quanto fatti non contestati, aisensi dell’art. 115 c.p.c.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., partericorrente denunzia la “Violazione e falsa applicazione del disposto dicui all’art. 2697 c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 1689ultimo comma c. c.”. Si censura la sentenza impugnata per avere ilTribunale di Parma erroneamente posto a carico del vettore l’onereNumero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026della prova in ordine all’asserita estinzione dell’obbligazione dipagamento del corrispettivo del trasporto, anziché sul destinatario,ritenuto obbligato. Si deduce altresì che il Tribunale avrebbe errato nelnon disporre, a fronte della contestazione sull’importo dovuto, che ildestinatario provvedesse al deposito della somma contestata presso unistituto di credito, secondo quanto previsto dall’art. 1689 c.c. in ipotesidi corrispettivo controverso.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrenteinvoca la “Nullità della sentenza, per violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4c.p.c.”. In particolare, la motivazione della sentenza sarebbe affettada vizi intrinseci, poiché, dopo aver riconosciuto l’esistenza di unobbligo del destinatario di corrispondere il prezzo del trasporto,perviene tuttavia a negare la pretesa creditoria sul presupposto dellaasserita incongruità dell’importo richiesto, finendo così per configurareun’impropria causa di estinzione dell’obbligazione, diversa da quelletipizzate dall’ordinamento.7. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono inammissibili.8. I primi due motivi si palesano inammissibili perché non sono in gradodi impingere la ratio decidendi con la quale il tribunale, confermando lasentenza del primo giudice - seppur con diversa motivazione-, haritenuto infondata la pretesa di pagamento del corrispettivo deltrasporto nei confronti del destinatario della merce, rilevando che lesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (vettore intervenuto nel processoquale chiamato in manleva dalla convenuta) e la destinataria dellamerce, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (convenuta), avevano prontamente eccepito,unitamente alla mittente della merce, [OSCURATO:PERSONA] G. e R. fratelli s.p.a.(anch’essa intervenuta nel giudizio in quanto chiamata in manleva dallaconvenuta), l’avvenuto pagamento di un diverso e minore importorispetto a quello richiesto dall’odierna ricorrente, che ha agito in qualitàNumero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026di sub-vettore direttamente nei confronti della destinataria della mercein assenza di prova di una pattuizione in tal senso con quest’ultima.9. Il tribunale riteneva, difatti, che il maggiore importo di € 1.530,00preteso dal sub-vettore, comprensivo dei costi di trasporto e di ulterioriaccessori (come l’indennizzo per tempi di carico e scarico merci e sostadei semirimorchi), non fosse sostenuto da alcun supporto probatorio. Inparticolare evidenziava che, se la differenza tra quanto pattuito tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] 1 (ed in un primo momento fatturato dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:PERSONA] 1) dovesse essere giustificata come corrispettivo per itempi di carico/scarico e di sosta (come sembra di poter dedurre dalleargomentazioni di [OSCURATO:SOCIETA]), in atti mancasse del tutto ladocumentazione richiesta dal Decreto Dirigenziale n. 69/2001, attesoche il subvettore non aveva prodotto alcuna documentazione attestantel’orario di arrivo, l’orario di inizio delle operazioni e i tempi di carico escarico della merce ai fini della prova dei maggiori oneri sopportati.10. Sicché non vi era neanche il presupposto fattuale per invocare latutela prevista per il vettore nell’art. 1689, comma secondo, c.c. incaso di riconsegna della merce chiesta dal destinatario.11. Nel caso di specie, del tutto disallineata rispetto alla ratio decidendiè la questione, di cui al primo motivo, di mancato rilievo della “non-contestazione” dell’importo preteso da parte del destinatario dellamerce, proprio perché la sentenza impugnata ha accertato e dichiaratol’assenza di prova del diritto del subvettore di ricevere un maggiorcompenso nei confronti del destinatario della merce, e non già lasussistenza di un fatto estintivo dell’obbligazione, come erroneamentedenunciato dal ricorrente.12. Priva di idonea argomentazione è, altresì, la denuncia di inversionedell’onere probatorio, in violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto l’oneredella prova dell’adempimento dell’obbligazione da parte del debitorepresuppone che il creditore abbia provato il suo credito, ovvero il fattoNumero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026costitutivo della pretesa che incombe, prima di tutto, su ei qui dicit(Cass. Sez. U. 13533/2001), mentre nel caso specifico il rigetto delladomanda si spiega perché è mancata del tutto l’allegazione e provadella prestazione oggetto della maggior richiesta di pagamento. Sicchéla mancata allegazione dei fatti costitutivi della pretesa esonera laparte convenuta dall’onere di compiere una contestazionecircostanziata (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023;Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40756 del 20/12/2021; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020).13. Va peraltro aggiunto che la censura sul mancato rispettodell’art. 1689, comma 2, c.c. da parte della destinataria che ha chiestola riconsegna della merce, risulta vieppiù inconferente in ragione dellaritenuta assenza di prova del diritto del subvettore di ricevere unasomma maggiore di quella pattuita con il vettore, come si deducechiaramente dalla sentenza impugnata.14. Da tutto quanto sopra si evince che anche la censura di cui al terzomotivo risulta inammissibile, atteso che non sono rilevabili ledenunciate contraddizioni o omissioni nelle argomentazioni spese asostegno della sentenza impugnata, che si dimostrano del tuttorispettose del cd minimo costituzionale, nei termini di cui a Cass. SU8053/2014.11. Le parti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eBarilla [OSCURATO:SOCIETA]., pongono a base del ricorsoincidentale accluso nei rispettivi controricorsi la “violazione e falsaapplicazione, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1689,1692 e 1510 cod. civ.” censurando la sentenza là dove haritenuto sussistente la legittimazione passiva del destinatarioSuper [OSCURATO:SOCIETA]. rispetto alla pretesa creditoria avanzata da [OSCURATO:SOCIETA]. per il corrispettivo del trasporto, evidenziando comela struttura contrattuale del rapporto di trasporto de quo, conNumero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026specifiche clausole in tema di fatturazione e pagamenti, fosseincompatibile con l’insorgenza di un’obbligazione di pagamento daparte del destinatario, e ciò in virtù della derogaconvenzionale alla disciplina dettata dall’art. 1689 c.c.12. La censura è assorbita dal mancato accoglimento del ricorsoprincipale.13. I ricorsi incidentali (dello stesso tenore) delle due società terzechiamate in manleva dalla destinataria della merce si prospettanocome condizionati, non sussistendo un interesse concreto alladecisione sulla questione della assunta carenza di legittimazionepassiva della destinataria della merce rispetto alla pretesa delsub-vettore, e ciò in base al principio della ragione più liquida dicui a Cass. Sez. U., Sentenza n. 9936 del 08/05/2014.14. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità delricorso, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.15. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come indispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguonola soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 1.200,00 (di cui euro 1.000,00 per onorari), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente societàNumber 1 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi euro 1.000,00 (di cui euro800,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favoredella controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; in complessivi euro1.000,00 (di cui euro 800,00 per onorari), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] G e R,Numero registro generale 758/2023Numero sezionale 398/2026Numero di raccolta generale 12782/2026Data pubblicazione 05/05/2026Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]