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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06754/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2021, che rigettava la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (con particolare riferimento all'articolazione di 'ndrangheta della cosca Libri, operante in [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi) e di intestazione fittizia di beni in concorso aggravata dall'agevolazione della suddetta associazione.

A fondamento di tale richiesta era addotta l'attenuazione delle esigenze cautelari per la riduzione della pena in appello a seguito dell'esclusione dell'aggravante relativa al delitto associativo, di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 2.

Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt.125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha considerato che, dopo l'arresto in data 17 luglio 2016 di [OSCURATO:PERSONA], asserito reggente della cosca Libri, convivente dell'imputata, la stessa non risulta avere avuto contatti con altri affiliati e compiuto alcuna condotta di ausilio alla cosca; e che la Corte territoriale ha ritenuto inalterate le esigenze cautelari sull'apodittico presupposto che detti elementi non dimostrano affatto l'interruzione del vincolo associativo.

Rileva la difesa che senza dubbio deve ritenersi superata la presunzione relativa ravvisabile nella specie, considerati, altresì, sia il ruolo della Repaci come mera ambasciatrice del convivente, priva di autonomia operativa o decisionale, sia il tempo decorso dai fatti per cui è processo.

Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.L'ordinanza impugnata rileva che con riguardo al delitto di associazione mafiosa di cui la Repaci è gravemente indiziata opera la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto l'appello presenta un evidente profilo di inammissibilità laddove, al pari dell'istanza originaria, la richiesta è finalizzata alla sostituzione della suddetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari.

Osserva che comunque l'appello è infondato, anche a voler interpretare lo stesso come diretto all'ottenimento della revoca della misura e non solo alla sua sostituzione, rilevando che l'esclusione con la sentenza di appello della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non muta il giudizio circa la pericolosità sociale della Repaci e la necessità di provare la recisione del vincolo associativo oppure il fatto che il sodalizio criminoso di riferimento sia stato debellato o si sia sciolto.

Rileva a tale riguardo che non solo non può affermarsi lo scioglimento ovvero il definitivo debellamento della cosca Libri, ma che le scarne deduzioni della difesa non dimostrano la suddetta recisione; e ciò, sia perché il fatto che le condotte della medesima siano risalenti non rileva a fronte di reato permanente a contestazione aperta e quindi ancora in itinere, sia perché il dedotto legame esclusivo della stessa con [OSCURATO:PERSONA] risulta smentito dalla sentenza di condanna che la ha ritenuta a pieno titolo partecipe del sodalizio in esame.

Aggiunge che neppure rileva il fatto che la Repaci non sia emersa all'attenzione degli inquirenti nell'ambito di altre operazioni investigative riguardanti la cosca Libri, come da deposizione del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA].

E osserva, infine, a tale riguardo, che detto teste ha fatto anche richiamo ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti intranei alla cosca, nel corso della quale quest'ultimo alludeva all'imposizione del monopolio nella fornitura di prodotti caseari in favore di Libri; e che la Repaci nel periodo del dialogo captato gestiva proprio un esercizio commerciale dedito alla vendita di detti prodotti.

Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che il ricorso, che insiste sull'esclusivo rapporto della Repaci con [OSCURATO:PERSONA] di cui era convivente, sull'assenza di contatti con altri affiliati e sul decorso del tempo dai fatti per cui è processo, dimostra di non confrontarsi con le stesse, incorrendo nella aspecificità, e di sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputata trovasi ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 17 dicembre 2021, che rigettava la richiesta di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura cautelare della custodia in carcere applicata alla suddetta in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (con particolare riferimento all'articolazione di 'ndrangheta della cosca Libri, operante in [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi) e di intestazione fittizia di beni in concorso aggravata dall'agevolazione della suddetta associazione. A fondamento di tale richiesta era addotta l'attenuazione delle esigenze cautelari per la riduzione della pena in appello a seguito dell'esclusione dell'aggravante relativa al delitto associativo, di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, deducendo violazione degli artt.125, 274 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ha considerato che, dopo l'arresto in data 17 luglio 2016 di [OSCURATO:PERSONA], asserito reggente della cosca Libri, convivente dell'imputata, la stessa non risulta avere avuto contatti con altri affiliati e compiuto alcuna condotta di ausilio alla cosca; e che la Corte territoriale ha ritenuto inalterate le esigenze cautelari sull'apodittico presupposto che detti elementi non dimostrano affatto l'interruzione del vincolo associativo. Rileva la difesa che senza dubbio deve ritenersi superata la presunzione relativa ravvisabile nella specie, considerati, altresì, sia il ruolo della Repaci come mera ambasciatrice del convivente, priva di autonomia operativa o decisionale, sia il tempo decorso dai fatti per cui è processo. Il difensore conclude, quindi, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.L'ordinanza impugnata rileva che con riguardo al delitto di associazione mafiosa di cui la Repaci è gravemente indiziata opera la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto l'appello presenta un evidente profilo di inammissibilità laddove, al pari dell'istanza originaria, la richiesta è finalizzata alla sostituzione della suddetta misura cautelare con quella degli arresti domiciliari. Osserva che comunque l'appello è infondato, anche a voler interpretare lo stesso come diretto all'ottenimento della revoca della misura e non solo alla sua sostituzione, rilevando che l'esclusione con la sentenza di appello della circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. non muta il giudizio circa la pericolosità sociale della Repaci e la necessità di provare la recisione del vincolo associativo oppure il fatto che il sodalizio criminoso di riferimento sia stato debellato o si sia sciolto. Rileva a tale riguardo che non solo non può affermarsi lo scioglimento ovvero il definitivo debellamento della cosca Libri, ma che le scarne deduzioni della difesa non dimostrano la suddetta recisione; e ciò, sia perché il fatto che le condotte della medesima siano risalenti non rileva a fronte di reato permanente a contestazione aperta e quindi ancora in itinere, sia perché il dedotto legame esclusivo della stessa con [OSCURATO:PERSONA] risulta smentito dalla sentenza di condanna che la ha ritenuta a pieno titolo partecipe del sodalizio in esame. Aggiunge che neppure rileva il fatto che la Repaci non sia emersa all'attenzione degli inquirenti nell'ambito di altre operazioni investigative riguardanti la cosca Libri, come da deposizione del teste di P.g. [OSCURATO:PERSONA]. E osserva, infine, a tale riguardo, che detto teste ha fatto anche richiamo ad una conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti intranei alla cosca, nel corso della quale quest'ultimo alludeva all'imposizione del monopolio nella fornitura di prodotti caseari in favore di Libri; e che la Repaci nel periodo del dialogo captato gestiva proprio un esercizio commerciale dedito alla vendita di detti prodotti. Tali essendo le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, scevre da vizi logici e giuridici, è evidente che il ricorso, che insiste sull'esclusivo rapporto della Repaci con [OSCURATO:PERSONA] di cui era convivente, sull'assenza di contatti con altri affiliati e sul decorso del tempo dai fatti per cui è processo, dimostra di non confrontarsi con le stesse, incorrendo nella aspecificità, e di sollecitare una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà della ricorrente deve disporsi - ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'imputata trovasi ristretta, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. co
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