CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 00706/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19724/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25760/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, che ribadisce la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che, in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, per integrare il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159, cit., è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi medesimi e la cosciente volontà di sottrarsi al loro inadempimento (tra le molte, Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, dep. 2017, Confortino, Rv. 270262-01), non essendo invece necessario il riscontro della finalità ulteriore di ostacolare i controlli o eludere le decisioni dell’Autorità giudiziaria; che la sentenza impugnata si è strettamente attenuta a tale principio, e da essa si evince che Passalacqua, fuori orario, non stazionava affatto nei pressi del cancello di ingresso della sua abitazione, ma camminava tranquillamente sulla pubblica via, consumando una [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 706/2025 Roma, lì, 08/01/2025 bevanda alcolica, sicché il primo motivo di ricorso, incentrato sul preteso difetto dell’elemento psicologico del reato, risulta manifestamente infondato; che il giudice a quo ha altresì congruamente argomentato – ai fini della recidiva reiterata, ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250-01) – sulle ragioni di maggiore riprovevolezza e colpevolezza concretamente insite nella ricaduta delittuosa, mentre le attenuanti generiche sono già state riconosciute in rapporto di equivalenza, non ulteriormente rivedibile in mitius ex art. 69, ult. comma, cod. pen.; che sono pertanto manifestamente infondati anche i motivi secondo e terzo del ricorso; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]