CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la valutazione delledichiarazioni della persona offesa poste a base dell’affermazione diresponsabilità, non è deducibile, in quanto le regole dettate dall'art. 192, comma3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le qualipossono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione diresponsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilitàsoggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suoracconto;[OSCURATO:PERSONA] che il motivo è anche manifestamente infondato, alla stregua dellacorretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata,è anche il denunciato vizio di motivazione;[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancataapplicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondatoin presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esenteda evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente