CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con sentenza del 5 ottobre 2023, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599- bis cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, emessa il 22 ottobre 2020 dal Tribunale di Nola, all'esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l'imputato per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione, quanto all'omessa riconduzione della fattispecie a una connivenza non punibile. Considerato che, il ricorso è inammissibile, perché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018); devono dunque ritenersi inammissibili le doglianze dirette a censurare vizi di violazione di legge o di motivazione per i quali è intervenuta espressa rinuncia; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il