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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34083/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7712/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 327/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 17 gennaio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditrici di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza, chiesero giudizialmente declaratoria (in via principale) di simulazione o (in via subordinata) di inefficacia exart.2901 cod. civ. dell’atto di concessione in prestito gratuito della somma di euro 167.000 erogato da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA],nonché dell’atto, per notar [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2019, di concessione di ipoteca volontaria e di emissione di titoli cambiari da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Alla lite opposero resistenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo, tra l’altro, la prescrizione dell’azione revocatoria.

2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Latina: (i) dichiarò la nullità per simulazione assoluta del contratto di mutuo e della costituzione di ipoteca volontariadi cui all’atto per notaio Nastridel 24 ottobre 2019; (ii) dichiarò l’inefficacia dell’emissione dei titoli cambiari di cui al predetto atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaMerli.

3. Sull’appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA], nell’attiva resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la indefensio di [OSCURATO:PERSONA],la decisione in epigrafe indicata: (i) ha rilevato vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado, per essersi pronunciata sulla subordinata domanda revocatoria degli effetti cambiari, oggetto invece di rinuncia da parte attrice; (ii) ha qualificato come mutuo il contratto sottostante al rilascio degli effetti cambiari (escludendo che lo stesso fosse giustificato da un contratto di locazione ultranovennale tra i germani Capponi oppure da altro rapporto causale) e dichiarato la nullità del mutuo e dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria per simulazione assoluta,nonché, per conseguenza, dichiarato la nullità delle cambiali ipotecarie.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non sono svolte difese in sede di legittimità per [OSCURATO:PERSONA].

Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, non occorre procedere averificare la regolare notificazione del libello introduttivo a [OSCURATO:PERSONA], parte in grado di appello e non costituita nel presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate .

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez.

U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15106; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718).

2. Il primo motivo, per violazione degli artt. 112, 299 e 300 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deduce omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di interruzione del processo di appello per morte di [OSCURATO:PERSONA] (contumace in tale grado) formulata da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionaled’appello, corredata da certificato di morte.

2.1. La doglianza non conduce all’auspicata cassazione della gravata sentenza.

Sul punto, è doveroso puntualizzare che il mancato esame di un motivo di gravame, un’eccezioneo un’istanza ad opera del giudice di merito giustifica l’annullamento della sentenza impugnata ad opera della Suprema Corte a condizione che le questioni, di fatto o di diritto, non esaminate, siano decisive.

Per contro, qualora le questioni non vagliate siano in punto di diritto infondate e non richiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione ex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del rilievo erroneamente non vagliato.

Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/08/2006, n. 18190; Cass.12/04/2006, n. 8561; Cass. 18/02/2005, n. 3388), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell’art. 384 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali e dalla costituzionalizzazione (nell’art. 111, secondo comma, della r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondamentale) dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino i tempi di svolgimento del processo, pur senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante: Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez.

U., 02/02/2017, n. 2731; Cass.27/12/2013, n. 28663; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass.10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 13/05/2024, n. 12943).

In ipotesi consimili, pertanto, puòprocedersi al rigetto del motivo, previa integrazione della motivazione della gravata sentenza, il cui dispositivo, sia pure in esito a diverse argomentazioni, si palesa, infine, conforme a diritto.

2.2. Orbene, l’istanza di interruzione del processo di appello avanzata dall’odierno ricorrente - sulla quale , in e ffetti , la sentenza impugnata non ha speso una parola -non poteva trovare accoglimento.

In punto di fatto, è pacifico tra le parti (e si evince per tabulas dagli atti di causa, alla cui lettura questa Corte è abilitata, trattandosi di riscontrare la sussistenza di un error in procedendo prospettato in ricorso con idonei richiami agli atti) che [OSCURATO:PERSONA], parte costituita con patrocinio di difensore in prime cure, siadeceduta in data 30 giugno 2022, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (Tribunale Latina n. 1181/2022 del 7 giugno 2022, su conclusioni precisate il 19 aprile 2022) e prima della sua notificazione, eseguita dalle odierne controricorrenti collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della Capponi.

Ciò premesso, in punto di diritto l’istituto dell’interruzione (per una delle possibili vicende contemplate dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.) opera sul processo e ha in esso il suo oggetto: il prodursi dell’effetto tipico dell’interruzione (che è quello di porre il processo in uno stato di temporanea e reversibile quiescenza, caratterizzato dalla impossibilità di compiere ulteriori atti, sino alla sua prosecuzione o riassunzione) r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postula allora, in maniera indefettibile, una controversia in corso di effettivo svolgimento.

Scopo dell’istituto è invero quello di preservare l’effettività del contraddittorio, ponendo la parte al riparo, con l’arresto del processo, da un potenziale vulnus alle proprie facoltà difensive conseguenti al verificarsi di determinati fatti, naturali o a valenza giuridica.

Ciò spiega perché l’interruzione del processo non si determini qualora uno di detti accadimenti avvenga in un tempo in cui non è più prevista l’esplicazione di alcuna attività difensiva, cioè a dire, a mente dell’art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, fatta salva l’eventualità della riapertura dell’istruzione, nel qual caso torna ad operare l’effetto interruttivo.

A fortiori, è privo di efficacia interruttiva del processo l’evento che si verifichi tra un grado ed un altro del giudizio, ovvero dopo la pubblicazione della sentenzaconclusiva dell’uno e prima dell’eventuale atto introduttivo del successivo: in tale arco di tempo il rapporto processuale non è pendente, ma versa in uno stato di quiescenza.

In quel frangente, il verificarsi di uno dei fatti previsti dagli artt.299 e 300 cod. proc. civ. non può considerarsi avvenuto «in corso di causa», nel senso che non puòprovocarne uno stato di quiescenza, che già sussiste: esso rileva invece a diversi fini, segnatamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione nonché sul decorso dei termini per impugnare (art. 328 cod. proc. civ.).

Va, in definitiva, enunciato il seguente principio di diritto: «il verificarsi di uno dei fatti contemplati dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non provoca l’interruzione del processo, che già versa in stato di quiescenza, ma incide sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione e sul decorso dei termini per l’impugnazione». r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicazione di detto principio, nella vicenda in esamela morte di [OSCURATO:PERSONA], accaduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, non comportava l’interruzione del processo di appello, dacché non in corso di effettivo svolgimento, ma assumeva rilevanza unicamente ai fini dell’individuazione dei destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione: circostanze, tuttavia, sulle quali non sono state sollevate questioni né - per di più, tempestivamente - nel grado di appello, né -tanto meno - nel giudizio di legittimità.

Tanto implica l’irretrattabilità della conclusione di ritualità della instaurazione del contraddittorio in grado di appello e, con essa, la irrilevanza dell’evento interruttivo, verificat o si in precedenza e di per sé solo considerato, sullo sviluppo di quel grado; e consente, a contraddittorio da dirsi ritualmente instaurato, di prescindere dalla questione della ritualità, tempestività ed efficacia dei modi di propalazione in quel grado della relativa notizia.

L’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta della parte appellante di interruzione del processo non è dunque decisiva, poiché quella sarebbe andata rigettata: e tanto giustifica il rigetto del motivo in disamina.

3. Il secondo motivo denuncia difformità tra chiesto e pronunciato per violazione degli artt. 112 e 115 del codice di rito.

Ad avviso di parte ricorrente, vizio di ultrapetizione sussisterebbe poiché la Corte di appello: (i) «esorbitando i limiti del “chiesto”» pronunciava sulla simulazione dichiarando che tra le parti « non era intervenuto alcun contratto di mutuo ma solo la volontà di sottrarre il bene pignorato alle creditrici», mentre «avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’esistenza di un contratto di mutuo e, solo in esito positivo, dichiarare lo stesso simulato»; (ii) «confermava la nullità dell’emissione degli effetti cambiari non sul presupposto dell’esistenza r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di mutuo ma su presupposti del tutto estranei al giudizio di primo grado».

3.1. Il motivo – di non agevole intellegibilità, affastellando profili tra di loro disomogenei - è inammissibile , per carente esposizione del fatto processuale.

Nella scarna rappresentazione della vicenda operata nel ricorso in vaglio, si riscontraun’illustrazione inadeguata ed insufficiente in ordine alle questioni sottoposte al giudice di prime cure ed è tutto mancante la esposizione della motivazione della sentenza di primo grado: sicché non è dato comprendere quali siano i «presupposti del tutto estranei al giudizio di primo grado» su cui si fonderebbe la decisione gravata.

La evidenziata lacunosità preclude al giudice di legittimità lo scrutinio di merito sull’esistenza del denunciato error in procedendo.

Per completezza argomentativa, rileva la Corte come l’assunto di parte ricorrente si basi su una non corretta lettura della pronuncia impugnata: quest’ultima, infatti, diversamente da quanto opinato in ricorso, non ha accertato che tra i germani Capponi « non era intervenuto alcun rapporto di mutuo»,bensì, al contrario, ha qualificato il rapporto prospettato come tra di loro intercorso quale mutuo, dichiarandone la nullità per simulazione assoluta.

Sulla scorta della nullità del mutuo ha poi, con logica inferenza, ritenuto priva di valido fondamento giustificativo l’emissione delle cambiali ipotecarie e, pertanto, nullo per difetto di causa l’accordo tra i germani Capponi sottostante il rilascio dei titoli.

Da ultimo, ma soltantoper dovere nomofilattico, conforme a diritto è la trama argomentativa svolta dalla pronuncia gravata, nella parte in cui ha ritenuto la simulazione del mutuo sulla scorta di elementi presuntivi: in caso di domanda di simulazione assoluta di un contratto proposta da terzi ad esso estranei, la prova della simulazione può essere fornita a mezzo di presunzioni (Cass. 24/11/2021, n. 36478). r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il terzo motivo è rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – contraddittorietà e illogicità della motivazione - inversione dell’onere della prova - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.».

Imputa alla Corte territoriale di aver seguito, per giungere alla dichiarazione di nullità delle cambiali, un percorso logico-giuridico contraddittorio: prima ipotizzando l’esistenza di un contratto di mutuo, per poi concludere che di esso non era fornita prova documentale.

4.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile laddove denuncia omesso esame senza nemmeno specificare quale sarebbe il fatto (da intendersi, in ossequio ad ormai consolidata giurisprudenza di legittimità,in senso storico-naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie) asseritamente non valutato.

Infondato laddove invece eccepisce contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Come già rimarcato sopra sub § 3.1., la Corte di appello, compiuta un’analitica ricostruzione della vicenda fattuale controversa sulla scorta del compendio istruttorio acquisito, ha ricondotto sub specie iuris la dazione di denaro tra i germani Capponi nella figura contrattuale del mutuo, escludendo altre possibili qualificazioni; coerentemente, poi, ha accertato l’inesistenza di una reale volontà dei contraenti sottesa a tale negozio, cioè a dire la simulazione assoluta di esso; con altrettanta logica coerenza, ha conseguentemente apprezzato come priva di una valida giustificazione causale l’emissione dei titoli cambiari.

5. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., critica la condanna dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] alla integrale refusione delle spese di lite, emessa nonostante l’acclarata fondatezza delprimo motivo di appello. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contrario, assume che «l’attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o parziale», ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ..

5.1. Il motivo è infondato.

Per fermo convincimento di nomofilachia, la disciplina delle spese di lite è informataal principio della soccombenza, intesa tuttavia in una accezione globale o complessiva, cioè a dire con riferimento all’esito finale della controversia.

A tale regula iurissi è conformata la Corte territoriale, la quale ha ben correttamente individuato nell’appellante [OSCURATO:PERSONA] la parte soccombente dacché, pur ravvisata la fondatezza del primo motivo di gravame (relativo a vizio processuale inficiante la sentenza di prime cure), le pretese azionate dalle appellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato integrale accoglimento.

D’altrocanto, la facoltà di disporne la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di unacompensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(sulle orme di Cass., Sez.

U, 15/07/2005, n. 14989, cfr., tra le tantissime, Cass. 26/04/2019, n. 11329, nonché, da ultimo, Cass. 16/06/2024, n. 16662).

6. Il ricorso è rigettato.

7. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza.

8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 .

P.Q.M Rigettail ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7712/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 327/2024 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 17 gennaio 2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del3 dicembre 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditrici di somme di denaro da [OSCURATO:PERSONA] in forza di sentenza, chiesero giudizialmente declaratoria (in via principale) di simulazione o (in via subordinata) di inefficacia exart.2901 cod. civ. dell’atto di concessione in prestito gratuito della somma di euro 167.000 erogato da [OSCURATO:PERSONA] alla sorella [OSCURATO:PERSONA],nonché dell’atto, per notar [OSCURATO:PERSONA] del 24 ottobre 2019, di concessione di ipoteca volontaria e di emissione di titoli cambiari da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Alla lite opposero resistenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eccependo, tra l’altro, la prescrizione dell’azione revocatoria. 2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Latina: (i) dichiarò la nullità per simulazione assoluta del contratto di mutuo e della costituzione di ipoteca volontariadi cui all’atto per notaio Nastridel 24 ottobre 2019; (ii) dichiarò l’inefficacia dell’emissione dei titoli cambiari di cui al predetto atto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e PaolaMerli. 3. Sull’appello proposto in via principale da [OSCURATO:PERSONA], nell’attiva resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con la indefensio di [OSCURATO:PERSONA],la decisione in epigrafe indicata: (i) ha rilevato vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado, per essersi pronunciata sulla subordinata domanda revocatoria degli effetti cambiari, oggetto invece di rinuncia da parte attrice; (ii) ha qualificato come mutuo il contratto sottostante al rilascio degli effetti cambiari (escludendo che lo stesso fosse giustificato da un contratto di locazione ultranovennale tra i germani Capponi oppure da altro rapporto causale) e dichiarato la nullità del mutuo e dell’atto di costituzione di ipoteca volontaria per simulazione assoluta,nonché, per conseguenza, dichiarato la nullità delle cambiali ipotecarie. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non sono svolte difese in sede di legittimità per [OSCURATO:PERSONA]. Parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, non occorre procedere averificare la regolare notificazione del libello introduttivo a [OSCURATO:PERSONA], parte in grado di appello e non costituita nel presente giudizio di legittimità, stante l’inammissibilità del ricorso per le ragioni in appresso esplicate . Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.,sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, tra le tante,Cass. 13/10/2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 15106; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11287; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; Cass. 20/04/2023, n. 10718). 2. Il primo motivo, per violazione degli artt. 112, 299 e 300 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., deduce omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta di interruzione del processo di appello per morte di [OSCURATO:PERSONA] (contumace in tale grado) formulata da [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa conclusionaled’appello, corredata da certificato di morte. 2.1. La doglianza non conduce all’auspicata cassazione della gravata sentenza. Sul punto, è doveroso puntualizzare che il mancato esame di un motivo di gravame, un’eccezioneo un’istanza ad opera del giudice di merito giustifica l’annullamento della sentenza impugnata ad opera della Suprema Corte a condizione che le questioni, di fatto o di diritto, non esaminate, siano decisive. Per contro, qualora le questioni non vagliate siano in punto di diritto infondate e non richiedano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, ha il potere di correggere la motivazione della decisione ex art. 384 cod. proc. civ. mediante l’enunciazione delle ragioni che giustificano il provvedimento gravato, apparendo palese l’incongruità di una rimessione della causa nella fase di merito al fine di dichiarare l’infondatezza del rilievo erroneamente non vagliato. Siffatto principio di diritto, già consolidato in un risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 18/08/2006, n. 18190; Cass.12/04/2006, n. 8561; Cass. 18/02/2005, n. 3388), è stato avvalorato dalla estensione (con la modifica dell’art. 384 cod. proc. civ. operata dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) delle ipotesi di decisione nel merito della Suprema Corte anche in caso di violazione di norme processuali e dalla costituzionalizzazione (nell’art. 111, secondo comma, della r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondamentale) dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali impongono interpretazioni che limitino i tempi di svolgimento del processo, pur senza sacrificio del diritto di azione e difesa (tra le tante: Cass. 01/02/2010, n. 2313; Cass., Sez. U., 02/02/2017, n. 2731; Cass.27/12/2013, n. 28663; Cass. 28/06/2017, n. 16171; Cass. 19/04/2018, n. 9693; Cass.10/06/2021, n. 10475; Cass. 05/04/2023, n. 9384; Cass. 13/05/2024, n. 12943). In ipotesi consimili, pertanto, puòprocedersi al rigetto del motivo, previa integrazione della motivazione della gravata sentenza, il cui dispositivo, sia pure in esito a diverse argomentazioni, si palesa, infine, conforme a diritto. 2.2. Orbene, l’istanza di interruzione del processo di appello avanzata dall’odierno ricorrente - sulla quale , in e ffetti , la sentenza impugnata non ha speso una parola -non poteva trovare accoglimento. In punto di fatto, è pacifico tra le parti (e si evince per tabulas dagli atti di causa, alla cui lettura questa Corte è abilitata, trattandosi di riscontrare la sussistenza di un error in procedendo prospettato in ricorso con idonei richiami agli atti) che [OSCURATO:PERSONA], parte costituita con patrocinio di difensore in prime cure, siadeceduta in data 30 giugno 2022, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (Tribunale Latina n. 1181/2022 del 7 giugno 2022, su conclusioni precisate il 19 aprile 2022) e prima della sua notificazione, eseguita dalle odierne controricorrenti collettivamente ed impersonalmente nei confronti degli eredi della Capponi. Ciò premesso, in punto di diritto l’istituto dell’interruzione (per una delle possibili vicende contemplate dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ.) opera sul processo e ha in esso il suo oggetto: il prodursi dell’effetto tipico dell’interruzione (che è quello di porre il processo in uno stato di temporanea e reversibile quiescenza, caratterizzato dalla impossibilità di compiere ulteriori atti, sino alla sua prosecuzione o riassunzione) r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] postula allora, in maniera indefettibile, una controversia in corso di effettivo svolgimento. Scopo dell’istituto è invero quello di preservare l’effettività del contraddittorio, ponendo la parte al riparo, con l’arresto del processo, da un potenziale vulnus alle proprie facoltà difensive conseguenti al verificarsi di determinati fatti, naturali o a valenza giuridica. Ciò spiega perché l’interruzione del processo non si determini qualora uno di detti accadimenti avvenga in un tempo in cui non è più prevista l’esplicazione di alcuna attività difensiva, cioè a dire, a mente dell’art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, fatta salva l’eventualità della riapertura dell’istruzione, nel qual caso torna ad operare l’effetto interruttivo. A fortiori, è privo di efficacia interruttiva del processo l’evento che si verifichi tra un grado ed un altro del giudizio, ovvero dopo la pubblicazione della sentenzaconclusiva dell’uno e prima dell’eventuale atto introduttivo del successivo: in tale arco di tempo il rapporto processuale non è pendente, ma versa in uno stato di quiescenza. In quel frangente, il verificarsi di uno dei fatti previsti dagli artt.299 e 300 cod. proc. civ. non può considerarsi avvenuto «in corso di causa», nel senso che non puòprovocarne uno stato di quiescenza, che già sussiste: esso rileva invece a diversi fini, segnatamente sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione nonché sul decorso dei termini per impugnare (art. 328 cod. proc. civ.). Va, in definitiva, enunciato il seguente principio di diritto: «il verificarsi di uno dei fatti contemplati dagli artt. 299 e 300 cod. proc. civ. dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado non provoca l’interruzione del processo, che già versa in stato di quiescenza, ma incide sulla legittimazione alla notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione e sul decorso dei termini per l’impugnazione». r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] applicazione di detto principio, nella vicenda in esamela morte di [OSCURATO:PERSONA], accaduta dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, non comportava l’interruzione del processo di appello, dacché non in corso di effettivo svolgimento, ma assumeva rilevanza unicamente ai fini dell’individuazione dei destinatari della notifica della sentenza e dell’atto di impugnazione: circostanze, tuttavia, sulle quali non sono state sollevate questioni né - per di più, tempestivamente - nel grado di appello, né -tanto meno - nel giudizio di legittimità. Tanto implica l’irretrattabilità della conclusione di ritualità della instaurazione del contraddittorio in grado di appello e, con essa, la irrilevanza dell’evento interruttivo, verificat o si in precedenza e di per sé solo considerato, sullo sviluppo di quel grado; e consente, a contraddittorio da dirsi ritualmente instaurato, di prescindere dalla questione della ritualità, tempestività ed efficacia dei modi di propalazione in quel grado della relativa notizia. L’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla richiesta della parte appellante di interruzione del processo non è dunque decisiva, poiché quella sarebbe andata rigettata: e tanto giustifica il rigetto del motivo in disamina. 3. Il secondo motivo denuncia difformità tra chiesto e pronunciato per violazione degli artt. 112 e 115 del codice di rito. Ad avviso di parte ricorrente, vizio di ultrapetizione sussisterebbe poiché la Corte di appello: (i) «esorbitando i limiti del “chiesto”» pronunciava sulla simulazione dichiarando che tra le parti « non era intervenuto alcun contratto di mutuo ma solo la volontà di sottrarre il bene pignorato alle creditrici», mentre «avrebbe dovuto limitarsi ad accertare l’esistenza di un contratto di mutuo e, solo in esito positivo, dichiarare lo stesso simulato»; (ii) «confermava la nullità dell’emissione degli effetti cambiari non sul presupposto dell’esistenza r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] di un contratto di mutuo ma su presupposti del tutto estranei al giudizio di primo grado». 3.1. Il motivo – di non agevole intellegibilità, affastellando profili tra di loro disomogenei - è inammissibile , per carente esposizione del fatto processuale. Nella scarna rappresentazione della vicenda operata nel ricorso in vaglio, si riscontraun’illustrazione inadeguata ed insufficiente in ordine alle questioni sottoposte al giudice di prime cure ed è tutto mancante la esposizione della motivazione della sentenza di primo grado: sicché non è dato comprendere quali siano i «presupposti del tutto estranei al giudizio di primo grado» su cui si fonderebbe la decisione gravata. La evidenziata lacunosità preclude al giudice di legittimità lo scrutinio di merito sull’esistenza del denunciato error in procedendo. Per completezza argomentativa, rileva la Corte come l’assunto di parte ricorrente si basi su una non corretta lettura della pronuncia impugnata: quest’ultima, infatti, diversamente da quanto opinato in ricorso, non ha accertato che tra i germani Capponi « non era intervenuto alcun rapporto di mutuo»,bensì, al contrario, ha qualificato il rapporto prospettato come tra di loro intercorso quale mutuo, dichiarandone la nullità per simulazione assoluta. Sulla scorta della nullità del mutuo ha poi, con logica inferenza, ritenuto priva di valido fondamento giustificativo l’emissione delle cambiali ipotecarie e, pertanto, nullo per difetto di causa l’accordo tra i germani Capponi sottostante il rilascio dei titoli. Da ultimo, ma soltantoper dovere nomofilattico, conforme a diritto è la trama argomentativa svolta dalla pronuncia gravata, nella parte in cui ha ritenuto la simulazione del mutuo sulla scorta di elementi presuntivi: in caso di domanda di simulazione assoluta di un contratto proposta da terzi ad esso estranei, la prova della simulazione può essere fornita a mezzo di presunzioni (Cass. 24/11/2021, n. 36478). r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4.Il terzo motivo è rubricato «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – contraddittorietà e illogicità della motivazione - inversione dell’onere della prova - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.». Imputa alla Corte territoriale di aver seguito, per giungere alla dichiarazione di nullità delle cambiali, un percorso logico-giuridico contraddittorio: prima ipotizzando l’esistenza di un contratto di mutuo, per poi concludere che di esso non era fornita prova documentale. 4.1. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. Inammissibile laddove denuncia omesso esame senza nemmeno specificare quale sarebbe il fatto (da intendersi, in ossequio ad ormai consolidata giurisprudenza di legittimità,in senso storico-naturalistico, cioè a dire come concreto accadimento di vita, con esclusione di questioni o argomentazioni difensive, elementi indiziari o risultanze probatorie) asseritamente non valutato. Infondato laddove invece eccepisce contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Come già rimarcato sopra sub § 3.1., la Corte di appello, compiuta un’analitica ricostruzione della vicenda fattuale controversa sulla scorta del compendio istruttorio acquisito, ha ricondotto sub specie iuris la dazione di denaro tra i germani Capponi nella figura contrattuale del mutuo, escludendo altre possibili qualificazioni; coerentemente, poi, ha accertato l’inesistenza di una reale volontà dei contraenti sottesa a tale negozio, cioè a dire la simulazione assoluta di esso; con altrettanta logica coerenza, ha conseguentemente apprezzato come priva di una valida giustificazione causale l’emissione dei titoli cambiari. 5. Il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ., critica la condanna dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] alla integrale refusione delle spese di lite, emessa nonostante l’acclarata fondatezza delprimo motivo di appello. r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contrario, assume che «l’attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla refusione delle spese di lite in favore della controparte e, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o parziale», ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.. 5.1. Il motivo è infondato. Per fermo convincimento di nomofilachia, la disciplina delle spese di lite è informataal principio della soccombenza, intesa tuttavia in una accezione globale o complessiva, cioè a dire con riferimento all’esito finale della controversia. A tale regula iurissi è conformata la Corte territoriale, la quale ha ben correttamente individuato nell’appellante [OSCURATO:PERSONA] la parte soccombente dacché, pur ravvisata la fondatezza del primo motivo di gravame (relativo a vizio processuale inficiante la sentenza di prime cure), le pretese azionate dalle appellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato integrale accoglimento. D’altrocanto, la facoltà di disporne la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di unacompensazione, non può essere censurata incassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione(sulle orme di Cass., Sez. U, 15/07/2005, n. 14989, cfr., tra le tantissime, Cass. 26/04/2019, n. 11329, nonché, da ultimo, Cass. 16/06/2024, n. 16662). 6. Il ricorso è rigettato. 7. Il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza. 8. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di r.g. n. 7712/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merito da parte dei ricorrenti - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1 - bis dell ’ art. 13 . P.Q.M Rigettail ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione in favore d i parte controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.700 per compensi professionali , oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei p
Sentenza Cassazione n. 34083/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris