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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04907/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 15/04/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 13/02/2019 con la quale il Tribunale di Macerata - assolta l'imputata dalla contestazione di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, applicate in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di euro 450 di multa e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv.

G. Cofanelli, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo invoca la sussistenza dell'eccesso colposo nella scriminante del diritto di critica ex artt. 51 e 55 cod. pen.

L'imputata aveva esposto in un gruppo Facebook la propria opinione circa l'aggiudicazione di un appalto, in considerazione del ruolo politico rivestito dalla parte civile, amministratore unico della società aggiudicataria, sicché, letta nel contesto generale, l'espressione contestata non aveva concreta portata diffamatoria, tanto più che in relazione ad altra contestazione di diffamazione relativa a un contesto comune a quella in questione l'imputata era stata assolta in primo grado.

Il superamento della misura del diritto di critica quanto alla continenza espressiva avrebbe dovuto indurre a riconoscere l'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica.

2.2. Il secondo motivo censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di dichiarazioni espresse nel contesto di un dibattito dai toni accesi e su questioni di grande interesse pubblico. 2.3.

Il terzo motivo censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata applicazione del beneficio della non menzione.

2.4. La difesa della ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con i quali, in relazione al secondo motivo del ricorso principale, lamenta vizi di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in quanto, con riferimento al profilo dell'esiguità del danno o del pericolo determinati dalla condotta, incomprensibile è il riferimento al deposito di conclusioni scritte e nota spese da parte della parte civile, posto che il procuratore della parte civile ha inoltrato, in data 03/03/2021, documentazione attestante il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di contestuale rinuncia all'eredità dei chiamati alla stessa; tale circostanza, unita a tutte le peculiarità della fattispecie concreta già evidenziate nel ricorso principale, è stata travisata e/o mortificata, mentre doveva essere valorizzata, oltre che quale rinuncia tacita alla querela, ai fini del riconoscimento dell'istituto in questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.La Corte distrettuale ha rilevato che, sul proprio profilo Facebook, l'imputata aveva indirizzato alla persona offesa espressioni gratuitamente offensive, non assumendo valore scriminante la circostanza che l'imputata fosse un esponente politico; nel rigettate il motivo di appello che invocava l'assoluzione dell'imputata per insussistenza dei fatto discriminatorio, in applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e, in subordine, l'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen. nell'esercizio del diritto di critica, il giudice di appello rileva come l'esercizio del diritto di critica, che, partendo dal fatto storico, si caratterizza per un'interpretazione di fatti di pubblico interesse, richieda, in particolare, la verità dei fatti, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva.

Osserva ancora il giudice di appello che il post contenente le espressioni ritenute diffamatorie, nulla indica circa la veridicità dell'informazione sotto il profilo del presupposto del diritto di critica: rilievo, questo, valido sia sul piano del giudizio di insussistenza dei requisiti costitutivi della scriminante, sia su quello della non configurabilità, nel caso di specie, nell'eccesso colposo, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedano colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017).

Il ricorso si sottrae a qualsiasi disamina critica del rilievo della sentenza impugnata nella parte - centrale, come si è visto - in cui esclude la riconoscibilità nelle frasi offensive del requisito della verità del fatto, soffermandosi sul contesto nel quale le frasi furono pronunciate, contesto che, però, in nessun modo dà conto del requisito in questione.

Sotto questo profilo, il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Prive di consistenza sono poi le deduzioni fondate su una sorta di "parallelismo" tra l'imputazione per la quale l'imputata, già in primo grado, era stata assolta e quella per la quale è stata condannata, parallelismo privo di compiuta correlazione con i fatti accertati, posto che, con riguardo alla prima imputazione, la sentenza di primo grado aveva rilevato che le espressioni dell'imputata contestavano l'idoneità della ditta a ottenere l'aggiudicazione, laddove, con riguardo alla seconda, è sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Tosatto, Rv. 276026).3.

Anche il secondo motivo è inammissibile.

Si deve alle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj) una compiuta ricostruzione dell'istituto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e dei parametri valutativi sui quali fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto, giudizio che richiede «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.».

La sentenza impugnata - lungi dall'offrire sul punto una motivazione apparente - si è uniformata alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, giustificando il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità sulla base di una valutazione della rilevanza della notizia per come propagata e della «violenza degli epiteti lesivi» della reputazione della persona offesa.

Il ricorso fa leva sul contesto in cui l'espressione diffamatoria è stata profferita, ma, in tal modo, rimette a questa Corte una rivalutazione complessiva della ricostruzione del fatto, sollecitando uno scrutinio tipicamente di merito, sicché, al riguardo, è sufficiente, ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte distrettuale ha correttamente valutato la concedibilità del beneficio della non menzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094), escludendola alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dalla natura volgare e violenta delle espressioni diffamatorie, con conseguente rilevanza del danno di immagine causato.

Il ricorso sostiene che il riferimento all'art. 133 cod. pen. si risolve in una clausola di stile, ma la deduzione è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello ha puntualmente richiamato i parametri commisurativi valorizzati, laddove gli ulteriori riferimenti del ricorso (in particolare all'incensuratezza dell'imputata e alla sua giovane età) sono all'evidenza inidonei a inficiare la motivazione della sentenza impugnata.

5. L'inammissibilità del ricorso si estende ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. ai motivi nuovi.

In ogni caso, essi sono manifestamente infondati, poiché, quanto, al dedotto sopravvenuto decesso della parte civile, il ricorrente neppure indica le norme in base alle quali sarebbe stata "valorizzabile" quale remissione tacita della querela (che il ricorrente neppure prospetta di avere dedotto al giudice di merito), tanto più che non costituiscono remissione tacita di querela né la revoca (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149), né la rinuncia alla costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Tarricone, Rv. 264660).

Quanto all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'evento rappresentato non inficia in alcun modo la valutazione del giudice di appello circa la «violenza degli epiteti lesivi» della reputazione della persona offesa, laddove del tutto inconsistente è il riferimento al deposito di conclusioni scritte della parte civile, riportato, per un evidente refuso, nella parte in cui sono sintetizzate le conclusioni delle parti e non certo in quella dedicata a giustificare la conferma del diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 6.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 15/04/2021, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del 13/02/2019 con la quale il Tribunale di Macerata - assolta l'imputata dalla contestazione di diffamazione in danno di [OSCURATO:PERSONA] - aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di diffamazione aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, applicate in regime di equivalenza le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di euro 450 di multa e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. G. Cofanelli, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo invoca la sussistenza dell'eccesso colposo nella scriminante del diritto di critica ex artt. 51 e 55 cod. pen. L'imputata aveva esposto in un gruppo Facebook la propria opinione circa l'aggiudicazione di un appalto, in considerazione del ruolo politico rivestito dalla parte civile, amministratore unico della società aggiudicataria, sicché, letta nel contesto generale, l'espressione contestata non aveva concreta portata diffamatoria, tanto più che in relazione ad altra contestazione di diffamazione relativa a un contesto comune a quella in questione l'imputata era stata assolta in primo grado. Il superamento della misura del diritto di critica quanto alla continenza espressiva avrebbe dovuto indurre a riconoscere l'eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica. 2.2. Il secondo motivo censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di dichiarazioni espresse nel contesto di un dibattito dai toni accesi e su questioni di grande interesse pubblico. 2.3. Il terzo motivo censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza e la mancata applicazione del beneficio della non menzione. 2.4. La difesa della ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi, con i quali, in relazione al secondo motivo del ricorso principale, lamenta vizi di motivazione in ordine ai presupposti applicativi della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., in quanto, con riferimento al profilo dell'esiguità del danno o del pericolo determinati dalla condotta, incomprensibile è il riferimento al deposito di conclusioni scritte e nota spese da parte della parte civile, posto che il procuratore della parte civile ha inoltrato, in data 03/03/2021, documentazione attestante il decesso di [OSCURATO:PERSONA] e di contestuale rinuncia all'eredità dei chiamati alla stessa; tale circostanza, unita a tutte le peculiarità della fattispecie concreta già evidenziate nel ricorso principale, è stata travisata e/o mortificata, mentre doveva essere valorizzata, oltre che quale rinuncia tacita alla querela, ai fini del riconoscimento dell'istituto in questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile.La Corte distrettuale ha rilevato che, sul proprio profilo Facebook, l'imputata aveva indirizzato alla persona offesa espressioni gratuitamente offensive, non assumendo valore scriminante la circostanza che l'imputata fosse un esponente politico; nel rigettate il motivo di appello che invocava l'assoluzione dell'imputata per insussistenza dei fatto discriminatorio, in applicazione della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. e, in subordine, l'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen. nell'esercizio del diritto di critica, il giudice di appello rileva come l'esercizio del diritto di critica, che, partendo dal fatto storico, si caratterizza per un'interpretazione di fatti di pubblico interesse, richieda, in particolare, la verità dei fatti, oltre al pubblico interesse e alla continenza espressiva. Osserva ancora il giudice di appello che il post contenente le espressioni ritenute diffamatorie, nulla indica circa la veridicità dell'informazione sotto il profilo del presupposto del diritto di critica: rilievo, questo, valido sia sul piano del giudizio di insussistenza dei requisiti costitutivi della scriminante, sia su quello della non configurabilità, nel caso di specie, nell'eccesso colposo, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, non può essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedano colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017). Il ricorso si sottrae a qualsiasi disamina critica del rilievo della sentenza impugnata nella parte - centrale, come si è visto - in cui esclude la riconoscibilità nelle frasi offensive del requisito della verità del fatto, soffermandosi sul contesto nel quale le frasi furono pronunciate, contesto che, però, in nessun modo dà conto del requisito in questione. Sotto questo profilo, il ricorso risulta del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Prive di consistenza sono poi le deduzioni fondate su una sorta di "parallelismo" tra l'imputazione per la quale l'imputata, già in primo grado, era stata assolta e quella per la quale è stata condannata, parallelismo privo di compiuta correlazione con i fatti accertati, posto che, con riguardo alla prima imputazione, la sentenza di primo grado aveva rilevato che le espressioni dell'imputata contestavano l'idoneità della ditta a ottenere l'aggiudicazione, laddove, con riguardo alla seconda, è sufficiente ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Tosatto, Rv. 276026).3. Anche il secondo motivo è inammissibile. Si deve alle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj) una compiuta ricostruzione dell'istituto della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e dei parametri valutativi sui quali fondare il giudizio di particolare tenuità del fatto, giudizio che richiede «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.». La sentenza impugnata - lungi dall'offrire sul punto una motivazione apparente - si è uniformata alle indicazioni della giurisprudenza di legittimità, giustificando il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità sulla base di una valutazione della rilevanza della notizia per come propagata e della «violenza degli epiteti lesivi» della reputazione della persona offesa. Il ricorso fa leva sul contesto in cui l'espressione diffamatoria è stata profferita, ma, in tal modo, rimette a questa Corte una rivalutazione complessiva della ricostruzione del fatto, sollecitando uno scrutinio tipicamente di merito, sicché, al riguardo, è sufficiente, ribadire, sulla scorta dell'insegnamento delle Sezioni unite, che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè). 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte distrettuale ha correttamente valutato la concedibilità del beneficio della non menzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (ex plurimis, Sez. 3, n. 13110 del 22/01/2020, Rv. 279094), escludendola alla luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dalla natura volgare e violenta delle espressioni diffamatorie, con conseguente rilevanza del danno di immagine causato. Il ricorso sostiene che il riferimento all'art. 133 cod. pen. si risolve in una clausola di stile, ma la deduzione è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello ha puntualmente richiamato i parametri commisurativi valorizzati, laddove gli ulteriori riferimenti del ricorso (in particolare all'incensuratezza dell'imputata e alla sua giovane età) sono all'evidenza inidonei a inficiare la motivazione della sentenza impugnata. 5. L'inammissibilità del ricorso si estende ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. ai motivi nuovi. In ogni caso, essi sono manifestamente infondati, poiché, quanto, al dedotto sopravvenuto decesso della parte civile, il ricorrente neppure indica le norme in base alle quali sarebbe stata "valorizzabile" quale remissione tacita della querela (che il ricorrente neppure prospetta di avere dedotto al giudice di merito), tanto più che non costituiscono remissione tacita di querela né la revoca (Sez. 5, n. 20260 del 01/02/2016, Cena, Rv. 267149), né la rinuncia alla costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Tarricone, Rv. 264660). Quanto all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., l'evento rappresentato non inficia in alcun modo la valutazione del giudice di appello circa la «violenza degli epiteti lesivi» della reputazione della persona offesa, laddove del tutto inconsistente è il riferimento al deposito di conclusioni scritte della parte civile, riportato, per un evidente refuso, nella parte in cui sono sintetizzate le conclusioni delle parti e non certo in quella dedicata a giustificare la conferma del diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
Sentenza Cassazione n. 04907/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris