CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 33304/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 17 dicembre 2024, applicava a [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 7, 61 n. 5 c.p., sostituita con la detenzione domiciliare ex art. 56 I. 689/1981. 2. Avverso tale pronuncia la difesa dell'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo quale unico motivo l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, con particolare riferimento all'omessa declaratoria di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente lamenta l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza delle cause di proscioglimento, limitandosi il giudice a dare atto genericamente della loro esclusione, senza considerare che dagli atti non risulterebbe univocamente provata la penale responsabilità dell'imputato, con specifico riguardo al suo coinvolgimento nell'attività illecita. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. A far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 1, comma 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., come dedotto nel caso in esame. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna llo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il consigliere estensore Il P