CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 26076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso al e parti; udita a re azione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto trattasi di impugnazione proposta dall'interessato personalmente, ossia da soggetto non legittimato ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021.