CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19797/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso 904 / 20 2 2 propost i da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), elettivamente domiciliato in Roma,alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:TELEFONO]; [OSCURATO:TELEFONO] ; Pec : [OSCURATO:EMAIL]) , che lo rappresenta e difende, come damandato a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate; Agenzia delle Entrate Riscossione; Regione Lazio; -intimate – - avverso l a sente nza n. 2941 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Lazio in data 10/06/2021e non notif icata ; Estratto di ruolo –Cartelle di pagamento tasse automobilistiche ed IVA udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello contro la sentenza n. 3792/7 /2019, con la quale la CTP di Roma aveva dichiarato inammissibile (per la mancata attestazione della conformità tra la copia del ricorso depositato in segreteria e quella notificata alle controparti e per la mancata indicazione della data di rilascio dell'estratto di ruolo, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività del ricorso introduttivo) il ricorso da essa depositato avverso un estratto di ruolo riportante quattro cartelle di pagamento concernenti tasse automobilistiche per gli anni 2009, 2012 e 2013 ed IVA per l'anno di imposta 2009, con il quale aveva eccepito la prescrizione delle pretese impositive per maturazione dei termini triennali o quinquennali. 2. Sulla impugnazione della contribuente, la CTR Lazio rigettava il gravame, evidenziando che l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva dimostrato, in primo luogo, la avvenuta e regolare notifica delle cartelle di pagamento nelle rispettive date del 12.6.2012, 29.9.2015, 28.8.2017 e 28.2.2013 mediante consegna o al portiere dello stabile di [OSCURATO:PERSONA] 5, ovvero a mani di persona addetta al ritiro della corrispondenza e, in secondo luogo, che alla contribuente erano state notificate, con effetto interruttivo del decorso della prescrizione (tenuto conto che il termine di prescrizione era quello breve -ad esempio, per quanto riguardava le tasse automobilistiche -, ma che restava decennale nel caso di un credito erariale quale era l'IVA), le intimazioni di pagamento nn. 09720159029308016000 e 09720169051830975000 nelle date del 18.5.2015 e 18.1.2017. 3. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Lazio non hanno svolto difese. Considerato che: 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la “a: violazione ed errata applicazione degli artt. 60 dpr 600/73 e 26 dpr 602/73; degli artt. 139 e 140 cpc, dell’art. 7 ultimo comma, l. 890/1982 e dell’art. 5 bis c. 1 lett. ma dl 106/2005, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc - b: violazione dell’art. 132 cpc carenza o insufficienza della motivazione - c: violazione degli artt. 5 d.l. 953/82 e 2948 cc, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc”, per non aver la CTR considerato (comunque fornendo sul punto una motivazione carente o illogica) che, se la raccomandata informativa non viene ricevuta o, comunque, non giunge al domicilio del destinatario dell’atto, ovvero non viene fornita alcuna prova circa la notifica e la consequenziale ricezione della stessa, non può considerarsi perfezionato il procedimento di notifica, con la conseguenza che, stante il mancato perfezionamento della notifica delle cartelle impugnate, il termine di prescrizione, nonché quello di decadenza, dovevano ritenersi decorsi e le cartelle dovevano essere annullate; per non averaltresì considerato che il termine prescrizionale del potere impositivo, mentre per le tasse automobilistiche era di tre anni, per l’IVA era quinquennale. 1.1. Il motivo è inammissibile. Il legislatore, con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno di recente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. L'interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull'ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell'interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto alcunché, nei termini all’uopo spettantigli, in ordine alla titolarità di un interesse (uno di quelli in modo tassativo previsti dalla norma riportata in precedenza) ad impugnare l’estratto diruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli. 2. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese del presente grado di giudizio, nonavendo le intimate svolto difese. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo