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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 giugno 2023

Cassazione n. 24334/2023

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igliere - Rel.

ORDINANZA sul ricorso 5084/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè da Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 741/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha messo in vendita, mediante procedura di evidenza pubblica, un terreno agricolo, aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ma in via provvisoria: rispetto a quel terreno infatti esisteva diritto di prelazione agraria di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha poi esercitato, versando prima la cauzione e poi il saldo, ed ottenendo così il decreto di trasferimento da parte del Comune. 2.-Gli originariaggiudicatari (Bernardini ed altri) hanno però impugnato questo trasferimento, sul presupposto che la Sagripanti, ossia la prelazionaria, aveva effettuato il pagamento del corrispettivo oltre il termine previsto dalla legge: hanno dunque agito nei confronti di quest’ultima per farla di chiarare decaduta dal diritto di prelazione. 2.1.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertato che il pagamento era stato effettuato tardivamente, ha “dichiarato decaduta” la Sagripanti dal diritto di prelazione ex articolo 8 l. 590/ 1965 ed ha “disposto l’annullamento” dell’atto di compravendita, ordinando altresì al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di restituire il corrispettivo alla Sagripanti. 2.2.-In seguito la Corte di Appello di Ancona , con sentenza del 3.12.2004 , ha confermato la decadenza dalla prelazione, ma ha riformato la decisione di primo grado quanto alla restituzione del corrispettivo, che in realtà non era stato chiesto dalla Sagripanti, e che non poteva discendere automaticamente dalla dichiarazione di inefficacia della vendita. 2.3.-Durante questo giudizio, che si è concluso poi con il rigetto del ricorso per Cassazione della Sagripanti e dunque con la conferma della sua decadenza dal diritto di esercitare la prelazione (con decisione 11375/ 2010), gli attuali ricorrenti, Gino , Emilio, e [OSCURATO:PERSONA], sono subentrati, per accordo, nel diritto della Sagripanti alla restituzione del corrispettivo, ed hanno in tale veste proseguito il giudizio, nel quale sono poi intervenuti altresì Claudio e [OSCURATO:PERSONA], eredi della Sagripanti. 3.-Dunque, concluso il giudizio sulla efficacia della vendita soggetta a prelazione, le parti in quel giudizio convenute, ossia gli aventi causa della Sagripanti, hanno iniziato loro una causa per la restituzione del prezzo della compravendita, sul presupposto, come si è visto, che nel giudizio per la declaratoria di inefficacia della vendita essi non avevano chiesto la restituzione, e pertanto ne era derivata sentenza di appello che non riconosceva loro il relativo diritto. 3.1.-In questa causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio , ha eccepito la prescrizione ed ha chiesto altresì la corresponsione dei frutti goduti dagli attori, che comunque hanno posseduto il terreno fino al 2012, prima di restituirlo in esecuzione delle decisioni predette,che hanno negato il diritto di prelazione. 3.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 510 del 2015, ha dichiarato prescritto il diritto alla restituzione del corrispettivo, e così ha deciso la Corte di Appello di Ancona, che ha altresì rigettato la domanda incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di restituzionedei frutti. 4.-Ora ricorrono, con ricorso principale,gli aventi causa della Sagripanti, con sei motivie memoria, e con ricorso incidentale il Comune di F ermo con un motiv o, articolato in più censure.

Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata.

La Corte di Appello era chiamata a decidere se gli aventi causa della Sagripanti, che, si ripete, aveva corrisposto, sia pure in ritardo, il prezzo del terreno, esercitando la prelazione, una volta dichiarata decaduta dalla prelazione, per via del ritardo con cui aveva pagato, avesse diritto alla ripetizione della somma versata.

La Corte di Appello, sul presupposto che la vendita, a causa del mancato pagamento del prezzo, era stata dichiarata nulla, ha applicato il principio di diritto per cui in caso di dichiarazione di nullità, poiché gli effetti retroagiscono, il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in adempimento del contratto nullo, decorre dal momento delpagamento del corrispettivoe non dalla sentenza che dichiarala nullità (Cass. 15669/ 2011).

Nemmeno, secondo la Corte di Appello, potrebbe farsi applicazione del principio di diritto (Cass. 774/ 2016)per cui se la nullità non è dovuta ad un vizio genetico del contratto, ma ad uno sopravvenuto, la prescrizionedecorre dalla sentenza: ciò in quanto secondo la Corte di Appello qui si sarebbe davanti ad un contratto (la venditadel terreno su prelazione) nullo ab origine per contrasto con norme imperative (p. 6-7-).

Questa ratio è contestata con sei motivi. 6.-Sul ricorso principale. 6.1.-Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 2033, 2934, 2935, 2943 c.c.

Sebbene il motivo contenga più censure, quella che qui interessa, per quanto si dirà, è la seguente: che è irragionevole far decorrere la prescrizione dal momento del pagamento del corrispettivo, o dalla domanda di nullità, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza che,accertando la nullità, è l’atto che ponela parte nel diritto di vedersi restituita la somma che ha corrisposto in base al contratto nullo.

Il pagamento dichiarato successivamente non dovuto,secondo i ricorrenti, costituendo indebito,è fonte di obbligazione restitutoria, ed il diritto correlativo non può considerarsi prescritto fino a che penda l’accertamento circa la validità del titolo da cui dipende l’indebito: gli atti di quel processo infatti hanno efficacia interruttiva, di per sé.

Il motivo è fondato.

Serve una premessa.

Il giudizio precedente, ossia quello avente ad oggetto la decadenza dal diritto di prelazione, si è concluso, come chiaramente risulta dalla decisioni depositate, con pronunceche non hanno dichiarato , e mai avrebbero potuto farlo, la nullità della vendita per contrarietà a norme imperative, come invece assume la decisionequa impugnata, ma hanno dichiarato decaduta dal diritto di prelazione la Sagripanti e , con improprio linguaggio, “annullato” il contratto.

Ma, a prescindere anche dall’effettivo giudicato nel giudizio precedente, che si ripete non è stato di nullità della vendita ma di suo “annullamento” per decadenza dal diritto di prelazione, a prescindere da ciò, è del tutto errata la tesi della Corte di Appello secondo cui, nel caso in cui il prelazionario decada dalla prelazione e dunque la vendita non si considera perfezionata, si tratta di nullità dell’atto per violazione di norme imperative.

Tesi del tutto fantasiosa e priva di fondamento.

La vendita con diritto di prelazione è una fattispecie a formazione progressiva, poiché si perfeziona solo se vengono compiutiatti che hanno scadenza temporale diversa: prima la denuntiatio, poi l’accettazione di essa, poi il versamento del prezzo, poi la stipula.

Ciascuno di tali atti, che è temporalmente distinto l’ uno dall’altro, produce un effetto anticipatorio e comunque necessario al perfezionamento, ossiaall’effetto finale traslativo: se uno di essi non si compie o si compie irregolarmente la fattispecie non si completa.

E dunque nel caso in cuiil pagamento del prezzo (uno degli atti della fattispecie) venga effettuato fuori termine, tale circostanza impedisce alla vendita di perfezionarsi, e di produrre effetto.

Correttamente dunque i giudici della causa precedente non hanno ritenuto nulla la vendita, ma hanno dichiarato decaduta dal diritto alla prelazione la prelazionaria, ed hanno “annullato” la vendita, ossia l’hanno dichiarata priva di effetti, essendo il termine “annullamento” qui usato impropriamente per riferirsi alla privazione di effetti dell’atto e non all’istituto della annullabilità del contratto, che, come è noto, presuppone vizi specifici dell’atto, tra cui non rientra il tardivo pagamento del prezzo.

In sostanza, nella vendita al prelazionario l’effetto traslativo è dovuto a più elementi costitutivi (ossia elementi idonei a generare l’effetto): la denuntiatio, la sua accettazione, il pagamento in tempo del prezzo, la stipula: il difetto di uno di questi elementi non determina contrarietà dell’atto all’ordinamento, meno che mai a norme imperative, ma determina la mancanza, per l’appunto, di uno degli elementi costituivi idonei a generare l’effetto, con la conseguenza che la vendita va considerata come nonperfezionata, non già nulla.

Anche ove si volesse intendere il pagamento del prezzo come una condizione sospensiva dell’efficacia della vendita (Cass. 36058/ 2021) i termini del problema non cambierebbero, poiché si tratterebbe, per l’appunto non di nullità per contrarietà a norme imperative, come assunto dalla decisione impugnata, ma per l’appunto di inefficacia, tale essendo l’esito del mancato avveramento di una condizione: salvo tuttavia ad osservare che la condizione consiste in un fatto esterno al negozio, e non già in uno costituivo esso stesso, come il pagamento del prezzo, e salvo ad osservare come il pagamento del prezzo deve avvenire prima della stipula della vendita e non è dunque ragionevole che sia inteso come condizione sospensiva di quest’ultima, che ancora manca: e non è un caso che lo stesso art. 8 l. 590/ 1965 al comma 8 prevede che il pagamento del prezzo costituisca condizione sospensiva solo ove venga differito oltre la stipula.

Tutto ciò ha evidentemente una conseguenza: che il principio di diritto secondo cui “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.” (Cass. 15669/ 2011; Cass. 10250/ 2014; Cass. 7749/ 2016), è qui fuori luogo, poiché non si discute di nullità, e dunque di una sentenza che retroagisce, e dunque di un effetto (la perdita di efficacia del contratto) che anche esso retroagisce (esplicitamente giustifica la regola della prescrizione decorrente dal pagamento, in caso di nullità, con l’argomento della retroattività Cass. 7651/ 2005).

Qui,dunque, siamo davanti ad un contratto che il giudicato precedente ha dichiarato inefficace, improduttivo di effetti perché non perfezionatosi, a causa della mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva, ossia il pagamento del corrispettivo nei termini di legge: ove si intendesse configurare il pagamento tempestivo del prezzo alla stregua di una condizione sospensiva, l’esito non muterebbe.

Con la conseguenza che la pronuncia non retroagisce affatto, ma è costituiva della perdita di efficacia della vendita.

Il che ha una ulteriore conseguenza: che allora il diritto alla ripetizione sorge soltanto nel momento in cui la vendita è dichiarata inefficace, non perfezionatasi, e dunque a partire dal momento in cui la decisione chel’ha dichiarata inefficace è passata in giudicato.

Il principio di diritto è dunque nel senso che in caso di vendita dichiarata inefficace per il mancato suo perfezionamento, oppure per il mancato verificarsi di una condizione sospensiva, poiché gli effetti della inefficacia non retroagiscono ma si producono con la sentenza, il diritto alla ripetizione del corrispettivo si prescrive a partire da quest’ultima e non dall’avvenuto pagamento del prezzo. 7.- L’accoglimento di tale motivo rende assorbiti il seco ndo , che assume la sentenza del precedente grado come atto interruttivo della prescrizione, il terzo, secondo cui la condotta processuale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe essa stessa un atto interruttivo (per la mancata contestazione), il quartoche esclude che la prescrizione possa essere decorsa durante il giudizio precedente in quanto instaurato da terzi e non dalla controparte contrattuale, il quintoche, era stato dichiarato assorbito dalla Corte di Appello, e che però mira soltanto a contestare la domanda riconvenzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], oggetto qui di ricorso incidentale e di cui si dirà, il sestoperché ripete le censure del primo e mira a sollecitare una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. 8.-Sul ricorso incidentale.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con domanda riconvenzionale del 19.12.2013 aveva chiesto la restituzione dei frutti naturali o civili dovuti al possesso del terreno in mala fede.

La Corte di Appello ha ritenuto che almeno fino alla sentenza definitiva (2010) i prelazionari erano convinti di avere acquistato legittimamente e dunque di essere possessori a pieno diritto, e che comunque il bene era stato restituito nel 2012 e la prima richiesta di restituzione dei frutti, come si è visto, è stata fatta nel 2013, mentre quella precedente, cioè quella svolta nel precedente giudizio sulla validità del titolo, era da ritenersi tardiva, inammissibile e non esaminata comunque dai giudici di quel giudizio.

Obietta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio è stato proseguito dagli aventicausa dellaSagripanti, i quali proprio perché intervenuti nel corso di una controversia sulla validità della vendita, dovevano per ciò stesso ritenersi in mala fede, ossia dovevano sapere che possedevano senza averne titolo.

Il motivo è infondato.

Esso contesta innanzitutto la ratio in base alla quale non è stata ritenuta validamente proposta la domanda di restituzione dei frutti nel precedente giudizio, ma si limita a dire che quella domanda ha comunque costituito atto interruttivo della prescrizione.

Ma la ratio contestata non è colta: i giudici di merito non hanno ritenuto prescritto il diritto allarestituzione dei frutti, quanto piuttosto lo hanno ritenuto infondato.

Infatti, ed è la seconda censura, essi hanno ritenuto il possesso in buona fede degli acquirenti almeno fino a quando una sentenza definitiva non ha dichiarato che essi possedevano senza titolo (ossia il 2010), e che, avendo comunque costoro restituito il bene nel 2012, da quel momento non potevano più godere di frutti da restituire.

La ratio decidendiè corretta: infatti il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione delladomanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto allarestituzione dei frutti solo a partire dalla data delladomanda di rilascio. ” E l’unica domanda di rilascio, come si è visto,è quella del 2013, quando il bene era stato però già restituito.

Il ricorso va d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 5084/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - nonchè da Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 741/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha messo in vendita, mediante procedura di evidenza pubblica, un terreno agricolo, aggiudicato a [OSCURATO:PERSONA] ed altri, ma in via provvisoria: rispetto a quel terreno infatti esisteva diritto di prelazione agraria di [OSCURATO:PERSONA], che lo ha poi esercitato, versando prima la cauzione e poi il saldo, ed ottenendo così il decreto di trasferimento da parte del Comune. 2.-Gli originariaggiudicatari (Bernardini ed altri) hanno però impugnato questo trasferimento, sul presupposto che la Sagripanti, ossia la prelazionaria, aveva effettuato il pagamento del corrispettivo oltre il termine previsto dalla legge: hanno dunque agito nei confronti di quest’ultima per farla di chiarare decaduta dal diritto di prelazione. 2.1.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], accertato che il pagamento era stato effettuato tardivamente, ha “dichiarato decaduta” la Sagripanti dal diritto di prelazione ex articolo 8 l. 590/ 1965 ed ha “disposto l’annullamento” dell’atto di compravendita, ordinando altresì al Comune di [OSCURATO:PERSONA] di restituire il corrispettivo alla Sagripanti. 2.2.-In seguito la Corte di Appello di Ancona , con sentenza del 3.12.2004 , ha confermato la decadenza dalla prelazione, ma ha riformato la decisione di primo grado quanto alla restituzione del corrispettivo, che in realtà non era stato chiesto dalla Sagripanti, e che non poteva discendere automaticamente dalla dichiarazione di inefficacia della vendita. 2.3.-Durante questo giudizio, che si è concluso poi con il rigetto del ricorso per Cassazione della Sagripanti e dunque con la conferma della sua decadenza dal diritto di esercitare la prelazione (con decisione 11375/ 2010), gli attuali ricorrenti, Gino , Emilio, e [OSCURATO:PERSONA], sono subentrati, per accordo, nel diritto della Sagripanti alla restituzione del corrispettivo, ed hanno in tale veste proseguito il giudizio, nel quale sono poi intervenuti altresì Claudio e [OSCURATO:PERSONA], eredi della Sagripanti. 3.-Dunque, concluso il giudizio sulla efficacia della vendita soggetta a prelazione, le parti in quel giudizio convenute, ossia gli aventi causa della Sagripanti, hanno iniziato loro una causa per la restituzione del prezzo della compravendita, sul presupposto, come si è visto, che nel giudizio per la declaratoria di inefficacia della vendita essi non avevano chiesto la restituzione, e pertanto ne era derivata sentenza di appello che non riconosceva loro il relativo diritto. 3.1.-In questa causa il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio , ha eccepito la prescrizione ed ha chiesto altresì la corresponsione dei frutti goduti dagli attori, che comunque hanno posseduto il terreno fino al 2012, prima di restituirlo in esecuzione delle decisioni predette,che hanno negato il diritto di prelazione. 3.2.- Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 510 del 2015, ha dichiarato prescritto il diritto alla restituzione del corrispettivo, e così ha deciso la Corte di Appello di Ancona, che ha altresì rigettato la domanda incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di restituzionedei frutti. 4.-Ora ricorrono, con ricorso principale,gli aventi causa della Sagripanti, con sei motivie memoria, e con ricorso incidentale il Comune di F ermo con un motiv o, articolato in più censure. Considerato che 5.-La ratio della decisione impugnata. La Corte di Appello era chiamata a decidere se gli aventi causa della Sagripanti, che, si ripete, aveva corrisposto, sia pure in ritardo, il prezzo del terreno, esercitando la prelazione, una volta dichiarata decaduta dalla prelazione, per via del ritardo con cui aveva pagato, avesse diritto alla ripetizione della somma versata. La Corte di Appello, sul presupposto che la vendita, a causa del mancato pagamento del prezzo, era stata dichiarata nulla, ha applicato il principio di diritto per cui in caso di dichiarazione di nullità, poiché gli effetti retroagiscono, il diritto alla restituzione delle somme corrisposte in adempimento del contratto nullo, decorre dal momento delpagamento del corrispettivoe non dalla sentenza che dichiarala nullità (Cass. 15669/ 2011). Nemmeno, secondo la Corte di Appello, potrebbe farsi applicazione del principio di diritto (Cass. 774/ 2016)per cui se la nullità non è dovuta ad un vizio genetico del contratto, ma ad uno sopravvenuto, la prescrizionedecorre dalla sentenza: ciò in quanto secondo la Corte di Appello qui si sarebbe davanti ad un contratto (la venditadel terreno su prelazione) nullo ab origine per contrasto con norme imperative (p. 6-7-). Questa ratio è contestata con sei motivi. 6.-Sul ricorso principale. 6.1.-Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 2033, 2934, 2935, 2943 c.c. Sebbene il motivo contenga più censure, quella che qui interessa, per quanto si dirà, è la seguente: che è irragionevole far decorrere la prescrizione dal momento del pagamento del corrispettivo, o dalla domanda di nullità, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza che,accertando la nullità, è l’atto che ponela parte nel diritto di vedersi restituita la somma che ha corrisposto in base al contratto nullo. Il pagamento dichiarato successivamente non dovuto,secondo i ricorrenti, costituendo indebito,è fonte di obbligazione restitutoria, ed il diritto correlativo non può considerarsi prescritto fino a che penda l’accertamento circa la validità del titolo da cui dipende l’indebito: gli atti di quel processo infatti hanno efficacia interruttiva, di per sé. Il motivo è fondato. Serve una premessa. Il giudizio precedente, ossia quello avente ad oggetto la decadenza dal diritto di prelazione, si è concluso, come chiaramente risulta dalla decisioni depositate, con pronunceche non hanno dichiarato , e mai avrebbero potuto farlo, la nullità della vendita per contrarietà a norme imperative, come invece assume la decisionequa impugnata, ma hanno dichiarato decaduta dal diritto di prelazione la Sagripanti e , con improprio linguaggio, “annullato” il contratto. Ma, a prescindere anche dall’effettivo giudicato nel giudizio precedente, che si ripete non è stato di nullità della vendita ma di suo “annullamento” per decadenza dal diritto di prelazione, a prescindere da ciò, è del tutto errata la tesi della Corte di Appello secondo cui, nel caso in cui il prelazionario decada dalla prelazione e dunque la vendita non si considera perfezionata, si tratta di nullità dell’atto per violazione di norme imperative. Tesi del tutto fantasiosa e priva di fondamento. La vendita con diritto di prelazione è una fattispecie a formazione progressiva, poiché si perfeziona solo se vengono compiutiatti che hanno scadenza temporale diversa: prima la denuntiatio, poi l’accettazione di essa, poi il versamento del prezzo, poi la stipula. Ciascuno di tali atti, che è temporalmente distinto l’ uno dall’altro, produce un effetto anticipatorio e comunque necessario al perfezionamento, ossiaall’effetto finale traslativo: se uno di essi non si compie o si compie irregolarmente la fattispecie non si completa. E dunque nel caso in cuiil pagamento del prezzo (uno degli atti della fattispecie) venga effettuato fuori termine, tale circostanza impedisce alla vendita di perfezionarsi, e di produrre effetto. Correttamente dunque i giudici della causa precedente non hanno ritenuto nulla la vendita, ma hanno dichiarato decaduta dal diritto alla prelazione la prelazionaria, ed hanno “annullato” la vendita, ossia l’hanno dichiarata priva di effetti, essendo il termine “annullamento” qui usato impropriamente per riferirsi alla privazione di effetti dell’atto e non all’istituto della annullabilità del contratto, che, come è noto, presuppone vizi specifici dell’atto, tra cui non rientra il tardivo pagamento del prezzo. In sostanza, nella vendita al prelazionario l’effetto traslativo è dovuto a più elementi costitutivi (ossia elementi idonei a generare l’effetto): la denuntiatio, la sua accettazione, il pagamento in tempo del prezzo, la stipula: il difetto di uno di questi elementi non determina contrarietà dell’atto all’ordinamento, meno che mai a norme imperative, ma determina la mancanza, per l’appunto, di uno degli elementi costituivi idonei a generare l’effetto, con la conseguenza che la vendita va considerata come nonperfezionata, non già nulla. Anche ove si volesse intendere il pagamento del prezzo come una condizione sospensiva dell’efficacia della vendita (Cass. 36058/ 2021) i termini del problema non cambierebbero, poiché si tratterebbe, per l’appunto non di nullità per contrarietà a norme imperative, come assunto dalla decisione impugnata, ma per l’appunto di inefficacia, tale essendo l’esito del mancato avveramento di una condizione: salvo tuttavia ad osservare che la condizione consiste in un fatto esterno al negozio, e non già in uno costituivo esso stesso, come il pagamento del prezzo, e salvo ad osservare come il pagamento del prezzo deve avvenire prima della stipula della vendita e non è dunque ragionevole che sia inteso come condizione sospensiva di quest’ultima, che ancora manca: e non è un caso che lo stesso art. 8 l. 590/ 1965 al comma 8 prevede che il pagamento del prezzo costituisca condizione sospensiva solo ove venga differito oltre la stipula. Tutto ciò ha evidentemente una conseguenza: che il principio di diritto secondo cui “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso.” (Cass. 15669/ 2011; Cass. 10250/ 2014; Cass. 7749/ 2016), è qui fuori luogo, poiché non si discute di nullità, e dunque di una sentenza che retroagisce, e dunque di un effetto (la perdita di efficacia del contratto) che anche esso retroagisce (esplicitamente giustifica la regola della prescrizione decorrente dal pagamento, in caso di nullità, con l’argomento della retroattività Cass. 7651/ 2005). Qui,dunque, siamo davanti ad un contratto che il giudicato precedente ha dichiarato inefficace, improduttivo di effetti perché non perfezionatosi, a causa della mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie a formazione progressiva, ossia il pagamento del corrispettivo nei termini di legge: ove si intendesse configurare il pagamento tempestivo del prezzo alla stregua di una condizione sospensiva, l’esito non muterebbe. Con la conseguenza che la pronuncia non retroagisce affatto, ma è costituiva della perdita di efficacia della vendita. Il che ha una ulteriore conseguenza: che allora il diritto alla ripetizione sorge soltanto nel momento in cui la vendita è dichiarata inefficace, non perfezionatasi, e dunque a partire dal momento in cui la decisione chel’ha dichiarata inefficace è passata in giudicato. Il principio di diritto è dunque nel senso che in caso di vendita dichiarata inefficace per il mancato suo perfezionamento, oppure per il mancato verificarsi di una condizione sospensiva, poiché gli effetti della inefficacia non retroagiscono ma si producono con la sentenza, il diritto alla ripetizione del corrispettivo si prescrive a partire da quest’ultima e non dall’avvenuto pagamento del prezzo. 7.- L’accoglimento di tale motivo rende assorbiti il seco ndo , che assume la sentenza del precedente grado come atto interruttivo della prescrizione, il terzo, secondo cui la condotta processuale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] costituirebbe essa stessa un atto interruttivo (per la mancata contestazione), il quartoche esclude che la prescrizione possa essere decorsa durante il giudizio precedente in quanto instaurato da terzi e non dalla controparte contrattuale, il quintoche, era stato dichiarato assorbito dalla Corte di Appello, e che però mira soltanto a contestare la domanda riconvenzionale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], oggetto qui di ricorso incidentale e di cui si dirà, il sestoperché ripete le censure del primo e mira a sollecitare una rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte. 8.-Sul ricorso incidentale. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con domanda riconvenzionale del 19.12.2013 aveva chiesto la restituzione dei frutti naturali o civili dovuti al possesso del terreno in mala fede. La Corte di Appello ha ritenuto che almeno fino alla sentenza definitiva (2010) i prelazionari erano convinti di avere acquistato legittimamente e dunque di essere possessori a pieno diritto, e che comunque il bene era stato restituito nel 2012 e la prima richiesta di restituzione dei frutti, come si è visto, è stata fatta nel 2013, mentre quella precedente, cioè quella svolta nel precedente giudizio sulla validità del titolo, era da ritenersi tardiva, inammissibile e non esaminata comunque dai giudici di quel giudizio. Obietta il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che il giudizio è stato proseguito dagli aventicausa dellaSagripanti, i quali proprio perché intervenuti nel corso di una controversia sulla validità della vendita, dovevano per ciò stesso ritenersi in mala fede, ossia dovevano sapere che possedevano senza averne titolo. Il motivo è infondato. Esso contesta innanzitutto la ratio in base alla quale non è stata ritenuta validamente proposta la domanda di restituzione dei frutti nel precedente giudizio, ma si limita a dire che quella domanda ha comunque costituito atto interruttivo della prescrizione. Ma la ratio contestata non è colta: i giudici di merito non hanno ritenuto prescritto il diritto allarestituzione dei frutti, quanto piuttosto lo hanno ritenuto infondato. Infatti, ed è la seconda censura, essi hanno ritenuto il possesso in buona fede degli acquirenti almeno fino a quando una sentenza definitiva non ha dichiarato che essi possedevano senza titolo (ossia il 2010), e che, avendo comunque costoro restituito il bene nel 2012, da quel momento non potevano più godere di frutti da restituire. La ratio decidendiè corretta: infatti il possesso di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c., con la conseguenza che, ove sussista la buona fede (da presumersi) alla data del suddetto acquisto, la medesima buona fede non viene esclusa dalla mera proposizione delladomanda rivolta a far valere quella nullità, ed il possessore è tenuto allarestituzione dei frutti solo a partire dalla data delladomanda di rilascio. ” E l’unica domanda di rilascio, come si è visto,è quella del 2013, quando il bene era stato però già restituito. Il ricorso va d
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