CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00881/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29689/2017 R.G. proposto da Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 711/2017 pubblicata 1'8 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in due distinti giudizi davanti al Tribunale di Pistoia il Ministero dell'Interno, esponendo di avere prestato attività lavorativa subordinata presso tale Ministero, in principio (primo ricorso), in base a contratti di somministrazione a tempo determinato dal 2005 al 2007 e, in seguito (secondo ricorso), in virtù di contratti a tempo determinato (dal 2 gennaio 2008, fino, per effetto di proroghe, al 31 dicembre 2010). Essa ha dedotto la nullità di tutti i menzionati contratti, chiedendo che fosse dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, riunite le cause, con sentenza n. 32/2016, ha accolto in parte i ricorsi e ha dichiarato l'illegittimità dei contratti di somministrazione e di quello a tempo determinato, con condanna del Ministero dell'Interno a pagare, a titolo risarcitorio 12 mensilità della retribuzione globale di fatto quale indennità omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010. Il Ministero dell'Interno ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 711/2017, ha rigettato, ritenendo che i rapporti di lavoro oggetto di causa si fossero svolti al di fuori delle ipotesi di legge, atteso che le ordinanze richiamate dalla P.A. non documentavano a sufficienza le ragioni legittimanti le assunzioni a tempo determinato, e che la lavoratrice avesse diritto al risarcimento riconosciutole. Il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.[OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il Ministero dell'Interno lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 115, comma 2, c.p.c., dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992, dell'art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010, degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, della Direttiva europea n. 1999/70 e dell'art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005. Il Ministero, dopo un ampio riepilogo delle ordinanze emesse al fine di affrontare l'emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale avrebbe sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non potevano considerarsi stipulati sulla base delle leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate. Aggiunge, poi, che, a sostegno delle proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto della necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello. Inoltre, rileva che doveva essere presa in esame l'alta probabilità di una stabilizzazione della controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l'esistenza di un illecito. La doglianza è infondata, dovendosi dare continuità all'orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482;Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355). Si è in proposito precisato che l'eccezionalità dello strumento - tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art.76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza - impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall'art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. 10 ottobre 2019, n. 24490; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l'opzione interpretativa di ritenere l'ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482). Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le 00.PP.CC.MM . prevedessero, come nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all'ufficio di destinazione. Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 86, comma 9, del d. Igs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Nel caso di specie, l'illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l'accertamento della corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi delle somministrazioni a termine e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con i lavoratori nulla aggiunge, se non sotto il profilo della gravità della precarizzazione indebitamente cagionata. Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all'assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell'illecito. Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l'applicazione delle regole delineate da Cass., SU, 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815). Va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante. Comunque, quanto al tema delle stabilizzazioni, poi effettivamente sopravvenute al giudizio di appello, va richiamato, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettíbili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi). A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un'ipotesi di "prospective overruling" che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l'eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967).Inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da qua nto accaduto in ambito scolastico, perché in quella r- - sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205). 2) Il ricorso è respinto. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, attesa la condotta processuale della parte intimata. Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e non tenuta al versamento del contributo unificato. P.Q.