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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32547/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione sia all'art. 131-bis cod. pen. che all'art. 4

I. n. 110 del 1975, come altresì supportate da memoria difensiva, perché le prime sono manifestamente infondate e le seconde sono generiche e volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in questa sede.

Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il difensore, che si duole dell'omissione, avrebbe dovuto vigilare sulla verbalizzazione).

Va, comunque, rilevato che la sentenza facendo leva, con riguardo al trattamento sanzionatorio, sulla gravità del fatto esclude il riconoscimento di detta causa di non punibilità.

Per quanto concerne, invece, la prova della penale responsabilità del ricorrente in ordine al porto senza giustificato motivo del coltello fuori della propria abitazione, detto Tribunale nella sentenza impugnata evidenzia che: - durante la perquisizione del veicolo, Halil mostrava forte nervosismo (a riprova, invero, della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie); - questi aveva, altresì, la disponibilità del veicolo, atteso che in varie occasioni, durante l'espletamento di servizi di controllo, era stata trovato alla guida dello stesso; - il ricorrente non dava alcuna valida giustificazione circa il possesso dell'arma.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1 111 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di AREZZOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione sia all'art. 131-bis cod. pen. che all'art. 4 I. n. 110 del 1975, come altresì supportate da memoria difensiva, perché le prime sono manifestamente infondate e le seconde sono generiche e volte a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti probatorie, non consentita in questa sede. Invero, quanto alle prime, va osservato che dal verbale di udienza, che fa fede fino a querela di falso, non risulta la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (il difensore, che si duole dell'omissione, avrebbe dovuto vigilare sulla verbalizzazione). Va, comunque, rilevato che la sentenza facendo leva, con riguardo al trattamento sanzionatorio, sulla gravità del fatto esclude il riconoscimento di detta causa di non punibilità. Per quanto concerne, invece, la prova della penale responsabilità del ricorrente in ordine al porto senza giustificato motivo del coltello fuori della propria abitazione, detto Tribunale nella sentenza impugnata evidenzia che: - durante la perquisizione del veicolo, Halil mostrava forte nervosismo (a riprova, invero, della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie); - questi aveva, altresì, la disponibilità del veicolo, atteso che in varie occasioni, durante l'espletamento di servizi di controllo, era stata trovato alla guida dello stesso; - il ricorrente non dava alcuna valida giustificazione circa il possesso dell'arma. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1 111 luglio
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