CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 26656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato che aveva dichiarato domicilio, è manifestamente infondato, perché la nullità di cui si tratta è a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771). Del resto, "è nulla [e non omessa] la notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod, proc. pen." (Sez. 4, Sentenza n. 18098 del 01/04/2015 Ud., Rv. 263753 - 01); nel caso di specie, in effetti, il difensore costituito in appello, nel rassegnare le conclusioni scritte (depositate in data 26/06/2022), non ha eccepito la nullità, così determinandone in ogni caso la sanatoria; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]