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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31509/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11757/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni che portavano ad escludere che il ricorrente non avesse sentito il campanello suonato su entrambe le porte che davano accesso all'appartamento e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio fondato sui plurimi precedenti penali che gravano sul ricorrente e sulla intensità del dolo della condotta (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 11757/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.); ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, attraverso cui si censura la decisione impugnata con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, sono manifestamente infondati, perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni che portavano ad escludere che il ricorrente non avesse sentito il campanello suonato su entrambe le porte che davano accesso all'appartamento e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio fondato sui plurimi precedenti penali che gravano sul ricorrente e sulla intensità del dolo della condotta (cfr. rispettivamente pagg. 3 e 4). rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 31509/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris