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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2024

Cassazione n. 13591/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32786-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4784/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 4412/2012; [OSCURATO:PERSONA] non genuino – somministrazione irregolare di lavoro R.G.N.32786/2019 Cron.

Rep.

Ud.27/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato costituito tra i predetti e [OSCURATO:SOCIETA] un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal maggio 2003 per il Famoso e dall’aprile 2003 per il Falzarano, con inquadramento per entrambi nel livello E del c.c.n.l. quali tecnici operativi di manutenzione e verifica, sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, sul presupposto del carattere non genuino dell’appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e il datore di lavoro formale dei predetti, prima la società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi la [OSCURATO:SOCIETA].

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.

La [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento non ha volto difese.

3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata esteso la decisione anche a periodi e rapporti contrattuali estranei alla originaria domanda, proposta unicamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera tra queste parti, risalente al 2006; negli anni precedenti entrambi i lavoratori avevano lavorato alle dipendenze di un’altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., che non è stata parte del giudizio.

La sentenza impugnata, nel dichiarare la costituzione dei rapporti di lavoro a far data dall'anno 2003 sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione.

La motivazione sarebbe, inoltre, apparente non emergendo il percorso logico -giuridico che sorregge la condanna alla costituzione del rapporto ed alla ricostruzione della carriera con decorrenza dall’anno 2003.

5. Il motivo è infondato.

6. L’art. 29 cit., al pari dell’art. 27, consente ai lavoratori di agire anche unicamente nei confronti dell’utilizzatore della prestazione, per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di questi.

Nessun rilievo può riconnettersi alla mancata citazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., precedente datrice di lavoro.

La domanda proposta dai lavoratori, come risultante dai ricorsi introduttivi di primo grado integralmente trascritti nel ricorso per cassazione (pp. 7-22), era volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], dal maggio 2002 per il Famoso e dall’aprile 2003 per il Falzarano.

La decisione di appello si è pronunciata entro i limiti delle domande.

7. Il motivo è parimenti infondato riguardo alla violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che dalla sentenza impugnata emerge il percorso logico giuridico che ha condotto al decisum.

La Corte d’appello ha valutato le prove testimoniali, riferite anche agli anni 2002-2003, come idonee a dimostrare le modalità di lavoro degli appellanti alle effettive dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], quale utilizzatrice delle prestazioni, fin dalla loro assunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a cui è poi subentrata la [OSCURATO:SOCIETA], valorizzando anche le dichiarazioni rese dal Falzarano nel corso del libero interrogatorio (“sul luogo di lavoro non vi era alcun delegato SOGAF ma solo il capotecnico della [OSCURATO:SOCIETA] che indicava le attività da svolgere…la manutenzione veniva svolta sulla base di programmi di lavoro delle Ferrovie”).

8. Occorre ricordare che, nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento. (Cass. n. 8066 del 2009; n. 20736 del 2014).

9. Con il secondo motivo la società deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. cit.

Censura la sentenza d’appello per avere esorbitato dai poteri di qualificazione giuridica della domanda, interpretando la domanda relativa alla somministrazione irregolare (art. 27 cit.) come domanda di accertamento di un appalto illecito (art. 29 cit.), nonostante la diversità di petitum e causa petendi; con la conseguenza di avere attribuito rilievo ad elementi, come la carenza del rischio di impresa o di un'autonoma organizzazione imprenditoriale in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del personale dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]., inconferenti rispetto alla fattispecie della somministrazione irregolare.

10. Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003.

Ove anche si seguisse la qualificazione della domanda come relativa ad un appalto illecito, la Corte di merito avrebbe comunque errato nel ritenere integrata tale fattispecie in quanto le indicazioni giornaliere date dai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] ai dipendenti della SAES sugli interventi da effettuare e il controllo tecnico dai primi esercitato sul corretto svolgimento e coordinamento delle attività svolte rientravano nei poteri propri della committente.

11. Con il quarto motivo si imputa alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dal contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, come dedotto nella memoria di costituzione di primo grado, non avevano mai concluso un contratto di somministrazione; contratto di appalto che aveva ad oggetto non solo l’esecuzione dei servizi di pulizia ma anche “servizi accessori con il servizio ferroviario”.

12. I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati cumulativamente perché connessi.

Il secondo e il terzo motivo criticano la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo e prospettano quindi un error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il quarto motivo denuncia un error facti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per la omessa rilevazione di un fatto allegato, non contestato e da ritenere decisivo, rappresentato dalla avvenuta conclusione di un contratto di appalto e non di somministrazione (sui modi attraverso cui la qualificazione giuridica della domanda è sindacabile in sede di legittimità v.

Cass. n. 11103 del 2020).

13. Come è noto, l’interpretazione e qualificazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, che non è condizionato dalle espressioni usate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (v.

Cass. n. 27428 del 2005; n. 118 del 2016; 7322 del 2019; 13602 del 2019).

14. La sentenza d’appello ha premesso che i ricorrenti, nei ricorsi introduttivi di primo grado, avevano denunciato l’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, e che, anche alla luce delle deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA] e della produzione, da parte della stessa, dei contratti di appalto, la fattispecie oggetto di causa dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’appalto (v. sentenza, p. 3 e ss.).

15. Al riguardo, deve sottolinearsi la stretta contiguità tra le figure giuridiche dell’appalto e della somministrazione di lavoro, quale emerge già dalla formulazione delle norme che ne dettano la disciplina.

L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, infatti, definisce l’appalto distinguendolo dalla somministrazione di lavoro (“ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto […] si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore…nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”).

Non solo, ma in base alle previsioni di cui agli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, le distinzioni tipologiche tracciate dal legislatore perdono rilievo nel caso di illegittimità, della somministrazione (irregolare) o dell’appalto (non genuino), producendosi, in entrambi i casi, l’effetto della imputazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.

Ciò per il riemergere del divieto di interposizione di manodopera che, nonostante la formale abrogazione della legge n. 1369 del 1960 (v. art. 85, d.lgs. 276 del 2003), continua ad operare in tutte le ipotesi in cui sia travalicato il perimetro di legittimità di ciascuna delle citate fattispecie contrattuali.

Con la conseguenza che il petitum sostanziale deve individuarsi nella domanda di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore, previo accertamento di un fenomeno interpositorio, per l’esistenza di un soggetto terzo che si sia interposto tra il lavoratore e l’effettivo utilizzatore (causa petendi), restando la qualificazione della fattispecie, in termini di appalto illecito di manodopera oppure di somministrazione irregolare di lavoro, dipendente unicamente dal contratto formalmente concluso tra l’interposto e l’utilizzatore e potendo, in teoria, l’appalto non genuino considerarsi come forma di somministrazione di lavoro conclusa al di fuori dei requisiti di forma e di sostanza normativamente imposti, senza tuttavia alcun impatto sulle conseguenze, di identico contenuto, previste dagli artt. 27 e 29 cit.

16. Deve quindi escludersi che la Corte d’appello abbia violato i limiti del potere di qualificazione giuridica della domanda, interpretando la domanda relativa alla somministrazione irregolare come riferita ad un appalto non genuino.

17. Ferma la corretta qualificazione giuridica adottata, i giudici di appello hanno interpretato ed applicato il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in maniera conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale.

Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita "ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013; v. anche Cass. n. 8256 del 2020; n. 22080 del 2021 su fattispecie sovrapponibili a quella in esame).

18. La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha accertato in fatto come “i responsabili della SAES provvede(ssero) solo, neanche tutte le volte, a formare le squadre e […] alla gestione amministrativa del personale (sostituzioni, ferie permessi ecc.) ma che in alcun modo provvedevano a impartire direttive e ad organizzare il lavoro… Inoltre, che non avevano distinti locali destinati ai dipendenti della società Saes né vi era in loco un responsabile di tale società, ma tutto il lavoro veniva gestito da capi tecnici della società [OSCURATO:SOCIETA]”.19.

Le censure mosse, nella parte in cui si dirigono su tale accertamento fattuale, si rivelano inammissibili in quanto estranee al perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014.

20. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

Non si provvede sulle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] rimasta intimata.

22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32786-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 4784/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/10/2018 R.G.N. 4412/2012; [OSCURATO:PERSONA] non genuino – somministrazione irregolare di lavoro R.G.N.32786/2019 Cron. Rep. Ud.27/02/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato costituito tra i predetti e [OSCURATO:SOCIETA] un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a decorrere dal maggio 2003 per il Famoso e dall’aprile 2003 per il Falzarano, con inquadramento per entrambi nel livello E del c.c.n.l. quali tecnici operativi di manutenzione e verifica, sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003, sul presupposto del carattere non genuino dell’appalto tra [OSCURATO:SOCIETA] e il datore di lavoro formale dei predetti, prima la società [OSCURATO:SOCIETA]. e poi la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria. La [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento non ha volto difese. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli artt. 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la sentenza impugnata esteso la decisione anche a periodi e rapporti contrattuali estranei alla originaria domanda, proposta unicamente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA], sul presupposto di una interposizione fittizia di manodopera tra queste parti, risalente al 2006; negli anni precedenti entrambi i lavoratori avevano lavorato alle dipendenze di un’altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]., che non è stata parte del giudizio. La sentenza impugnata, nel dichiarare la costituzione dei rapporti di lavoro a far data dall'anno 2003 sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione. La motivazione sarebbe, inoltre, apparente non emergendo il percorso logico -giuridico che sorregge la condanna alla costituzione del rapporto ed alla ricostruzione della carriera con decorrenza dall’anno 2003. 5. Il motivo è infondato. 6. L’art. 29 cit., al pari dell’art. 27, consente ai lavoratori di agire anche unicamente nei confronti dell’utilizzatore della prestazione, per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di questi. Nessun rilievo può riconnettersi alla mancata citazione in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]., precedente datrice di lavoro. La domanda proposta dai lavoratori, come risultante dai ricorsi introduttivi di primo grado integralmente trascritti nel ricorso per cassazione (pp. 7-22), era volta al riconoscimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], dal maggio 2002 per il Famoso e dall’aprile 2003 per il Falzarano. La decisione di appello si è pronunciata entro i limiti delle domande. 7. Il motivo è parimenti infondato riguardo alla violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., atteso che dalla sentenza impugnata emerge il percorso logico giuridico che ha condotto al decisum. La Corte d’appello ha valutato le prove testimoniali, riferite anche agli anni 2002-2003, come idonee a dimostrare le modalità di lavoro degli appellanti alle effettive dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], quale utilizzatrice delle prestazioni, fin dalla loro assunzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. a cui è poi subentrata la [OSCURATO:SOCIETA], valorizzando anche le dichiarazioni rese dal Falzarano nel corso del libero interrogatorio (“sul luogo di lavoro non vi era alcun delegato SOGAF ma solo il capotecnico della [OSCURATO:SOCIETA] che indicava le attività da svolgere…la manutenzione veniva svolta sulla base di programmi di lavoro delle Ferrovie”). 8. Occorre ricordare che, nel rito del lavoro, le risposte rese dalle parti in sede di interrogatorio libero ex art. 420 c.p.c. sono liberamente utilizzabili dal giudice come elemento di convincimento, soprattutto se riguardino fatti che possono essere conosciuti solo dalle parti medesime, o non siano contraddette da elementi probatori contrari, e possono arrivare a costituire anche l'unica fonte di convincimento. (Cass. n. 8066 del 2009; n. 20736 del 2014). 9. Con il secondo motivo la società deduce, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e falsa applicazione dell'art. 29 d.lgs. cit. Censura la sentenza d’appello per avere esorbitato dai poteri di qualificazione giuridica della domanda, interpretando la domanda relativa alla somministrazione irregolare (art. 27 cit.) come domanda di accertamento di un appalto illecito (art. 29 cit.), nonostante la diversità di petitum e causa petendi; con la conseguenza di avere attribuito rilievo ad elementi, come la carenza del rischio di impresa o di un'autonoma organizzazione imprenditoriale in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e l'esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del personale dipendente da [OSCURATO:SOCIETA]., inconferenti rispetto alla fattispecie della somministrazione irregolare. 10. Con il terzo motivo di ricorso la società denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003. Ove anche si seguisse la qualificazione della domanda come relativa ad un appalto illecito, la Corte di merito avrebbe comunque errato nel ritenere integrata tale fattispecie in quanto le indicazioni giornaliere date dai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] ai dipendenti della SAES sugli interventi da effettuare e il controllo tecnico dai primi esercitato sul corretto svolgimento e coordinamento delle attività svolte rientravano nei poteri propri della committente. 11. Con il quarto motivo si imputa alla sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dal contratto di appalto stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, come dedotto nella memoria di costituzione di primo grado, non avevano mai concluso un contratto di somministrazione; contratto di appalto che aveva ad oggetto non solo l’esecuzione dei servizi di pulizia ma anche “servizi accessori con il servizio ferroviario”. 12. I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati cumulativamente perché connessi. Il secondo e il terzo motivo criticano la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo e prospettano quindi un error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il quarto motivo denuncia un error facti, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., per la omessa rilevazione di un fatto allegato, non contestato e da ritenere decisivo, rappresentato dalla avvenuta conclusione di un contratto di appalto e non di somministrazione (sui modi attraverso cui la qualificazione giuridica della domanda è sindacabile in sede di legittimità v. Cass. n. 11103 del 2020). 13. Come è noto, l’interpretazione e qualificazione della domanda è attività riservata al giudice di merito, che non è condizionato dalle espressioni usate dalla parte ed ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (v. Cass. n. 27428 del 2005; n. 118 del 2016; 7322 del 2019; 13602 del 2019). 14. La sentenza d’appello ha premesso che i ricorrenti, nei ricorsi introduttivi di primo grado, avevano denunciato l’esistenza di una interposizione fittizia di manodopera, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, e che, anche alla luce delle deduzioni di [OSCURATO:SOCIETA] e della produzione, da parte della stessa, dei contratti di appalto, la fattispecie oggetto di causa dovesse essere inquadrata nell’ambito dell’appalto (v. sentenza, p. 3 e ss.). 15. Al riguardo, deve sottolinearsi la stretta contiguità tra le figure giuridiche dell’appalto e della somministrazione di lavoro, quale emerge già dalla formulazione delle norme che ne dettano la disciplina. L’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, infatti, definisce l’appalto distinguendolo dalla somministrazione di lavoro (“ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto […] si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore…nonché per l’assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”). Non solo, ma in base alle previsioni di cui agli artt. 27 e 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, le distinzioni tipologiche tracciate dal legislatore perdono rilievo nel caso di illegittimità, della somministrazione (irregolare) o dell’appalto (non genuino), producendosi, in entrambi i casi, l’effetto della imputazione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione. Ciò per il riemergere del divieto di interposizione di manodopera che, nonostante la formale abrogazione della legge n. 1369 del 1960 (v. art. 85, d.lgs. 276 del 2003), continua ad operare in tutte le ipotesi in cui sia travalicato il perimetro di legittimità di ciascuna delle citate fattispecie contrattuali. Con la conseguenza che il petitum sostanziale deve individuarsi nella domanda di costituzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore, previo accertamento di un fenomeno interpositorio, per l’esistenza di un soggetto terzo che si sia interposto tra il lavoratore e l’effettivo utilizzatore (causa petendi), restando la qualificazione della fattispecie, in termini di appalto illecito di manodopera oppure di somministrazione irregolare di lavoro, dipendente unicamente dal contratto formalmente concluso tra l’interposto e l’utilizzatore e potendo, in teoria, l’appalto non genuino considerarsi come forma di somministrazione di lavoro conclusa al di fuori dei requisiti di forma e di sostanza normativamente imposti, senza tuttavia alcun impatto sulle conseguenze, di identico contenuto, previste dagli artt. 27 e 29 cit. 16. Deve quindi escludersi che la Corte d’appello abbia violato i limiti del potere di qualificazione giuridica della domanda, interpretando la domanda relativa alla somministrazione irregolare come riferita ad un appalto non genuino. 17. Ferma la corretta qualificazione giuridica adottata, i giudici di appello hanno interpretato ed applicato il disposto dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 in maniera conforme ai principi affermati da questa Corte, secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale. Ne discende che, anche per gli appalti stipulati nella vigenza del richiamato decreto legislativo, opera il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui si configura intermediazione illecita "ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo" (Cass. 7898 del 2011 e negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 23215 del 2022; n. 15557 del 2019; n. 27213 del 2018; n. 27105 del 2018; n. 10057 del 2016; n. 7820 del 2013; v. anche Cass. n. 8256 del 2020; n. 22080 del 2021 su fattispecie sovrapponibili a quella in esame). 18. La Corte di merito, in adesione a tali principi, ha accertato in fatto come “i responsabili della SAES provvede(ssero) solo, neanche tutte le volte, a formare le squadre e […] alla gestione amministrativa del personale (sostituzioni, ferie permessi ecc.) ma che in alcun modo provvedevano a impartire direttive e ad organizzare il lavoro… Inoltre, che non avevano distinti locali destinati ai dipendenti della società Saes né vi era in loco un responsabile di tale società, ma tutto il lavoro veniva gestito da capi tecnici della società [OSCURATO:SOCIETA]”.19. Le censure mosse, nella parte in cui si dirigono su tale accertamento fattuale, si rivelano inammissibili in quanto estranee al perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014. 20. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 21. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei lavoratori segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] rimasta intimata. 22. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 13591/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris