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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22379/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di concorso in corruzione propria perché, agendo quale intermediario, avrebbe promesso e consegnato a [OSCURATO:PERSONA], direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] f.11i S.r.l., la somma di euro 12000, di cui 5000 versati in acconto, nonché una macchina fotografica.

Il tutto in cambio di un atto contrario ai doveri del soggetto qualificato, consistente nell'attenuare e ritardare le conseguenze di una verifica fiscale in corso ai danni della società rappresentata dal [OSCURATO:SOCIETA], inerente diversi esercizi e relativa, oltre all' ipotizzata utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti grazie a fornitori di comodo, all'indebita compensazione fiscale di taluni crediti fittizi, ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA] da una società terza compiacente; compensazione, quest'ultima, effettuata nel 2015, fatta oggetto del processo verbale di constatazione del 31 gennaio 2018 e la cui posizione è stata definita nell'aprile del 2018 con il pagamento del dovuto per sorte e sanzioni dalla società contribuente. 2.Impugna la difesa dell'imputato e lamenta: -nullità della sentenza impugnata per la ritenuta violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, atteso che, fissata per il 10 giugno 2021 l'udienza di trattazione dell'appello secondo le modalità cartolari previste dalla legislazione emergenziale, il collegio decidente ebbe a disporre un rinvio, indicando una nuova data di udienza (5 ottobre 2021), in occasione della quale il gravame venne definito senza tuttavia avvisare l'imputato che, ignorando la nuova data di trattazione, ha cosi visto lese le sue prerogative difensive (dalla volontà di presenziare a quella di chiedere la discussione orale o formulare richiesta di concordato); -violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità della corruzione propria contestata, atteso che il percorso logico seguito dai giudici del merito sarebbe inficiato da diversi errori nell'interpretazione delle emergenze istruttorie, essenzialmente favoriti dall'equivoco tenore del capo di imputazione che, descrivendo siccome ancora in atto al 31 gennaio 2018 la verifica fiscale alla quale era sottoposta la [OSCURATO:SOCIETA]. quando per contro, a quella data, la stessa risultava, nella sua evoluzione amministrativa già compiutamente definita, avrebbe determinato l'erronea convinzione della possibile riconduzione delle condotte del ricorrente, dei contatti con il Biondi e dei riferimenti a possibili promesse e pagamenti oggetto del contestato mercimonio corruttivo a un accertamento non più in essere, chiuso dalla società contribuente con l'intero pagamento del dovuto, così da spogliare a monte la ragione fondante dell'ipotesi accusatoria erroneamente validata dai giudici del merito, peraltro fondata su un substrato probatorio (talune intercettazioni relativi a colloqui occorsi tra l'imputato e, di volta in volta, il [OSCURATO:SOCIETA] e il Biondi) letto senza considerare le opzioni alternative suggerite dalla difesa e comunque inidoneo a comprovare, sempre in ragione della compiuta definizione della verifica fiscale in questione, sia i termini e l'esecuzione del patto illecito, sia il tenore del comportamento contrario ai relativi doveri d'ufficio tenuto nell'occasione dal soggetto qualificato; -violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte del merito ricondotto il fatto all'ipotesi di cui all'ad 346, comma 2, cod. pen. all'epoca vigente, non essendovi la prova che il Casassa abbia effettivamente promesso e poi versato al Biondi le somme sollecitate al [OSCURATO:SOCIETA]; violazione e falsa applicazione degli artt. 530 comma 2 e 533 cod proc. pen. perché la regola di giudizio adottata, alla luce del materiale probatorio acquisito, non si sarebbe conformata al principio della riscontrata colpevolezza "al di la di ogni ragionevole dubbio"; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse sulla base di elementi non previsti dal legislatore, ricorrendo a una giustificazione tautologica.

4. Con le note trasmesse tramite pec e pervenute in Cancelleria il 29 marzo 2022 la difesa ha nuovamente ribadito le ragioni di fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Il primo motivo è inammissibile perché, a voler seguire le steN indicazioni offerte dal ricorso, la nullità prospettata, derivante dall'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza di rinvio della relativa trattazione dell'appello, si configura come una nullità a regime intermedio, che, tuttavia, nel caso in esame, risulta sanata, essendo stata dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Giova infatti evidenziare che (diversamente da quanto indicato nella rubrica del motivo ma in linea con lo sviluppo argomentativo dello stesso) la mancata comunicazione del differimento dell'udienza di trattazione del gravame ebbe a riguardare unicamente l'imputato, in precedenza regolarmente attinto dalla notifica relativa al decreto di citazione a giudizio in grado di appello, e non il difensore; e che quest'ultimo nulla ha dedotto nel corso del giudizio di appello, pur essendo in grado di riscontrare l'omesso incombente che riguardava l'assistito e di veicolare, seppur nella forma cartolare determinata dalle modalità di trattazione del processo imposte dalla legislazione emergenziale, l'apposito rilievo prima della decisione, assunta in asserita violazione delle prerogative difensive dell'imputato.

Ne consegue la tardività del rilievo non addotto nel corso dell'appello ma solo con il ricorso di legittimità, in conformità, del resto, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (da ultimo nel senso di cui in motivazione in presenza di una fattispecie identica Cass. Sez. 5 n. 27903 del 09/04/2021 Rv. 281601 la quale a sua volta richiama Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503).

3. I successivi tre motivi di ricorso meritano una trattazione unitarike sono inammissibili pur se per ragioni diverse: il secondo, in quanto addotto in termini non coerenti ai limiti di prospettabilità propri del giudizio di legittimità e soprattutto perché aspecifico, giacché ribadisce pedissequamente censure prospettate con l'appello senza considerare, con la dovuta criticità, le risposte offerte al gravame di merito dalla Corte territoriale alla luce di un argomentare ben più completo rispetto a quello che nel caso ha connotato la decisione appellata; gli altri due, perché risentono della ricostruzione del fatto e della conseguente veste giuridica ascritta alla vicenda a giudizio dalla Corte di appello, aspetti questi ultimi consolidatisi in ragione della inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4.Va invero evidenziato che la sentenza di primo grado, valorizzando solo in parte il tenore della contestazione, aveva assegnato un rilievo centrale all'operazione inerente alla compensazione indebita operata dalla società del [OSCURATO:SOCIETA] nel 2015, fatta oggetto del processo verbale di constatazione (pvc) reso il 31 gennaio 2018 e definito con il pagamento del dovuto per sorte e sanzioni, nell'aprile del 2018 dalla società contribuente.

Il ricorso, riprendendo le critiche mosse a siffatta impostazione con l'appello, risulta nuovamente imperniato facendo sostanzialmente leva sulla centralità di tale compensazione: muove infatti dal presupposto in forza del quale l'intera regiudicanda risulterebbe confinata esclusivamente all'interno di tale operazione indebita, per poi mettere in evidenza, a fronte di un siffatto perimetro dell'impostazione accusatoria, che tutte le dazioni ( sia quella immediatamente successiva al pvc, sia quella inerente la macchina fotografica, pacificamente acquistata dal ricorrente nell'interesse del Biondi che ebbe a sollecitarla) finirebbero per correlarsi ad una vicenda fiscale definita in termini conformi alla pretesa erariale veicolata dall'ufficio del Biondi in danno della [OSCURATO:SOCIETA], per avere quest'ultima pagato l'intero, comprensivo di sanzioni (fatto anche questo pacifico). 5.Una siffatta impostazione difensiva, tuttavia, per quanto già anticipato sconta l'assenza di un confronto specifico e diretto con il tenore della decisione gravata che, con puntualità di riferimenti e linearità argonnentativa, ne ha, con coerenza logica, svilito l'intero assunto di base.6.

In primo luogo nel ricorso, risultando replicate doglianze prospettate con l'appello, viene introdotta una lettura alternativa del dato offerto dalle intercettazioni, consentita con il gravame di merito ma di certo eccentrica ai rilievi prospettabili in sede di legittimità.

Più precisamente, ci si riferisce alle captazioni dei dialoghi, essenzialmente occorsi tra Casassa e [OSCURATO:SOCIETA], relativi alla pattuizione delle somme da versare al Biondi subito dopo la definizione del pvc (atto che, va ribadito, costituisce un momento interlocutorio e non conclusivo del controllo tributario, prodromico ad un accertamento, nel caso mai reso mai reso per la successiva definizione bonaria della vicenda inerente le compensazioni indebite del 2015); dialoghi il cui tenore è stato interpretato senza profili di manifesta illogicità, che del resto il ricorso, a ben vedere, neppure prospetta* espressamente, ancora una volta confermando l'indebita trasposizione in parte qua di censure conferenti ad un gravame di merito.

7. Il ricorso è inoltre certamente aspecifico rispetto alla corposa motivazione spesa dalla sentenza di appello nel ricostruire il portato complessivo della vicenda a giudizio con particolare riguardo al profilo in fatto legato all'oggetto della dazione indebita, che, secondo i giudici del gravame, non poteva ritenersi delimitato alla sola vicenda della compensazione di crediti fittizi, atteso che la verifica fiscale che coinvolgeva la società del [OSCURATO:SOCIETA] riguardava più anni e ricomprendeva, come del resto messo in evidenza nell'imputazione, anche altre operazioni legate a fatturazioni per operazioni inesistenti, coinvolgenti la [OSCURATO:SOCIETA].

In particolare nella sentenza di appello, senza che tali temi risultino affrontati con specificità critica dall'impugnazione: - vengono messe in luce le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:SOCIETA], che ebbe a confermare di aver consegnato al ricorrente la somma di cinquemila euro destinata al Biondi subito dopo l'emissione del pvc del 31 gennaio 2018 (somma che lo stesso ricorrente, intercettato, dichiarò di aver consegnato al destinatario); - si ricostruisce in modo lineare il coinvolgimento del Casassa nelle iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:SOCIETA]., per essere stato l'imputato uno degli agganci grazie ai quali il [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad acquistare i crediti fittizi portati, nel 2015, in compensazione, ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. da una società intranea al mondo della criminalità organizzata gelese (pagina 13, ultimo capoverso, della sentenza gravata); - si mette in evidenza che per tale operazione il [OSCURATO:SOCIETA] (insieme ad altri soggetti coinvolti) era sottoposto ad indagine (da parte delle Procure di Brescia e Gela) e che il pagamento a definizione della esposizione legata alle indebite compensazioni, trovò giustificazione nell'esigenza di definire con un patteggiamento la relativa posizione specifica ma anche con l'obiettivo di ottenere quanto più celermente il dissequestro dell'azienda disposto ex art 321 cod. proc. pen. proprio in relazione a tale illecito di matrice fiscale (si veda pagina 16, ultimi due capoversi), evenienze processuali tutte subordinate al detto pagamento; - si segnala, con immediata puntualità, che la verifica fiscale, conseguenziale ad un controllo della guardia di finanza e transitata, per il recupero fiscale, all'ufficio diretto dal Biondi, riguardava diversi esercizi (pag. 13, secondo capoverso) e aveva un perimetro più ampio rispetto al profilo della indebita compensazione operata nel 2015 (nello stesso capo di imputazione si fa riferimento a talune operazioni per fatturazioni inesistenti), tanto che dalle intercettazioni evocate (pagina 15, dal settimo capoverso) si legittima la ricostruzione logica in forza della quale il coinvolgimento del Biondi venne modulato in termini diversi, affrontando immediatamente il tema più spinoso delle compensazioni (cui risultava correlato l'immediato pagamento della somma di cinquemila euro sollecitata subito dopo il PVC del 31 gennaio 2018), da risolvere con celerità anche per ovviare alle citate iniziative giudiziali, per poi dedicarsi alle altre questioni coperte dalla verifica ancora in atto (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), rispetto alle quali il Biondi si sarebbe attivato per differirne l'andamento (e in ragione di tanto si sarebbero reso necessario il versamento di altri dodicimila euro, evocati nella intercettazione del 6 marzo 2018 richiamata alla pagina 15, dal penultimo capoverso) anche in relazione ai relativi controlli incrociati in atto (puntualmente indicati anche in relazione alla altra società coinvolta: pag. 16); - si dà conto, infine, dell'estrema contiguità del ricorrente con il Biondi, resa incontrovertibile dall'insieme delle intercettazioni evocate, nei cui colloqui si faceva riferimento anche alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] (pagg. 18 e 19) e dalla vicenda della macchina fotografica (che alla luce delle superiori indicazioni divenuta logicamente compatibile con il complesso degli interessi illeciti della [OSCURATO:SOCIETA]. perseguiti in via di intermediazione dal ricorrente).

8. All'evidenza siffatto argomentare, estraneo a censure prospettabili e prospettate in questa sede destinate a minarne compiutezza e linearità logica, travolge le inattuali censure prospettate con il secondo motivo di ricorso e depriva marcatamente di rilievo quelle addotte con il quarto motivo, riferite alla asserita violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel caso, a tacer d'altro, marcatamente priva di una ragion d'essere.

9. Avuto riguardo al terzo motivo di ricorso, con la quale si sollecita una diversa configurazione da dare al fatto (da ricondurre all'alveo dell'art. 346 cod. pen. all'epoca vigente) è facile osservare, ad ulteriore integrazione delle indicazioni in fatto sopra rassegnate, che nella sentenza si dà immediato riscontro al complessivo coinvolgimento nel mercimonio del Biondi, ricavato non solo dalle dichiarazioni captate dell'imputato (relative alla consegna della somma di euro cinquemila successiva alla definizione del pvc della fine di gennaio del 2018 alle quale si è già accennato) ma anche facendo leva su due diverse circostanze, anche queste non contraddette dalla difesa, e in particolare: all'indicazione del nominativo del citato funzionario resa dal difensore del [OSCURATO:SOCIETA] al pubblico ministero di Gela nel momento in cui si propugnava il dissequestro dell'azienda (si veda la pagina 17 della sentenza, nella quale si evidenzia che il Biondi venne indicato come soggetto in grado di fornire al pubblico ministero procedente tutte le delucidazioni opportune quanto alla compiuta definizione del debito fiscale inerente le compensazioni indebite, alla quale veniva subordinata la dismissione della misura reale in atti), a conforto, sul piano logico, di una complessiva garanzia già acquisita quanto all'immediato coinvolgimento del citato coimputato nella vicenda in questione; al ritardo prestato dall'ufficio del Biondi nel trasmettere al medesimo pubblico ministero la documentazione relativa alle altre ragioni di pendenza tributarie emerse dalla verifica fiscale, non ancora definite dopo l'aprile del 2018.

Il tutto da riportare all'interno di quella cornice di complessivo allentamento della attività di verifica nel quale ebbe a sostanziarsi l'azione antidoverosa chiesta al e prestata dal Biondi grazie alla opera di intermediazione del ricorrente in cambio delle utilità date e promesse, più volte citate, sulla quale del tutto coerentemente riposa la veste giuridica da dare al fatto, correttamente privilegiata dalla sentenza impugnata.

9. È parimenti inammissibile la doglianza prospettata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche.

La motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, legata alla negativa personalità del ricorrente, siccome emersa dalla vicenda a giudizio, dai precedenti che lo riguardano e vieppiù corroborata dai riferiti collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata, pone all'evidenza la sentenza impugnata al riparo da rilievi utilmente prospettabili in questa sede.

10. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ari 616 comma 1 cod. proc. pen., determinate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27 aprile 1965 avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 ottobre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale locale ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di concorso in corruzione propria perché, agendo quale intermediario, avrebbe promesso e consegnato a [OSCURATO:PERSONA], direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brescia, per conto e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] f.11i S.r.l., la somma di euro 12000, di cui 5000 versati in acconto, nonché una macchina fotografica. Il tutto in cambio di un atto contrario ai doveri del soggetto qualificato, consistente nell'attenuare e ritardare le conseguenze di una verifica fiscale in corso ai danni della società rappresentata dal [OSCURATO:SOCIETA], inerente diversi esercizi e relativa, oltre all' ipotizzata utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti grazie a fornitori di comodo, all'indebita compensazione fiscale di taluni crediti fittizi, ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA] da una società terza compiacente; compensazione, quest'ultima, effettuata nel 2015, fatta oggetto del processo verbale di constatazione del 31 gennaio 2018 e la cui posizione è stata definita nell'aprile del 2018 con il pagamento del dovuto per sorte e sanzioni dalla società contribuente. 2.Impugna la difesa dell'imputato e lamenta: -nullità della sentenza impugnata per la ritenuta violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, atteso che, fissata per il 10 giugno 2021 l'udienza di trattazione dell'appello secondo le modalità cartolari previste dalla legislazione emergenziale, il collegio decidente ebbe a disporre un rinvio, indicando una nuova data di udienza (5 ottobre 2021), in occasione della quale il gravame venne definito senza tuttavia avvisare l'imputato che, ignorando la nuova data di trattazione, ha cosi visto lese le sue prerogative difensive (dalla volontà di presenziare a quella di chiedere la discussione orale o formulare richiesta di concordato); -violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta configurabilità della corruzione propria contestata, atteso che il percorso logico seguito dai giudici del merito sarebbe inficiato da diversi errori nell'interpretazione delle emergenze istruttorie, essenzialmente favoriti dall'equivoco tenore del capo di imputazione che, descrivendo siccome ancora in atto al 31 gennaio 2018 la verifica fiscale alla quale era sottoposta la [OSCURATO:SOCIETA]. quando per contro, a quella data, la stessa risultava, nella sua evoluzione amministrativa già compiutamente definita, avrebbe determinato l'erronea convinzione della possibile riconduzione delle condotte del ricorrente, dei contatti con il Biondi e dei riferimenti a possibili promesse e pagamenti oggetto del contestato mercimonio corruttivo a un accertamento non più in essere, chiuso dalla società contribuente con l'intero pagamento del dovuto, così da spogliare a monte la ragione fondante dell'ipotesi accusatoria erroneamente validata dai giudici del merito, peraltro fondata su un substrato probatorio (talune intercettazioni relativi a colloqui occorsi tra l'imputato e, di volta in volta, il [OSCURATO:SOCIETA] e il Biondi) letto senza considerare le opzioni alternative suggerite dalla difesa e comunque inidoneo a comprovare, sempre in ragione della compiuta definizione della verifica fiscale in questione, sia i termini e l'esecuzione del patto illecito, sia il tenore del comportamento contrario ai relativi doveri d'ufficio tenuto nell'occasione dal soggetto qualificato; -violazione di legge e vizio di motivazione per non aver la Corte del merito ricondotto il fatto all'ipotesi di cui all'ad 346, comma 2, cod. pen. all'epoca vigente, non essendovi la prova che il Casassa abbia effettivamente promesso e poi versato al Biondi le somme sollecitate al [OSCURATO:SOCIETA]; violazione e falsa applicazione degli artt. 530 comma 2 e 533 cod proc. pen. perché la regola di giudizio adottata, alla luce del materiale probatorio acquisito, non si sarebbe conformata al principio della riscontrata colpevolezza "al di la di ogni ragionevole dubbio"; vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse sulla base di elementi non previsti dal legislatore, ricorrendo a una giustificazione tautologica. 4. Con le note trasmesse tramite pec e pervenute in Cancelleria il 29 marzo 2022 la difesa ha nuovamente ribadito le ragioni di fondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo è inammissibile perché, a voler seguire le steN indicazioni offerte dal ricorso, la nullità prospettata, derivante dall'omesso avviso all'imputato della data dell'udienza di rinvio della relativa trattazione dell'appello, si configura come una nullità a regime intermedio, che, tuttavia, nel caso in esame, risulta sanata, essendo stata dedotta, per la prima volta, con il ricorso per cassazione. Giova infatti evidenziare che (diversamente da quanto indicato nella rubrica del motivo ma in linea con lo sviluppo argomentativo dello stesso) la mancata comunicazione del differimento dell'udienza di trattazione del gravame ebbe a riguardare unicamente l'imputato, in precedenza regolarmente attinto dalla notifica relativa al decreto di citazione a giudizio in grado di appello, e non il difensore; e che quest'ultimo nulla ha dedotto nel corso del giudizio di appello, pur essendo in grado di riscontrare l'omesso incombente che riguardava l'assistito e di veicolare, seppur nella forma cartolare determinata dalle modalità di trattazione del processo imposte dalla legislazione emergenziale, l'apposito rilievo prima della decisione, assunta in asserita violazione delle prerogative difensive dell'imputato. Ne consegue la tardività del rilievo non addotto nel corso dell'appello ma solo con il ricorso di legittimità, in conformità, del resto, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (da ultimo nel senso di cui in motivazione in presenza di una fattispecie identica Cass. Sez. 5 n. 27903 del 09/04/2021 Rv. 281601 la quale a sua volta richiama Cass., Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, Rv. 270032; Sez. 5, n. 17027 del 23/01/2013, Rv. 255503). 3. I successivi tre motivi di ricorso meritano una trattazione unitarike sono inammissibili pur se per ragioni diverse: il secondo, in quanto addotto in termini non coerenti ai limiti di prospettabilità propri del giudizio di legittimità e soprattutto perché aspecifico, giacché ribadisce pedissequamente censure prospettate con l'appello senza considerare, con la dovuta criticità, le risposte offerte al gravame di merito dalla Corte territoriale alla luce di un argomentare ben più completo rispetto a quello che nel caso ha connotato la decisione appellata; gli altri due, perché risentono della ricostruzione del fatto e della conseguente veste giuridica ascritta alla vicenda a giudizio dalla Corte di appello, aspetti questi ultimi consolidatisi in ragione della inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4.Va invero evidenziato che la sentenza di primo grado, valorizzando solo in parte il tenore della contestazione, aveva assegnato un rilievo centrale all'operazione inerente alla compensazione indebita operata dalla società del [OSCURATO:SOCIETA] nel 2015, fatta oggetto del processo verbale di constatazione (pvc) reso il 31 gennaio 2018 e definito con il pagamento del dovuto per sorte e sanzioni, nell'aprile del 2018 dalla società contribuente. Il ricorso, riprendendo le critiche mosse a siffatta impostazione con l'appello, risulta nuovamente imperniato facendo sostanzialmente leva sulla centralità di tale compensazione: muove infatti dal presupposto in forza del quale l'intera regiudicanda risulterebbe confinata esclusivamente all'interno di tale operazione indebita, per poi mettere in evidenza, a fronte di un siffatto perimetro dell'impostazione accusatoria, che tutte le dazioni ( sia quella immediatamente successiva al pvc, sia quella inerente la macchina fotografica, pacificamente acquistata dal ricorrente nell'interesse del Biondi che ebbe a sollecitarla) finirebbero per correlarsi ad una vicenda fiscale definita in termini conformi alla pretesa erariale veicolata dall'ufficio del Biondi in danno della [OSCURATO:SOCIETA], per avere quest'ultima pagato l'intero, comprensivo di sanzioni (fatto anche questo pacifico). 5.Una siffatta impostazione difensiva, tuttavia, per quanto già anticipato sconta l'assenza di un confronto specifico e diretto con il tenore della decisione gravata che, con puntualità di riferimenti e linearità argonnentativa, ne ha, con coerenza logica, svilito l'intero assunto di base.6. In primo luogo nel ricorso, risultando replicate doglianze prospettate con l'appello, viene introdotta una lettura alternativa del dato offerto dalle intercettazioni, consentita con il gravame di merito ma di certo eccentrica ai rilievi prospettabili in sede di legittimità. Più precisamente, ci si riferisce alle captazioni dei dialoghi, essenzialmente occorsi tra Casassa e [OSCURATO:SOCIETA], relativi alla pattuizione delle somme da versare al Biondi subito dopo la definizione del pvc (atto che, va ribadito, costituisce un momento interlocutorio e non conclusivo del controllo tributario, prodromico ad un accertamento, nel caso mai reso mai reso per la successiva definizione bonaria della vicenda inerente le compensazioni indebite del 2015); dialoghi il cui tenore è stato interpretato senza profili di manifesta illogicità, che del resto il ricorso, a ben vedere, neppure prospetta* espressamente, ancora una volta confermando l'indebita trasposizione in parte qua di censure conferenti ad un gravame di merito. 7. Il ricorso è inoltre certamente aspecifico rispetto alla corposa motivazione spesa dalla sentenza di appello nel ricostruire il portato complessivo della vicenda a giudizio con particolare riguardo al profilo in fatto legato all'oggetto della dazione indebita, che, secondo i giudici del gravame, non poteva ritenersi delimitato alla sola vicenda della compensazione di crediti fittizi, atteso che la verifica fiscale che coinvolgeva la società del [OSCURATO:SOCIETA] riguardava più anni e ricomprendeva, come del resto messo in evidenza nell'imputazione, anche altre operazioni legate a fatturazioni per operazioni inesistenti, coinvolgenti la [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare nella sentenza di appello, senza che tali temi risultino affrontati con specificità critica dall'impugnazione: - vengono messe in luce le dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:SOCIETA], che ebbe a confermare di aver consegnato al ricorrente la somma di cinquemila euro destinata al Biondi subito dopo l'emissione del pvc del 31 gennaio 2018 (somma che lo stesso ricorrente, intercettato, dichiarò di aver consegnato al destinatario); - si ricostruisce in modo lineare il coinvolgimento del Casassa nelle iniziative imprenditoriali della [OSCURATO:SOCIETA]., per essere stato l'imputato uno degli agganci grazie ai quali il [OSCURATO:SOCIETA] ebbe ad acquistare i crediti fittizi portati, nel 2015, in compensazione, ceduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. da una società intranea al mondo della criminalità organizzata gelese (pagina 13, ultimo capoverso, della sentenza gravata); - si mette in evidenza che per tale operazione il [OSCURATO:SOCIETA] (insieme ad altri soggetti coinvolti) era sottoposto ad indagine (da parte delle Procure di Brescia e Gela) e che il pagamento a definizione della esposizione legata alle indebite compensazioni, trovò giustificazione nell'esigenza di definire con un patteggiamento la relativa posizione specifica ma anche con l'obiettivo di ottenere quanto più celermente il dissequestro dell'azienda disposto ex art 321 cod. proc. pen. proprio in relazione a tale illecito di matrice fiscale (si veda pagina 16, ultimi due capoversi), evenienze processuali tutte subordinate al detto pagamento; - si segnala, con immediata puntualità, che la verifica fiscale, conseguenziale ad un controllo della guardia di finanza e transitata, per il recupero fiscale, all'ufficio diretto dal Biondi, riguardava diversi esercizi (pag. 13, secondo capoverso) e aveva un perimetro più ampio rispetto al profilo della indebita compensazione operata nel 2015 (nello stesso capo di imputazione si fa riferimento a talune operazioni per fatturazioni inesistenti), tanto che dalle intercettazioni evocate (pagina 15, dal settimo capoverso) si legittima la ricostruzione logica in forza della quale il coinvolgimento del Biondi venne modulato in termini diversi, affrontando immediatamente il tema più spinoso delle compensazioni (cui risultava correlato l'immediato pagamento della somma di cinquemila euro sollecitata subito dopo il PVC del 31 gennaio 2018), da risolvere con celerità anche per ovviare alle citate iniziative giudiziali, per poi dedicarsi alle altre questioni coperte dalla verifica ancora in atto (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), rispetto alle quali il Biondi si sarebbe attivato per differirne l'andamento (e in ragione di tanto si sarebbero reso necessario il versamento di altri dodicimila euro, evocati nella intercettazione del 6 marzo 2018 richiamata alla pagina 15, dal penultimo capoverso) anche in relazione ai relativi controlli incrociati in atto (puntualmente indicati anche in relazione alla altra società coinvolta: pag. 16); - si dà conto, infine, dell'estrema contiguità del ricorrente con il Biondi, resa incontrovertibile dall'insieme delle intercettazioni evocate, nei cui colloqui si faceva riferimento anche alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] (pagg. 18 e 19) e dalla vicenda della macchina fotografica (che alla luce delle superiori indicazioni divenuta logicamente compatibile con il complesso degli interessi illeciti della [OSCURATO:SOCIETA]. perseguiti in via di intermediazione dal ricorrente). 8. All'evidenza siffatto argomentare, estraneo a censure prospettabili e prospettate in questa sede destinate a minarne compiutezza e linearità logica, travolge le inattuali censure prospettate con il secondo motivo di ricorso e depriva marcatamente di rilievo quelle addotte con il quarto motivo, riferite alla asserita violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nel caso, a tacer d'altro, marcatamente priva di una ragion d'essere. 9. Avuto riguardo al terzo motivo di ricorso, con la quale si sollecita una diversa configurazione da dare al fatto (da ricondurre all'alveo dell'art. 346 cod. pen. all'epoca vigente) è facile osservare, ad ulteriore integrazione delle indicazioni in fatto sopra rassegnate, che nella sentenza si dà immediato riscontro al complessivo coinvolgimento nel mercimonio del Biondi, ricavato non solo dalle dichiarazioni captate dell'imputato (relative alla consegna della somma di euro cinquemila successiva alla definizione del pvc della fine di gennaio del 2018 alle quale si è già accennato) ma anche facendo leva su due diverse circostanze, anche queste non contraddette dalla difesa, e in particolare: all'indicazione del nominativo del citato funzionario resa dal difensore del [OSCURATO:SOCIETA] al pubblico ministero di Gela nel momento in cui si propugnava il dissequestro dell'azienda (si veda la pagina 17 della sentenza, nella quale si evidenzia che il Biondi venne indicato come soggetto in grado di fornire al pubblico ministero procedente tutte le delucidazioni opportune quanto alla compiuta definizione del debito fiscale inerente le compensazioni indebite, alla quale veniva subordinata la dismissione della misura reale in atti), a conforto, sul piano logico, di una complessiva garanzia già acquisita quanto all'immediato coinvolgimento del citato coimputato nella vicenda in questione; al ritardo prestato dall'ufficio del Biondi nel trasmettere al medesimo pubblico ministero la documentazione relativa alle altre ragioni di pendenza tributarie emerse dalla verifica fiscale, non ancora definite dopo l'aprile del 2018. Il tutto da riportare all'interno di quella cornice di complessivo allentamento della attività di verifica nel quale ebbe a sostanziarsi l'azione antidoverosa chiesta al e prestata dal Biondi grazie alla opera di intermediazione del ricorrente in cambio delle utilità date e promesse, più volte citate, sulla quale del tutto coerentemente riposa la veste giuridica da dare al fatto, correttamente privilegiata dalla sentenza impugnata. 9. È parimenti inammissibile la doglianza prospettata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche. La motivazione adottata sul punto dalla Corte del merito, legata alla negativa personalità del ricorrente, siccome emersa dalla vicenda a giudizio, dai precedenti che lo riguardano e vieppiù corroborata dai riferiti collegamenti dello stesso con la criminalità organizzata, pone all'evidenza la sentenza impugnata al riparo da rilievi utilmente prospettabili in questa sede. 10. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'ari 616 comma 1 cod. proc. pen., determinate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle sp
Sentenza Cassazione n. 22379/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris